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Document 31990R3116

Regolamento (CEE) n. 3116/90 del Consiglio, del 15 ottobre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonche del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 303 del 31.10.1990, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086 e vedi 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3116/oj

31990R3116

Regolamento (CEE) n. 3116/90 del Consiglio, del 15 ottobre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonche del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 31/10/1990 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 3116/90 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune nonché del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 ha previsto per gli iogurt non aromatizzati in polvere una suddivisione corrispondente a quella già prevista per i prodotti aromatizzati; che è pertanto necessario, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 di detto regolamento, riportare tale suddivisione nel regolamento (CEE) n. 2658/87 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2943/90 (4);

considerando che, onde consentire la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti, occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2915/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3884/89 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2. Le modifiche apportate dal presente regolamento ai codici NC sono applicabili come sottovoci della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (Taric) conformemente all'allegato II, fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

1) all'articolo 3:

- il testo del punto 1), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«1) se appartiene ai codici NC 0402 10 11, 0403 10 02, 0403 90 11, 0404 90 11 e 0404 90 31, alla somma degli elementi seguenti:»;

- il testo del punto 2), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«2) se appartiene ai codici NC 0402 10 91, 0403 10 12 e 0403 90 31, alla somma degli elementi seguenti:»;

2) all'articolo 4:

- il testo del punto 1), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«1) se appartiene ai codici NC 0402 21 11, 0403 10 04, 0403 90 13, 0404 90 13 e 0404 90 33, alla somma degli elementi seguenti:»;

- il testo del punto 2), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«2) se appartiene ai codici NC 0402 21 91, 0403 10 06, 0403 90 19, 0404 90 19 e 0404 90 39, alla somma degli elementi seguenti:»;

- il testo del punto 4), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«4) se appartiene ai codici NC 0402 29 11, 0402 29 15, 0403 10 14 e 0403 90 33, alla somma degli elementi seguenti:»;

- il testo del punto 5), prima frase è sostituito dal testo seguente:

«5) se appartiene ai codici NC 0402 29 91, 0403 10 16, 0403 90 39, 0404 90 59 e 0404 90 99, alla somma degli elementi seguenti:»;

3) all'articolo 6:

- al punto 17), il codice NC 0403 10 11 è sostituito dal codice NC 0403 10 22;

- al punto 18), il codice NC 0403 10 13 è sostituito dal codice NC 0403 10 24;

- al punto 19), il codice NC 0403 10 19 è sostituito dal codice NC 0403 10 26;

- al punto 20), il codice NC 0403 10 31 è sostituito dal codice NC 0403 10 32;

- al punto 21), il codice NC 0403 10 33 è sostituito dal codice NC 0403 10 34;

- al punto 22), il codice NC 0403 10 39 è sostituito dal codice NC 0403 10 36;

4)

nell'allegato:

-

nel gruppo 2, i codici NC 0403 10 02 e 0403 10 12 sono inseriti prima del codice NC 0403 90 11;

-

nel gruppo 3, i codici NC 0403 10 04, 0403 10 06, 0403 10 14 e 0403 10 16 sono inseriti prima del codice NC 0403 90 13;

-

nel gruppo 6, i gruppi di prodotti sono sostituiti dai gruppi seguenti:

Numero del

gruppo

Gruppi di prodotti

conformemente alla

nomenclatura

combinata

Prodotti pilota per ognuno

dei gruppi di prodotti

6

0401

0402 91 51

0402 91 59

0402 91 91

0402 91 99

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91

0402 99 99

0403 10 22

0403 10 24

0403 10 26

0403 10 32

0403 10 34

0403 10 36

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

0405

Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 22.

(5) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 9.

ALLEGATO I

Codice

NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

autonomi

(%)

o prelievi

(AGR)

convenzionali

(%)

Unità

supplementare

1

2

3

4

5

0403 10

-Iogurt:

--non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao:

---in polvere, in granuli o in altre forme solide:

----senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 02

-----inferiore o uguale a 1,5 %

18 (AGR)

-

-

0403 10 04

-----superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

18 (AGR)

-

-

0403 10 06

-----superiore a 27 %

18 (AGR)

-

-

----altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 12

-----inferiore o uguale a 1,5 %

23 (AGR)

-

-

0403 10 14

-----superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

23 (AGR)

-

-

0403 10 16

-----superiore a 27 %

23 (AGR)

-

-

---altri:

----senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 22

-----inferiore o uguale a 3 %

18 (AGR)

-

-

0403 10 24

-----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

18 (AGR)

-

-

0403 10 26

-----superiore a 6 %

18 (AGR)

-

-

----altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 32

-----inferiore o uguale a 3 %

23 (AGR)

-

-

0403 10 34

-----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

23 (AGR)

-

-

0403 10 36

-----superiore a 6 %

23 (AGR)

-

-

da

0403 10 51

a

0403 10 99

aa

A

a

A

s

invariati

ALLEGATO II

Codice NC

1. 1. 1991

Codice NC

1990

Suddivisione

Taric

Designazione delle merci

0403 10

-Iogurt:

--non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao:

---senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 11

----inferiore o uguale a 3 %:

-----in polvere, in granuli o in altre forme solide:

0403 10 02

0403 10 11

10

------inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 04

0403 10 11

20

------superiore a 1,5 %

0403 10 22

0403 10 11

90

-----altri

0403 10 13

----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %:

0403 10 04

0403 10 13

10

-----in polvere, in granuli o in altre forme solide

0403 10 24

0403 10 13

90

-----altri

0403 10 19

----superiore a 6 %:

-----in polvere, in granuli o in altre forme solide:

0403 10 04

0403 10 19

10

------inferiore o uguale a 27 %

0403 10 06

0403 10 19

20

------superiore a 27 %

0403 10 26

0403 10 19

90

-----altri

---altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 10 31

----inferiore o uguale a 3 %:

-----in polvere, in granuli o in altre forme solide:

0403 10 12

0403 10 31

10

------inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 14

0403 10 31

20

------superiore a 1,5 %

0403 10 32

0403 10 31

90

-----altri

0403 10 33

----superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %:

0403 10 14

0403 10 33

10

-----in polvere, in granuli o in altre forme solide

0403 10 34

0403 10 33

90

-----altri

0403 10 39

----superiore a 6 %:

-----in polvere, in granuli o in altre forme solide:

0403 10 14

0403 10 39

10

------inferiore o uguale a 27 %

0403 10 16

0403 10 39

20

------superiore a 27 %

0403 10 36

0403 10 39

90

-----altri

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