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Document 31991D0314

    91/314/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)

    GU L 171 del 29.6.1991, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/314/oj

    31991D0314

    91/314/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)

    Gazzetta ufficiale n. L 171 del 29/06/1991 pag. 0005 - 0009


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) (91/314/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (1), in particolare l'articolo 9,

    vista la proposta modificata della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che le isole Canarie registrano un notevole ritardo strutturale aggravato da condizionamenti (insularità, grande lontananza, superficie ridotta, difficili condizioni orografiche e climatiche il cui permanere ed il cui sommarsi ostacolano gravemente lo sviluppo economico e sociale di tale arcipelago; che questi condizionamenti particolari rendono necessario un maggior sostegno della Comunità per garantire che le isole Canarie partecipino pienamente alla dinamica del mercato interno; che tale sostegno comunitario si traduce, da un lato, negli interventi dei fondi strutturali riformati, nel quadro della priorità riconosciuta alle cosiddette regioni dell'obiettivo n. 1, ma deve anche concretarsi altresì, d'altro lato e in maniera complementare, nell'adeguata considerazione dei condizionamenti specifici delle isole Canarie, nell'applicazione delle politiche comuni, seguendo l'impostazione comunitaria nei confronti delle regioni di estrema periferia, la prima manifestazione concreta della quale è costituita dall'adozione e dall'applicazione del programma POSEIDOM nei confronti dei dipartimenti francesi d'oltremare;

    considerando che, a questo fine, spetta al Consiglio, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1911/91, adottare un programma plurisettoriale di azioni il quale comporti misure normative e impegni finanziari connessi alla considerazione dei condizionamenti specifici delle isole Canarie nell'applicazione delle politiche comuni;

    considerando che l'applicazione di tale programma verrà realizzata grazie all'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, degli atti giuridici necessari anteriormente al 31 dicembre 1992; che la durata di applicazione delle misure da adottare potrà, secondo i casi, essere connessa al processo di rafforzamento dell'integrazione delle isole Canarie nelle politiche comuni o continuare oltre questo processo, tenuto conto dei condizionamenti di tipo permanente che caratterizzano le isole Canarie;

    considerando che tale programma deve basarsi sul doppio principio dell'appartenenza delle isole Canarie alla Comunità e del riconoscimento della loro realtà regionale connessa alla loro situazione geografica particolare e al loro regime economico e fiscale storico;

    considerando a questo titolo che le misure specifiche previste dal programma d'azione devono iscriversi nel contesto dell'inclusione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e dell'estensione a queste isole di altre disposizioni del diritto comunitario secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91; che in tal modo tali misure devono consentire di tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti delle isole Canarie senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario; che per questo motivo gli effetti economici delle misure specifiche dovranno restare limitati al territorio delle isole Canarie senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;

    considerando che la normativa comunitaria deve tener conto delle peculiarità delle isole Canarie e consentire il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori in cui si avverte più acutamente la fragilità dell'ambiente insulare, quali i trasporti, il regime fiscale, il settore sociale, le attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale, vista la sensibilità delle isole Canarie a una crescente pressione turistica;

    considerando che la situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali al consumo corrente o alla trasformazione nell'arcipelago, impone a questa regione oneri che pesano gravemente su questi settori; che è opportuno a questo riguardo prevedere un regime specifico di approvvigionamento dei prodotti in questione nei limiti delle necessità del mercato delle isole Canarie e tenuto conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali;

    considerando che, per le stesse ragioni e nel quadro dell'introduzione graduale della tariffa doganale comune, è opportuno prevedere la possibilità di misure tariffarie specifiche o in deroga della politica commerciale comune per taluni prodotti sensibili in particolare in materia di restrizioni quantitative in considerazione del regime storico di libertà delle isole Canarie; che misure doganali possono anche rivelarsi appropriate per quanto riguarda il regime applicabile alle zone franche delle isole Canarie;

    considerando che le condizioni specifiche di produzione delle isole Canarie richiedono un'attenzione particolare nel quadro dell'applicazione della politica agricola comune a questa regione; che è opportuno a questo riguardo prevedere misure adeguate per sostenere il settore degli ortofrutticoli nonché quello dei fiori e delle piante vive; che queste misure dovranno in particolare consentire lo sviluppo delle produzioni tropicali; che è anche opportuno prevedere altre misure a sostegno della produzione locale;

    considerando che talune misure di accompagnamento sono necessarie per l'applicazione della politica comune della pesca nelle isole Canarie affinché sia tenuto conto delle peculiarità delle produzioni di queste isole;

    considerando che l'elaborazione, l'applicazione, il controllo e la valutazione delle misure previste in questo programma richiedono una collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali competenti; che tale collaborazione dovrà assicurare l'esistenza di un rapporto di complementarità fra le misure previste nel programma e quelle condotte a livello nazionale e regionale;

    considerando che le autorità nazionali e regionali competenti dovranno tener conto delle misure e azioni previste da tale programma al momento dell'elaborazione di futuri piani di sviluppo regionale; che la Commissione, nel quadro delle sue competenze, provvederà a garantire la coerenza del programma con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari comunitari,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. In applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1911/91, è istituito un programma d'azione per le isole Canarie (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie), in seguito denominato « programma POSEICAN », quale figura nell'allegato. Il programma è applicabile alle misure regolamentari e agli impegni finanziari.

    2. Nel quadro delle competenze ad esso attribuite dal trattato, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie all'esecuzione del programma ed invita la Commissione a sottoporgli, al più presto, proposte al riguardo.

    Articolo 2

    I mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle misure relative alle strutture agricole contenute nel programma verranno determinati nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

    Articolo 3

    La presente decisione ha efficacia il 1o luglio 1991.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. STEICHEN

    (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. C 67 del 15. 3. 1991, pag. 12. (3) GU n. C 158 del 17. 6. 1991. (4) Parere reso il 30 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    ALLEGATO

    PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL'INSULARITA' DELLE ISOLE CANARIE (POSEICAN)

    TITOLO I

    Principi generali

    1. Il programma POSEICAN è basato sul doppio principio dell'appartenenza delle isole Canarie alla Comunità e del riconoscimento della realtà regionale, caratterizzata dalle specificità e dai condizionamenti particolari della regione in questione rispetto all'insieme della Comunità. 2. L'applicazione delle misure e delle azioni previste dal programma POSEICAN dovrà essere realizzata, in linea di massima, anteriormente al 31 dicembre 1992, mediante l'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, a seconda dei casi, degli atti giuridici necessari conformemente alle disposizioni e procedure previste nel trattato. 3.1. Il programma POSEICAN sostiene la realizzazione degli obiettivi generali del trattato, contribuendo al conseguimento degli obiettivi particolari seguenti: - l'inserimento delle isole Canarie nella Comunità definendo un quadro appropriato per l'applicazione delle politiche comuni in questa regione; - la piena partecipazione delle isole Canarie alla dinamica del mercato interno attraverso l'utilizzazione ottimale delle regolamentazioni e degli strumenti comunitari esistenti; - il contributo in tal modo al recupero economico e sociale delle isole Canarie, in particolare attraverso il finanziamento comunitario delle misure specifiche previste dal programma POSEICAN. 3.2. Le autorità nazionali e regionali competenti terranno conto delle misure e azioni specifiche previste dal programma POSEICAN al momento dell'elaborazione dei futuri piani di sviluppo regionale. Nell'ambito delle proprie competenze la Commissione vigilerà per assicurare la coerenza delle azioni condotte a titolo del programma POSEICAN con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità. 3.3. L'elaborazione, l'applicazione, il controllo e la valutazione delle azioni e misure previste dal programma POSEICAN avverranno nel quadro di una collaborazione fra la Commissione e le autorità nazionali e regionali competenti. Verrà perseguita la massima complementarità fra le azioni previste dal programma POSEICAN e quelle condotte a livello nazionale e regionale. 4. Le misure e azioni previste dal programma POSEICAN si inseriscono nel contesto dell'inclusione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e dell'estensione a queste isole del diritto comunitario in vigore e devono consentire di tener conto delle specificità e dei condizionamenti delle isole Canarie, senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordine giuridico comunitario.

    TITOLO II

    Applicazione delle politiche comuni nelle isole Canarie

    5. Le direttive o altre misure adottate nella prospettiva del mercato interno e delle altre politiche comuni dovranno tener conto delle specificità delle isole Canarie e consentirne lo sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori dei trasporti e del regime fiscale, nel campo sociale, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, senza pregiudicare il programma quadro comunitario in tale materia nonché in materia di protezione dell'ambiente.

    TITOLO III

    Misure specifiche dirette ad ovviare alla situazione geografica eccezionale

    6.1. Al più tardi sei mesi dopo la data in cui la presente decisione ha efficacia, il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, decideranno le azioni di cui ai punti da 6.2. a 6.7 e dirette ad attenuare l'impatto dei costi supplementari dell'approvvigionamento di prodotti agricoli connessi alla lontananza e all'insularità delle Canarie. 6.2. Per i prodotti agricoli essenziali al consumo o alla trasformazione nell'arcipelago, questa azione comunitaria consisterà, nei limiti delle necessità del mercato delle isole Canarie, tenuto conto delle produzioni locali e delle correnti di scambi tradizionali e provvedendo a preservare la parte degli approvvigionamenti dei prodotti provenienti dalla Comunità: - nell'esonerare dal prelievo e/o dal dazio doganale i prodotti provenienti dai paesi terzi; in questo quadro verrà rivolta una attenzione particolare all'approvvigionamento delle isole Canarie dai vicini paesi in via di sviluppo; - nel consentire, a condizioni equivalenti, la fornitura di prodotti comunitari consegnati all'intervento o disponibili sul mercato della Comunità. L'applicazione di questo sistema si baserà sui principi seguenti: a) per quanto riguarda la fornitura dei mezzi di produzione necessari al mantenimento di talune industrie di trasformazione e/o di condizionamento i cui prodotti sono destinati al mercato locale, tale sistema dovrà consentire a queste industrie di approvvigionarsi direttamente sui mercati dei paesi terzi o della Comunità, nel limite di bilanci di previsione di approvvigionamento, in modo che le merci possano rispondere alle caratteristiche richieste, soprattutto in materia di qualità. In particolare per quanto riguarda lo zucchero, il sistema deve consentire il mantenimento delle correnti di scambi tradizionali; b) per quanto riguarda la fornitura degli altri prodotti essenziali, al fine di assicurare la ripercussione di queste misure sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi al consumo, verrà organizzato un sistema di controllo di tali ripercussioni fino all'utilizzatore finale. Allo stesso fine e per il caso in cui tale ripercussione non sia giudicata soddisfacente, per quantitativi da stabilire al momento opportuno, l'approvvigionamento di cereali allo stato naturale potrà essere sostituito dal suo equivalente sotto forma di farine; c) tenuto conto della complessità e della diversità dei circuiti di approvvigionamento delle Canarie, la Commissione sarà incaricata di esaminare il funzionamento delle disposizioni adottate in base ai principi enunciati sopra, al fine di apportarvi gli adattamenti eventualmente necessari. Un primo esame verrà effettuato dopo il primo anno di applicazione di queste disposizioni. Al fine di contribuire al mantenimento della produzione locale di cereali, non verrà riscossa la tassa di corresponsabilità. 6.3. Potrà essere introdotta in modo graduale per un periodo di dieci campagne una limitazione temporanea, in periodi sensibili, delle consegne di patate alle isole Canarie. 6.4. L'aiuto comunitario al consumo di olio d'oliva sarà applicabile nelle isole Canarie alle condizioni in vigore nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 6.5. Al fine di evitare sviamenti di traffico i prodotti che beneficiano delle misure di cui al punto 6.2 non potranno essere rispediti, allo stato naturale o trasformati, verso le altre parti della Comunità. In caso di trasformazione dei prodotti in questione nelle isole Canarie, questo divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali di prodotti delle isole Canarie nel resto della Comunità. 6.6. Le importazioni di tabacchi greggi o altri, destinati alla fabbricazione di tabacchi originari dei paesi terzi saranno esonerate dal dazio doganale nei limiti delle necessità dell'industria delle isole Canarie, corrispondenti al consumo locale e alle correnti di scambi attuali di tabacchi fabbricati e tenendo conto delle possibilità di approvvigionamento offerte dai produttori comunitari e dagli Stati ACP. 6.7. Al fine di contribuire allo sviluppo dell'allevamento per le necessità del mercato locale, verrà introdotto un regime di aiuti all'acquisto di animali riproduttori originari della Comunità. Nell'attesa dello sviluppo della produzione locale a un livello soddisfacente, tale regime potrà essere accompagnato da misure temporanee, nei limiti di quantitativi decrescenti, dirette ad agevolare l'acquisto di animali destinati all'ingrasso (bovini e suini) e l'approvvigionamento di taluni prodotti trasformati a base di carne suina, bovina o di pollame. Queste misure uniranno l'esonero dal prelievo per i prodotti in questione originari dai paesi terzi ad un aiuto alla fornitura di questi prodotti provenienti dalle altre parti della Comunità, al fine di consentire l'accesso di tali prodotti a condizioni equivalenti. Un riesame della situazione dovrà essere effettuato al termine di un periodo di quattro anni di applicazione di questo sistema. 7.1. Su richiesta documentata delle autorità spagnole competenti saranno previste, caso per caso, misure specifiche tariffarie o in deroga alla politica commerciale comune per taluni prodotti sensibili, in particolare in materia di restrizioni quantitative: - misure per tener conto delle difficoltà particolari di un determinato settore della produzione locale destinato al consumo locale o turistico, diretto al mantenimento di un esonero equivalente a quello applicato precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91; - misure per consentire l'accesso a beni di consumo finale come i tessili, l'abbigliamento, gli apparecchi ottici e di elettronica o i mezzi di trasporto. 7.2. Le misure di cui al punto 7.1 dovranno essere differenziate precisamente in funzione del mercato interno delle isole Canarie, in modo da evitare qualsiasi sviamento di traffico. L'applicazione di queste misure dovrà, in linea di massima, essere limitata al periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91, per l'adozione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie. Nell'anno che precede lo scadere di questo periodo, la Commissione procederà alla valutazione delle misure prese e riesaminerà la situazione. 8. Le operazioni di perfezionamento attivo effettuate nelle zone franche delle isole Canarie non saranno soggette alle condizioni economiche previste in questo regime.

    TITOLO IV

    Misure specifiche a favore delle produzioni delle isole Canarie

    9. La Commissione, tenendo conto dell'importanza economica e sociale delle banane per le isole Canarie e dell'obiettivo di offrire ai produttori un tenore di vita equo, deciderà, senza attendere l'adozione di norme comuni, gli interventi strutturali a favore di questo settore. Al fine di migliorare le condizioni di produzione e di concorrenza, questi interventi assumeranno in particolare la forma di misure in materia di ricerca, raccolto, presentazione e trattamento, trasporto, stoccaggio, commercializzazione e promozione commerciale. 10.1. Al più tardi sei mesi dopo la data in cui la presente decisione ha efficacia, il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, adotteranno le misure di cui ai punti da 10.2 a 10.6. 10.2. Le misure relative al settore degli ortofrutticoli nonché a quello dei fiori e delle piante vive, potranno essere sotto forma di: - un aiuto temporaneo per ettaro per la realizzazione, da parte dei produttori, associazioni o organizzazioni di produttori, di programmi di iniziative dirette alla diversificazione delle produzioni e/o al miglioramento della qualità dei prodotti; tali programmi, con esclusione dei pomodori, dovrebbero servire in particolare allo sviluppo delle produzioni tropicali. Potrà essere concesso un complemento di aiuto nei casi in cui tali programmi comprendano misure di assistenza tecnica; - un aiuto alla commercializzazione dei prodotti tropicali il cui volume di scambi non superi 10 000 tonnellate per ogni prodotto, nel quadro dei contratti di campagna fra produttori delle isole Canarie e operatori stabiliti nelle altre parti della Comunità; - un finanziamento di uno studio economico di analisi e di prospettiva nel settore degli ortofrutticoli trasformati, in particolare tropicali. 10.3. Altre misure dirette a contribuire al sostegno della produzione interna destinata al consumo locale potranno essere sotto forma di: - un aiuto specifico per ettaro per la coltura delle patate, nei limiti delle superfici attuali; - al fine di soddisfare le abitudini di consumo di vini prodotti nell'arcipelago, un'esenzione dall'obbligo di distillazione e dalla non applicazione delle distillazioni volontarie previste dalla legislazione comunitaria nonché dalla non applicazione del premio di sradicamento; - nel settore lattiero-caseario, l'introduzione di una quota a un livello adeguato, per consentire uno sviluppo ragionevole della produzione delle isole Canarie senza tuttavia turbare le correnti di scambi tradizionali; - per quanto riguarda i prodotti animali destinati al mercato locale, aiuti specifici alle associazioni o organizzazioni di produttori, per l'applicazione di programmi di formazione e di assistenza tecnica; - un aiuto specifico che consenta il sostegno dei prodotti provenienti dall'allevamento tradizionale di queste isole e destinati al consumo locale. 10.4. Al fine di incoraggiare i produttori agricoli delle Canarie a fornire prodotti di qualità e al fine di favorire la loro commercializzazione, la Comunità potrà finanziare la realizzazione di un simbolo grafico e la sua promozione. 10.5. La direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE (2), sarà modificata in funzione della situazione fitosanitaria particolare delle isole Canarie. 10.6. Sulla base di domande giustificate delle autorità spagnole, potranno essere concesse eccezionalmente deroghe alle disposizioni che limitano o vietano, al fine di tener conto delle specificità dell'agricoltura delle isole Canarie, la concessione di taluni aiuti a carattere strutturale. 11.1. Per i prodotti della pesca verrà adottato un regime di aiuti potenziato per un periodo di cinque anni successivo alla data del loro riconoscimento, a favore delle organizzazioni di produttori che dovranno essere costituite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91. 11.2. Tenuto conto della situazione particolare del mercato delle sardine e del problema del prezzo di questo prodotto sul mercato delle isole Canarie, verrà applicato un coefficiente di aggiustamento specifico alle sardine commercializzate nel territorio delle isole Canarie ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 (4). Entro un termine di due anni successivo alla data di applicazione effettiva dell'organizzazione comune di mercato alle isole Canarie, la Commissione studierà la possibilità di applicare un regime di armonizzazione dei prezzi. Dato che il regime dei prezzi comunitari può essere applicato solo se i prodotti posti in vendita sono accessibili a tutti gli operatori interessati, il Regno di Spagna e la Comunità adotteranno le misure necessarie affinché le strutture di commercializzazione delle sardine nelle isole Canarie vengano adattate per rispondere a tale condizione. 11.3. La Comunità si sforzerà, nel quadro delle sue competenze in materia di scambi internazionali, di ottenere miglioramenti da parte dei suoi partner, al fine di agevolare le esportazioni comunitarie di cefalopodi nei paesi interessati.

    TITOLO V

    Disposizione finale

    12. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nella applicazione del programma POSEICAN e, se del caso, propone le misure di adeguamento che risultassero necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al titolo I.

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29. (3) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

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