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Document 31991R0320

Regolamento (CEE) n. 320/91 della Commissione dell'8 febbraio 1991 che rettifica il regolamento (CEE) n. 54/91, che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

GU L 37 del 9.2.1991, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/1991; abrog. impl. da 391R3574

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/320/oj

31991R0320

Regolamento (CEE) n. 320/91 della Commissione dell'8 febbraio 1991 che rettifica il regolamento (CEE) n. 54/91, che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 09/02/1991 pag. 0033 - 0034


REGOLAMENTO (CEE) N. 320/91 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 1991 che rettifica il regolamento (CEE) n. 54/91, che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 54/91 della Commissione (3) reca l'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1481/86 (4) in ordine a taluni coefficienti;

considerando che da una verifica si è potuto constatare l'omissione della pubblicazione dell'allegato del citato regolamento, che non corrisponde pertanto alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che occorre pertanto rettificare il regolamento (CEE) n. 54/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1481/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 7 gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 23. (4) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

ALLEGATO « ALLEGATO I

COEFFICIENTI CHE SERVONO PER IL CALCOLO DEL PREZZO CONSTATATO SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ

Belgio 0,39 %

Danimarca 0,15 %

Germania 4,59 %

Spagna 20,55 %

Francia 16,91 %

Grecia 8,23 %

Irlanda 5,37 %

Italia 4,81 %

Lussemburgo -

Paesi Bassi 2,05 %

Portogallo 2,48 %

Gran Bretagna 32,30 %

Irlanda del Nord 2,17 %

100,00 % »

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