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Document 31990R2176

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2176/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

    GU L 198 del 28.7.1990, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2176/oj

    31990R2176

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2176/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 28/07/1990 pag. 0006 - 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2176/90 DEL CONSIGLIO

    del 24 luglio 1990

    che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la politica strutturale deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alla nuova realtà del mercato e ad attenuare gli effetti che la nuova politica di mercato e dei prezzi può avere, in particolare, sui redditi agricoli;

    considerando che il Consiglio europeo ha richiesto alla Commissione di esaminare tutte le possibilità d'incremento dell'impiego di materie prime agricole per scopi non alimentari;

    considerando che, per quanto riguarda i cereali, esistono già concrete e sperimentate possibilità di impiego non alimentare, sotto il profilo tecnico ed economico;

    considerando che la realizzazione di queste possibilità consentirà agli agricoltori di sfruttare nuove opportunità di smercio della produzione; che, per incoraggiarli a procedere su questa via, i cereali devono essere resi disponibili a prezzi interessanti;

    considerando tuttavia che questi nuovi usi non devono determinare un incremento della produzione di cereali, il quale comprometterebbe un ulteriore aumento delle eccedenze;

    considerando che il vigente sistema di aiuti inteso a promuovere la messa a riposo di seminativi dovrebbe essere conseguentemente modificato, introducendo un aiuto specifico a favore dell'utilizzazione di seminativi per scopi non alimentari;

    considerando che, per garantire che la nuova politica sia efficacemente applicata, occorre stabilire talune condizioni minime per la concessione dell'aiuto specifico; che è necessario stabilire in particolare che i produttori e i gruppi di produttori, per poter beneficiare dello stesso, presentino un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione, a garanzia dell'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione;

    considerando che per procurare un incentivo supplementare ai produttori che hanno messo a riposo una quantità importante di seminativi, cioé almeno il 40 %, e che soddisfano le altre condizioni per ricevere l'aiuto specifico si dovrebbe prevedere un esonero dal prelievo di corresponsabilità previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (5), nonché dal prelievo supplementare di corresponsabilità previsto all'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

    considerando che, inoltre, per evitare il cumulo di aiuti, è opportuno escludere dal beneficio dell'aiuto specifico i prodotti per cui può essere erogata una restituzione alla produzione a norma dell'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 o accordato l'aiuto previsto all'articolo 11 ter dello stesso regolamento;

    considerando che i massimali dell'aiuto specifico devono essere fissati tenendo conto del reddito derivante dalla vendita dei cereali in questione alle imprese di trasformazione; che detti massimali devono, di conseguenza, essere inferiori a quelli effettivamente erogati per la messa a riposo dei seminativi;

    considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 797/85 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (7),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:

    a) È inserito il paragrafo seguente:

    « 3. bis. Gli Stati membri possono predisporre un regime di aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari, consistenti nella fabbricazione, all'interno della Comunità, di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.

    Sono ammissibili al regime di aiuto:

    - i beneficiari del regime di aiuto di cui al paragrafo 1, a condizione che i seminativi messi a riposo rappresentino almeno il 30 % dei seminativi dell'azienda in questione;

    - i seminativi dell'azienda per cui è stato assunto l'impegno della messa a riposo, fino ad un massimale pari al 50 % della superficie messa a riposo e a condizione che siano coltivati a cereali e che l'intera produzione di cereali sia destinata ad usi non alimentari.

    Per poter beneficiare dell'aiuto specifico, i produttori devono presentare un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione il quale garantisca l'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione nella Comunità.

    Qualora un gruppo di coltivatori prenda disposizione per rifornire un unico utilizzatore industriale, in base ad un contratto e purché i seminativi messi a riposo rappresentino almeno il 40 % del totale dei seminativi e soddisfino contemporaneamente in modo gobale le condizioni previste al secondo comma, secondo trattino, il gruppo nel suo complesso, anziché le singole aziende agricole, può rispettare detta percentuale supplementare del 20 % o più rispetto alla percentuale minima di cui al paragrafo 3, primo comma.

    I contratti relativi a partite che possono beneficiare della restituzione alla produzione di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 o dell'aiuto di cui all'articolo 11 ter dello stesso regolamento non danno diritto all'aiuto specifico.

    L'aiuto specifico è corrisposto durante il periodo di validità del contratto fino ad un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla prima fornitura di prodotti all'industria di trasformazione conformemente al contratto.

    Un anno dopo l'effettiva applicazione del sistema da parte degli Stati membri, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio. Allora, se necessario, la Commissione presenta una proposta per modificare il sistema al fine di aumentarne l'efficacia, tenendo conto della reazione dei coltivatori e dell'industria di trasformazione, della vitalità economica e delle conseguenze ambientali del sistema, degli eventuali problemi in materia di controllo, in particolare per quanto riguarda i sottoprodotti e di qualunque altro aspetto pertinente. Al tempo stesso, sulla scorta dei risultati dei progetti dimostrativi, la Commissione esamina la possibilità di estendere il sistema ai prodotti diversi dai cereali. »

    b) Al paragrafo 4, lettera a), è aggiunto il comma seguente:

    « L'importo dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 3 bis, pagato per ettaro di terreno, è fissato in base ai criteri stabiliti nel primo comma. Il massimale è fissato al 70 % dell'aiuto di cui al primo comma. Per le superfici in questione, l'aiuto specifico sostituisce l'aiuto erogato nell'ambito del regime di messa a riposo. »

    c) Al paragrafo 6 è inserito il comma seguente dopo il primo comma:

    « Un unico agricoltore nonché un gruppo di agricoltori i quali soddisfano le condizioni dell'aiuto specifico previsto al paragrafo 3 bis e che ritirano almeno il 40 % dei seminativi dalla produzione nell'ambito del sistema di messa a riposo, beneficiano dell'esonero dai prelievi di corresponsabilità per l'intero volume dei cereali forniti alle imprese di trasformazione. Questo esonero non esclude l'eventuale applicazione dell'esonero previsto al primo comma. »

    d) Al paragrafo 7:

    - nella parte introduttiva dopo la data « anteriormente al 30 aprile 1988 », sono aggiunti i termini seguenti:

    « . . . e, per quanto riguarda l'aiuto specifico di cui al paragrafo 3 bis, anteriormente al 1o dicembre 1990 »;

    - è aggiunto il seguente trattino:

    « - le modalità relative alla concessione dell'aiuto specifico di cui al paragrafo 3 bis, e in particolare quelle relative all'esclusione di determinate destinazioni, alle limitazioni da imporre in materia di sottoprodotti, alla determinazione delle superfici minime e massime che possono beneficiare dell'aiuto, ai contratti di consegna, ai controlli, compresi, se del caso, eventuali controlli presso l'impresa di trasformazione, nonché alle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi previsti. ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. MANNINO

    (1) GU n. C 31 del 9. 2. 1990, pag. 7.

    (2) GU n. C 175 del 16. 7. 1990.

    (3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 33.

    (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (5) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

    (6) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

    (7) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1.

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