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Document 31991R0359

Regolamento (CEE) n. 359/91 della Commissione del 12 febbraio 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

GU L 42 del 15.2.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/359/oj

31991R0359

Regolamento (CEE) n. 359/91 della Commissione del 12 febbraio 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/1991 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 359/91 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1991 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/90 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 20 pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

I pescherecci menzionati nell'allegato del presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

Identificazione esterna lettere e numeri Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA ABH 4-N Seehund CUX 30-N Hoffnung CUX 31-N Rosengarten CUX 33-N Jan Cux CUX 34-N Taube DAN 1-N Nordstern DIT 16-N Harm Looden EMD 4-N Hanne GRO 23-N Ingeborg HOO 63-N Pegasus HOR 1-N Drei Gebrueder HOR 2-N Jan Gosselaar KAS 1 Helga I VAR 3-N Iris VAR 7-N Conger VAR 9-N Germania WIL 4-N Frauke WIL 5-N Utguisu WIL 6-N Seewolf WIL 9-N Condor

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