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Document 31990R3736
Council Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 3736/90 of 19 December 1990 correcting, with effect from 1 July 1989, and adjusting, with effect from 1 July 1990, the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities and the weightings applied thereto
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, che rettifica, a decorrere dal 1 luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1 luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, che rettifica, a decorrere dal 1 luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1 luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni
GU L 360 del 22.12.1990, p. 1–6
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(FI, SV)
In force
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, che rettifica, a decorrere dal 1 luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1 luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 22/12/1990 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0129
REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3736/90 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1990 che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime, vista la decisione 81/1061/Euratom CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (3), modificata, da ultimo, dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE (4), vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90 non aveva potuto prendere in considerazione l'evoluzione reale delle retribuzioni in alcune funzioni pubbiche ; che le cifre relative alle evoluzioni anzidette sono attualmente disponibili ; che è quindi opportuno rettificare di conseguenza gli importi che figurano in detto regolamento; considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1990, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Con effetto al 1° luglio 1989: a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente: (1) GU n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 2.8.1990, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31.12.1981, pag. 6. (4) GU n. L 307 del 29.10.1987, pag. 40. >PIC FILE= "T0048199"> b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 307 FB»; - all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «6 835 FB»; - all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso l'importo «12 221 FB» è sostituito da «12 209 FB»; - all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 107 FB». Articolo 2 A decorrere dal 1° luglio 1989 la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048200"> Articolo 3 Con effetto al 1° luglio 1989, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato: - a 3 186 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5; - a 4 883 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3. Articolo 4 Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1989 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento. Articolo 5 1. Con effetto al 15 maggio 1989 il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese qui appresso, è fissato come segue: Grecia 87,0 2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) restano applicabili. Articolo 6 Con effetto al 1° luglio 1989, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048201"> Articolo 7 Con effetto al 1° luglio 1989, le indennità per servizi continui od avvicendati, di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2), modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90, sono stabilite a 9 232, 13 934, 15 234, 20 771 FB. Articolo 8 Con effetto al 1° luglio 1989, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente correttore di 3,303604. (1) GU n. L 191 del 22.7.1988, pag. 1. (2) GU n. L 38 del 13.2.1976, pag. 1. (3) GU n. L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Articolo 9 Con effetto al 1° luglio 1990: a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048202"> b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 721 FB»; - all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «7 368 FB»; - all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso, l'importo di «12 221 FB» è sostituito da «13 161 FB»; - all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 583 FB». Articolo 10 Con effetto al 1° luglio 1990 la tabella degli stipendi mensili di base che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0048203"> Articolo 11 Con effetto al 1° luglio 1990 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito: - a 3 435 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5, - a 5 264 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3. Articolo 12 Le pensioni maturate al 1° luglio 1990 sono calcolate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 9, lettera a) del presente regolamento. Articolo 13 Con effetto al 1° luglio 1990 la data «1° luglio 1989» figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 1990». Articolo 14 1. Con effetto al 15 maggio 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso sono fissati come segue: >PIC FILE= "T0048204"> 2. Con effetto al 1° luglio 1990 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso, sono stabiliti come segue: >PIC FILE= "T0048205"> 3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 restano applicabili. Articolo 15 Con effetto al 1° luglio 1990, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella qui appresso: >PIC FILE= "T0048206"> >PIC FILE= "T0048207"> Articolo 16 Con effetto al 1° luglio 1990 le indennità per servizi continui od avvicendati di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissate a 9 952, 15 021, 16 422, 22 391 FB. Articolo 17 Con effetto al 1° luglio 1990, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, si applica il coefficiente 3,561285. Articolo 18 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente C. VIZZINI