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Document 31991L0620

Direttiva 91/620/CEE della Commissione del 22 novembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

GU L 334 del 5.12.1991, pp. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1997; abrog. impl. da 396L0051

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/620/oj

31991L0620

Direttiva 91/620/CEE della Commissione del 22 novembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 05/12/1991 pag. 0062 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0188


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (91/620/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/508/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che lo studio di vari additivi riportati nell'allegato II, e che possono pertanto essere autorizzati a livello nazionale, non è stato ancora concluso; che è quindi necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 271 del 27. 9. 1991, pag. 67. (3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1) Nella parte A « Antibiotici », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è ogni volta sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per le seguenti voci:

- n. 22 « Avoparcina »,

- n. 27 « Salinomicina sodica »,

- n. 28 « Avilamicina »,

- n. 29 « Efrotomicina ».

2) Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per le seguenti voci:

- n. 16 « Meticlorpindolo/metilbenzoquat »,

- n. 20 « Lasalocide sodico »,

- n. 21 « Maduramicina ammonio »,

- n. 22 « Robenidina »,

- n. 23 « Narasin/Nicarbarina ».

3) Nella parte G « Agenti conservanti », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per la voce n. 20 « Acido metilpropionico ».

4) Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti », nella colonna « Durata dell'autorizzazione », la data del « 30. 11. 1991 » è sostituita da quella del « 30. 11. 1992 » per la voce n. 1 « Aluminati di calcio sintetico ».

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