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Document 31991R0267
Commission Regulation (EEC) No 267/91 of 1 February 1991 amending Regulation (EEC) No 3817/90 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism for certain products in the eggs and poultrymeat sectors destined for Portugal and originating in the other Member States
REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri
REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri
GU L 28 del 2.2.1991, pp. 13–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri -
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 02/02/1991 pag. 0013 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13, considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo; considerando l'opportunità di prevedere un'ulteriore suddivisione delle categorie di prodotti di cui all'allegato del regolamento da ultimo citato allo scopo di garantire la parità di trattamento dei richiedenti; considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prevede il rilascio di titoli d'importazione MCS per i prodotti provenienti da paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, prevede le modalità di applicazione in materia; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3817/90 allo scopo di indicare che alcune delle disposizioni in esso contenute si applicano altresì ai suddetti titoli d'importazione e definire alcuni aspetti del regime delle cauzioni ad essi attinenti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3817/90 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: « Regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo ». 2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. I titoli MCS sono richiesti per l'importazione in Portogallo dagli altri Stati membri dei prodotti che rientrano: - in una delle sottovoci della nomenclatura combinata oppure - in uno dei sottogruppi di sottovoci della nomenclatura combinata che figurano nell'allegato. » 3) Il testo degli articoli 6 e 7 è sostituito dal seguente: « Articolo 6 I titoli MCS istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/86 e i titoli di importazione MCS di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento hanno una validità di diciotto giorni per tutti i prodotti elencati nell'allegato a decorrere dalla data del rilascio effettivo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Articolo 7 1. Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la cauzione relativa ai titoli MCS ammonta a: - categoria 1: 3,5 ecu per 100 kg di uova in guscio - categoria 2: 0,5 ecu per 100 uova da cova o 0,6 ecu per 100 pulcini - categoria 3: 2 ecu per 100 uova da cova o 2,5 ecu per 100 pulcini - categoria 4: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo - categoria 5: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo. 2. Il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 574/86 si applica, mutatis mutandis, ai titoli di importazione previsti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86. » 4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36. (5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 7. ALLEGATO Categoria Sottogruppo Codice NC Designazione delle merci Massimale indicativo 1991 (1) 1 0407 00 30 Uova diverse dalle uova da cova 5 000 t di cui 1 250 t per trimestre 2 2 a) 0105 11 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 5 milioni di unità (2), di cui 1,25 milioni per trimestre 2 b) ex 0407 00 19 Uova da cova di galline delle specie domestiche 3 3 a) 0105 19 10 Oche e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 2 milioni di unità (3), di cui 500 000 unità per trimestre 3 b) 0407 00 11 Uova da cova di tacchini o di oche 4 4 a) 0105 91 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 9 000 t (4), di cui 2 250 t per trimestre 4 b) 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90 Galli e galline non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « polli 70 % » o « polli 65 % » o « polli altrimenti presentati » 0207 39 13 0207 41 11 Metà o quarti di galli e di galline, freschi, refrigerati o congelati 5 5 a) 0105 99 30 Tacchini e tacchine delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 1 500 t (5), di cui 375 t per trimestre 5 b) 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 Tacchini e tacchine non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « tacchini 80 % » o « tacchini 73 % » o « tacchini altrimenti presentati » 0207 39 33 0207 42 11 Metà o quarti di tacchini e tacchine freschi, refrigerati o congelati (1) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo. (2) Equivalente uova da cova: 1 pulcino = 1,25 uova da cova. (3) Equivalente uova da cova; 1 tacchino giovane = 1,4 uova da cova. (4) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 70 kg peso carcasse. (5) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 75 kg peso carcasse.