Izberite preskusne funkcije, ki jih želite preveriti.

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31990R3792

    Regolamento (CEE) n. 3792/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    GU L 365 del 28.12.1990, str. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Pravni status dokumenta V veljavi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3792/oj

    31990R3792

    Regolamento (CEE) n. 3792/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    Gazzetta ufficiale n. L 365 del 28/12/1990 pag. 0005 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0049
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0049


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3792/90 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1990 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 22, secondo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca (3), in particolare l'articolo 3,

    considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi dei suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

    considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato ; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;

    considerando che è necessario adottare misure d'intervento ; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio (4), può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso qualora la situazione del mercato lo richieda ; che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione (5), prevede la possibilità di svincolo dell'ammasso anticipato ai fini dell'esportazione e che una riduzione della durata d'ammasso può risultare altresì da un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 10 dei suddetto regolamento ; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

    considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;

    considerando che l'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;

    considerando che occore escludere dal beneficio del presente regolamento alcuni prodotti destinati ad essere esportati, relativamente ai quali la Commissione ha autorizzato il versamento di un complemento di restituzione all'esportazione finanziato su fondi nazionali;

    considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A datare dal 7 gennaio 1991, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

    2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

    Articolo 2

    I prodotti provenienti dalla Germania e destinati all'esportazione nei paesi terzi, o favore dei quali la Commissione ha autorizzato un complemento di restituzione all'esportazione finanziato su fondi nazionali, non possono essere oggetto di domande di aiuto all'ammasso privato nel quadro del presente regolamento.

    La Germania adotta le misure necessarie per garantire l'osservanza della presente disposizione.

    Articolo 3

    I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti: a) 10 t per i prodotti disossati,

    b) 15 t per tutti gli altri prodotti.

    Articolo 4

    La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

    (1) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30.12.1987, pag. 11. (3) GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23. (4) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 19. (5) GU n. L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Articolo 5

    In deroga all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90, il quantitativo minimo è fissato a 9 t per le carcasse intere o per le mezzene.

    Articolo 6

    Ferme restando le comunicazioni previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni martedì e ogni giovedì, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di contratto nel periodo decorso dalla comunicazione precedente.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    ALLEGATO

    >PIC FILE= "T0048305">

    Na vrh