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Document 31991R0440
Commission Regulation (EEC) No 440/91 of 25 February 1991 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CEE) n. 440/91 della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CEE) n. 440/91 della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 52 del 27.2.1991, p. 7–8
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In force
Regolamento (CEE) n. 440/91 della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1991 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0005
REGOLAMENTO (CEE) N. 440/91 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1991 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14. ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Pasta surgelata, pronta per l'uso, composta principalmente di farina di frumento, con l'aggiunta di margarine, materie grasse, acqua, lievito, uova, con ripieno composto di marzapane, zucchero, amido di granturco, acqua e margarina. Il prodotto, che è presentato in una forma determinata, è pronto per la cottura. 1901 20 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché da quanto previsto dai codici NC 1901 e 1901 20 00 (vedi le note esplicative della nomenclatura combinata, codici 1901 20 00 e 1905). 2. Prodotto in polvere, costituito dal 30 % di caseinato di sodio, 69 % di latte scremato ed 1 % di olio vegetale idrolizzato e presenta le seguenti caratteristiche analitiche (% in peso): proteine 50,5 lattosio 34,6 ceneri 7,4 materie grasse provenienti dal latte 1,5 olio vegetale idrolizzato 1,0 umidità 5 1901 90 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione dellla nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dai testi dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 90. Il capitolo 4 è escluso, in quanto il prodotto contiene olio vegetale idrolizzato e caseinato di sodio. 3. Preparato sotto forma di capsule gelatinose condizionate per la vendita al minuto. Ogni capsula contiene 1 222 mg di lecitina e 28 mg di glicerina. 2106 90 91 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 1 a) al capitolo 30 nonché dai testi dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 91. Il prodotto non è un preparato a fini profilattici o terapeutici ma un complemento alimentare previsto dalle note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2106.