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Document 31991L0620
Commission Directive 91/620/EEC of 22 November 1991 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Direttiva 91/620/CEE della Commissione del 22 novembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Direttiva 91/620/CEE della Commissione del 22 novembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 334 del 5.12.1991, pp. 62–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1997; abrog. impl. da 396L0051
Direttiva 91/620/CEE della Commissione del 22 novembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 05/12/1991 pag. 0062 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0188
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (91/620/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/508/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7, considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3); considerando che lo studio di vari additivi riportati nell'allegato II, e che possono pertanto essere autorizzati a livello nazionale, non è stato ancora concluso; che è quindi necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 271 del 27. 9. 1991, pag. 67. (3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1. ALLEGATO 1) Nella parte A « Antibiotici », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è ogni volta sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per le seguenti voci: - n. 22 « Avoparcina », - n. 27 « Salinomicina sodica », - n. 28 « Avilamicina », - n. 29 « Efrotomicina ». 2) Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per le seguenti voci: - n. 16 « Meticlorpindolo/metilbenzoquat », - n. 20 « Lasalocide sodico », - n. 21 « Maduramicina ammonio », - n. 22 « Robenidina », - n. 23 « Narasin/Nicarbarina ». 3) Nella parte G « Agenti conservanti », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per la voce n. 20 « Acido metilpropionico ». 4) Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per la voce n. 1 « Aluminati di calcio sintetico ».