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Document 31991L0126

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1991 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell' alimentazione degli animali (91/126/CEE)

    GU L 60 del 7.3.1991, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1997; abrog. impl. da 397L0008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/126/oj

    31991L0126

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1991 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell' alimentazione degli animali (91/126/CEE) -

    Gazzetta ufficiale n. L 060 del 07/03/1991 pag. 0016 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0195
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0195


    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1991 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (91/126/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/519/CEE (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che, a norma della direttiva 74/63/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

    considerando che è necessario ridurre il tenore in aflatossina in taluni alimenti semplici e in alimenti complementari per gli animali da latte al fine di limitare, nella misura del possibile, il passaggio di questa micotossina nel latte;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 74/63/CEE è modificato conformente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro il 30 novembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni suddette devono recare un riferimento alla presente direttiva quando vengono adottate dagli Stati membri o devono essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri. Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. (2) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 38.

    ALLEGATO

    Nell'allegato I, parte B « Prodotti » sotto la voce 1 « Aflatossina »:

    1. Le parole « alimenti semplici » della colonna 2 e la cifra « 0,05 » della colonna 3 sono sostituite dal testo seguente:

    Sostanze, prodotti Mangimi Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12 % (1) (2) (3) « Alimenti semplici ad eccezione di: 0,05 - arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati 0,02 »

    2. La cifra « 0,01 » della colonna 3 per gli « alimenti complementari per gli animali da latte » è sostituita dalla cifra « 0,005 ».

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