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Document 31991D0087
91/87/EEC, Euratom: Commission Decision of 4 February 1991 amending Decision 90/179/Euratom, EEC authorizing the Federal Republic of Germany to use statistics for years earlier than the last year and not to take into account certain categories of transactions or to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (Only the German text is authentic)
91/87/CEE, Euratom: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
91/87/CEE, Euratom: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 49 del 22.2.1991, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
91/87/CEE, Euratom: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 22/02/1991 pag. 0029 - 0029
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1991 che modifica la decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (91/87/CEE, Euratom) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13, considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), in seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA; considerando che, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/179/Euratom, CEE (3), che autorizza il suddetto paese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA; considerando che la Repubblica federale di Germania ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1990, il regime delle riduzioni decrescenti dell'imposta per le piccole imprese, concessa a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della sesta direttiva, a decorrere dalla stessa data deve essere abrogata l'autorizzazione a procedere al calcolo della base imponibilie IVA per il suddetto regime, e che la fornitura e la manutenzione dei terminali da parte dell'amministrazione federale delle poste TELEKOM vengono assoggettate ad imposta a decorrere dal 1° luglio 1990, si dovrà tenerne conto a decorrere dalla stessa data; considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 90/179/Euratom, CEE viene modificata come segue: 1) Il punto 1 dell'articolo 3 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1990. 2) Il punto 3 dell'articolo 3 è completato, a decorrere dal 1° luglio 1990, dalla disposizione seguente: « nonché le forniture e installazioni di terminali da parte dell'amministrazione federale delle poste TELEKOM (allegato F, ex punto 5). » Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1991. Per la Commissione Peter SCHMIDHUBER Membro della Commissione (1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9. (2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 28.