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Document 31991R0315
Commission Regulation (EEC) No 315/91 of 7 February 1991 amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Custom Tariff
REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 37 del 9.2.1991, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune -
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 09/02/1991 pag. 0024 - 0024
REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 (2), e in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare delle disposizioni relative alla classificazione dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco; considerando che la sottovoce 2306 90 91 comprende soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, all'esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco, che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo; considerando che è necessario precisare la portata della sottovoce 2306 90 91 mediante l'introduzione d'una nota complementare al capitolo 23; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La nota complementare n. 1 è aggiunta al capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87: 1. Sono classificati nella sottovoce 2306 90 91 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di granturco, ad esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo. 2. Le note complementari attuali 1 e 2 divengono rispettivamente note 2 e 3. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.