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Document 31991L0334

Direttiva 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

GU L 184 del 10.7.1991, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/334/oj

31991L0334

Direttiva 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 10/07/1991 pag. 0027 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0050


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1991

recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

( 91/334/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli elementi composti per animali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 10,

considerando che, per quanto concerne l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira ad informare obiettivamente e nel modo più preciso possibile in merito alla composizione e all'impiego dei mangimi;

considerando che la dichiarazione degli ingredienti dei mangimi costituisce, in certi casi, un importante elemento di informazione;

considerando che si è rivelato utile istituire apposite categorie per raggruppare più ingredienti sotto una comune denominazione;

considerando che è opportuno prevedere particolari disposizioni per l'etichettatura degli alimenti destinati agli animali familiari, data la specificità di questa categoria di mangimi;

considerando che la direttiva 90/44/CEE ha modificato le disposizioni di base relative all'etichettatura degli alimenti composti per animali; che pertanto è opportuno adeguare la direttiva 82/475/CEE della Commissione ( 3 ) a tale modifica;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della direttiva 82/475/CEE è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1

Qualora, in conformità al disposto dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, l'indicazione della denominazione specifica dei singoli ingredienti possa essere sostituita dall'indicazione della categoria alla quale l'ingrediente appartiene, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali familiari . "

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 gennaio 1992 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù del comma precedente devono recare un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale . Gli Stati membri stabiliscono le modalità del riferimento suddetto .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1991 .

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 86 del 6 . 4 . 1979, pag . 30 .

( 2 ) GU n . L 27 del 31 . 1 . 1990, pag . 35 .

( 3 ) GU n . L 213 del 21 . 7 . 1982, pag . 27 .

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