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Document 31991L0534

    Direttiva 91/534/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991 che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati Membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali

    GU L 288 del 18.10.1991, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/534/oj

    31991L0534

    Direttiva 91/534/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991 che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati Membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali

    Gazzetta ufficiale n. L 288 del 18/10/1991 pag. 0036 - 0036
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0117
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0117


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1991 che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali (91/534/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

    visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

    considerando che la direttiva 82/606/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/562/CEE (2), prevede che gli Stati membri devono procedere nel corso dell'anno 1990 a un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali;

    considerando che, in base all'esperienza acquisita con le indagini 1984, 1986 e 1988, la periodicità delle indagini prevista nella suddetta direttiva non sembra la più adeguata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 82/606/CEE è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Gli Stati membri eseguono nel 1984, e in seguito ogni due anni, un'indagine sulle retribuzioni effettive dei lavoratori fissi che lavorano a tempo pieno e/o dei lavoratori stagionali, di sesso maschile e di sesso femminile, occupati in agricoltura.

    A partire dal 1988 le indagini saranno eseguite ogni tre anni. L'Irlanda può tuttavia procedere nel 1992 all'indagine del 1991.

    Le categorie di lavoratori oggetto di tale indagine in ciascuno Stato membro sono definite nell'allegato I. »

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. de VRIES

    (1) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 22. (2) GU n. L 309 del 15. 11. 1988, pag. 33.

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