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Document 31991R0267

REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri

GU L 28 del 2.2.1991, pp. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/267/oj

31991R0267

REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri -

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 02/02/1991 pag. 0013 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo;

considerando l'opportunità di prevedere un'ulteriore suddivisione delle categorie di prodotti di cui all'allegato del regolamento da ultimo citato allo scopo di garantire la parità di trattamento dei richiedenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prevede il rilascio di titoli d'importazione MCS per i prodotti provenienti da paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, prevede le modalità di applicazione in materia; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3817/90 allo scopo di indicare che alcune delle disposizioni in esso contenute si applicano altresì ai suddetti titoli d'importazione e definire alcuni aspetti del regime delle cauzioni ad essi attinenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3817/90 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

« Regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo ».

2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I titoli MCS sono richiesti per l'importazione in Portogallo dagli altri Stati membri dei prodotti che rientrano:

- in una delle sottovoci della nomenclatura combinata oppure

- in uno dei sottogruppi di sottovoci della nomenclatura combinata che figurano nell'allegato. »

3) Il testo degli articoli 6 e 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

I titoli MCS istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/86 e i titoli di importazione MCS di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento hanno una validità di diciotto giorni per tutti i prodotti elencati nell'allegato a decorrere dalla data del rilascio effettivo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la cauzione relativa ai titoli MCS ammonta a:

- categoria 1: 3,5 ecu per 100 kg di uova in guscio

- categoria 2: 0,5 ecu per 100 uova da cova o 0,6 ecu per 100 pulcini

- categoria 3: 2 ecu per 100 uova da cova o 2,5 ecu per 100 pulcini

- categoria 4: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo

- categoria 5: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo.

2. Il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 574/86 si applica, mutatis mutandis, ai titoli di importazione previsti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86. »

4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36. (5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 7.

ALLEGATO

Categoria Sottogruppo Codice NC Designazione delle merci Massimale indicativo 1991 (1) 1 0407 00 30 Uova diverse dalle uova da cova 5 000 t di cui 1 250 t per trimestre 2 2 a) 0105 11 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 5 milioni di unità (2), di cui 1,25 milioni per trimestre 2 b) ex 0407 00 19 Uova da cova di galline delle specie domestiche 3 3 a) 0105 19 10 Oche e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 2 milioni di unità (3), di cui 500 000 unità per trimestre 3 b) 0407 00 11 Uova da cova di tacchini o di oche 4 4 a) 0105 91 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 9 000 t (4), di cui 2 250 t per trimestre 4 b) 0207 10 15

0207 10 19

0207 21 10

0207 21 90 Galli e galline non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « polli 70 % » o « polli 65 % » o « polli altrimenti presentati » 0207 39 13

0207 41 11 Metà o quarti di galli e di galline, freschi, refrigerati o congelati 5 5 a) 0105 99 30 Tacchini e tacchine delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 1 500 t (5), di cui 375 t per trimestre 5 b) 0207 10 31

0207 10 39

0207 22 10

0207 22 90 Tacchini e tacchine non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « tacchini 80 % » o « tacchini 73 % » o « tacchini altrimenti presentati » 0207 39 33

0207 42 11 Metà o quarti di tacchini e tacchine freschi, refrigerati o congelati

(1) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

(2) Equivalente uova da cova: 1 pulcino = 1,25 uova da cova.

(3) Equivalente uova da cova; 1 tacchino giovane = 1,4 uova da cova.

(4) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 70 kg peso carcasse.

(5) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 75 kg peso carcasse.

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