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Document 31991L0334
Commission Directive 91/334/EEC of 6 June 1991 amending Directive 82/475/EEC laying down the categories of ingredients which may be used for the purposes of labelling compound feedingstuffs for pet animals
Direttiva 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari
Direttiva 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari
GU L 184 del 10.7.1991, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Direttiva 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 10/07/1991 pag. 0027 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0050
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari ( 91/334/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli elementi composti per animali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 10, considerando che, per quanto concerne l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira ad informare obiettivamente e nel modo più preciso possibile in merito alla composizione e all'impiego dei mangimi; considerando che la dichiarazione degli ingredienti dei mangimi costituisce, in certi casi, un importante elemento di informazione; considerando che si è rivelato utile istituire apposite categorie per raggruppare più ingredienti sotto una comune denominazione; considerando che è opportuno prevedere particolari disposizioni per l'etichettatura degli alimenti destinati agli animali familiari, data la specificità di questa categoria di mangimi; considerando che la direttiva 90/44/CEE ha modificato le disposizioni di base relative all'etichettatura degli alimenti composti per animali; che pertanto è opportuno adeguare la direttiva 82/475/CEE della Commissione ( 3 ) a tale modifica; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 della direttiva 82/475/CEE è sostituito dal testo seguente : " Articolo 1 Qualora, in conformità al disposto dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, l'indicazione della denominazione specifica dei singoli ingredienti possa essere sostituita dall'indicazione della categoria alla quale l'ingrediente appartiene, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali familiari . " Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 gennaio 1992 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù del comma precedente devono recare un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale . Gli Stati membri stabiliscono le modalità del riferimento suddetto . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1991 . Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 86 del 6 . 4 . 1979, pag . 30 . ( 2 ) GU n . L 27 del 31 . 1 . 1990, pag . 35 . ( 3 ) GU n . L 213 del 21 . 7 . 1982, pag . 27 .