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Document 31990R2103

    Regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi

    GU L 191 del 24.7.1990, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997; abrogato da 397R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2103/oj

    31990R2103

    Regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 24/07/1990 pag. 0019 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0070
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0070


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/90 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 1990

    che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

    considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafi 3 e 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono previste misure speciali per incoraggiare la distribuzione gratuita di mele e di agrumi ritirati dal mercato ed in particolare l'imputazione alla Comunità delle spese di cernita e di imballaggio di tali prodotti; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali misure;

    considerando che lo smercio di tali prodotti puo risultare agevolate dal riconoscimento preventivo delle associazioni di beneficienza e degli enti che provvedono alla distribuzione gratuita delle mele e degli agrumi ritirati dal mercato, nonché da una certa pubblicità dell'elenco degli enti riconosciuti e di quello delle organizzazioni di produttori che intendono ritirare tali prodotti dal mercato;

    considerando che è necessario stabilire i requisiti minimi degli accordi da stipulare a norma dell'articolo 21, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché il massimale delle spese di cernita e di imballaggio a carico della Comunità;

    considerando che, per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, appare necessaria l'adozione di misure di controllo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Gli enti o le associazioni di beneficienza di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 che intendono utilizzare mele o agrumi ritirati dal mercato per la loro distribuzione gratuita in una delle forme previste all'articolo 21, paragrafo 1 dello stesso regolamento, sono riconosciuti, a loro richiesta, dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio hanno sede. Il riconoscimento viene concesso su presentazione, da parte dell'ente richiedente, dell'impegno di:

    - agire nel rispetto del disposto dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72,

    - tenere una contabilità specifica per dette operazioni,

    - sottoporsi ai controlli effettuati dallo Stato membro interessato.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano:

    - alle organizzazioni di produttori che intendono ritirare mele e agrumi dal mercato, in forza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72, l'elenco delle associazioni od enti di beneficienza riconosciuti a norma del paragrafo 1,

    - alle associazioni od enti di beneficienza riconosciuti, l'elenco delle organizzazioni di produttori di cui al primo trattino.

    3. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano gli elenchi di cui al paragrafo 2 alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

    Articolo 2

    1. Immediatamente dopo la loro stipulazione, gli accordi di cui all'articolo 21, paragrafo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono notificati alle competenti autorità nazionali. Essi possono essere stipulati esclusivamente con enti o associazioni di beneficienza riconosciuti a norma dell'articolo 1.

    2. Gli Stati membri possono stabilire, prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, un termine per la stipulazione degli accordi.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi complessivi coperti dagli accordi stipulati e, se del caso, il termine di cui al paragrafo 3.

    Articolo 3

    Gli accordi sono stipulati per una sola campagna di commercializzazione e vi figurano il quantitativo probabile per prodotto, il ritmo previsto di consegna e il luogo in cui i prodotti vengono messi a disposizione convenuti, nonché l'obbligo, per l'organizzazione di produttori, di mettere a disposizione prodotti già calibrati ed imballati in imballaggi del tipo « a perdere », di peso non superiore a 25 kg e recanti la dicitura chiaramente visibile e indelebile « non destinato alla vendita », nonché una stima del numero di beneficiari per unità amministrativa.

    Articolo 4

    1. Per gli agrumi o le mele messi a disposizione nell'ambito di un accordo, non si applica il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1940/90 (2).

    2. Le spese di cernita e di imballaggio delle mele e degli agrumi distribuiti gratuitamente nell'ambito di un accordo sono prese a carico per gli importi massimi seguenti:

    - 11,0 ecu/100 kg netti per le mele

    - 13,0 ecu/100 kg netti per gli agrumi

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri controllano la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti in questione. Essi accertano, in particolare:

    - la conformità dei prodotti alle disposizioni applicabili in materia di ritiri,

    - l'utilizzazione finale dei prodotti da parte delle associazioni beneficiarie.

    Le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la distribuzione gratuita, procedono al controllo dell'utilizzazione del prodotto.

    I controlli, documentali e materiali possono essere casuali. Essi riguardano sia le organizzazioni di produttori che le associazioni o enti di beneficienza e vertono ogni anno sul 10 % almeno dei quantitativi distribuiti.

    2. Le irregolarità accertate imputabili alle associazioni di beneficienza o agli organismi interessati danno luogo alla revoca del riconoscimento di cui all'articolo 1, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale. La durata della revoca è determinata in funzione della gravità dell'irregolarità.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi di irregolarità constatati.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

    (1) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 33.

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