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Document 31991L0442

    Direttiva 91/442/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

    GU L 238 del 27.8.1991, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0045

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/442/oj

    31991L0442

    Direttiva 91/442/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

    Gazzetta ufficiale n. L 238 del 27/08/1991 pag. 0025 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0138
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0138


    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1991 relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini (91/442/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/492/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/379/CEE prescrive che i recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e/o recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto; che l'articolo 6, paragrafo 3 prescrive che le categorie di preparati pericolosi i cui imballaggi devono essere muniti dei dispositivi sopra indicati, sono definite secondo la procedura prevista dall'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/517/CEE (4);

    considerando che la direttiva 90/35/CEE della Commissione (5) definisce, in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 88/379/CEE, le categorie di preparati i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini;

    considerando che taluni preparati, sebbene non appartenenti a queste categorie di pericolo, possono nondimeno, per la loro composizione, costituire un pericolo per i bambini, che essi debbono essere chiaramente identificati attraverso talune caratteristiche e che pertanto i loro imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    I recipienti di qualsiasi capacità, contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e rispondenti ad una delle caratteristiche indicate in allegato, devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini. Tali dispositivi devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IX, parte A della direttiva 67/548/CEE.

    Articolo 2

    Le disposizioni previste agli articoli 1 e 2 della direttiva 90/35/CEE nonché quelle previste all'articolo 1 della presente direttiva, ad eccezione di preparati di cui all'allegato, lettera a), si applicano anche ai preparati offerti o venduti al dettaglio sotto forma di aereosol.

    Articolo 3

    In caso di dubbio sulla conformità dei dispositivi previsti sia dalla direttiva 90/35/CEE che dalla presente direttiva, le autorità degli Stati membri incaricate di controllare l'applicazione della direttiva 88/379/CEE possono esigere che il responsabile della immissione sul mercato di tali preparati fornisca loro tutte le informazioni utili, compreso il certificato relativo ai risultati delle prove, a norma dell'allegato IX, parte A della direttiva 67/548/CEE.

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o agosto 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 1992.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991. Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (2) GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35. (3) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (4) GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 37. (5) GU n. L 19 del 24. 1. 1990, pag. 14.

    ALLEGATO

    Caratteristiche di cui all'articolo 1:

    a) Preparati liquidi aventi una viscosità cinematica misurata con viscosimetro rotazionale secondo la norma ISO 3219 (edizione del 15 dicembre 1977) inferiore a 7 × 10 6 m2/sec a 40 °Celsius e contenenti idrocarburi alifatici e/o aromatici in concentrazione totale uguale o superiore al 10 %.

    b) almeno una delle sostanze di seguito enumerate è presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica.

    Identificazione della sostanza Limite di concentrazione CAS Reg. N. EINECS N. 1 67-56-1 2006596 Metanolo ' 3 % 2 75-09-2 2008389 Diclorometano ' 1 %

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