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Document 31990R1715
Council Regulation (EEC) No 1715/90 of 20 June 1990 on the information provided by the customs authorities of the Member States concerning the classification of goods in the customs nomenclature
REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/90 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1990 relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale
REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/90 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1990 relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale
GU L 160 del 26.6.1990, pp. 1–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 392R2913
REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/90 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1990 relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1990 pag. 0001 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/90 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1990 relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le condizioni in cui gli operatori economici possono ottenere dalle autorità doganali informazioni concernenti l'interpretazione o l'applicazione pratica della normativa doganale comunitaria differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro; che anche la portata giuiridica di tali informazioni varia notevolmente a seconda dello Stato membro in cui esse sono rilasciate; considerando che tale situazione comporta gravi distorsioni di trattamento tra gli operatori economici della Comunità a seconda dello Stato membro in cui essi esercitano la loro attività; che tali distorsioni di trattamento sono incompatibili con il buon funzionamento dell'unione doganale con l'instaurazione del mercato interno prevista dall'articolo 8 A del trattato, data la necessità di garantire il più possibile che gli operatori all'interno di questo mercato abbiano un trattamento uguale; considerando che, sia ai fini di garantire una certa sicurezza giuridica gli operatori economici nell'esercizio della loro attività sia ai fini di agevolare il lavoro dei servizi doganali stessi e di ottenere maggior uniformità nell'applicazione della legislazione doganale comunitaria, risulta necessario istituire una normativa che faccia obbligo alle autorità doganali di rilasciare, a talune condizioni ben definite, informazioni aventi valore vincolante per l'amministrazione; considerando che il principio del rilascio di informazioni aventi valore vincolante per l'amministrazione è già stato riconosciuto dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 1697/79, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi dall'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1854/89 (5); considerando tuttavia che, data la mole degli adeguamenti strutturali che la maggior parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri dovrebbe operare in conseguenza dell'introduzione di una normativa di portata generale in materia di rilascio di informazioni vincolanti, sarebbe auspicabile limitare, allo stadio attuale, il campo d'applicazione delle merci nella nomenclatura doganale; che in realtà è questa la categoria d'informazioni più importante e più utile per gli operatori economici, dato il carattere estremamente tecnico della nomenclatura combinata e delle nomenclature comunitarie su di essa basate; considerando che occorre stabilire con precisione la procedura da seguire affinché un'informazione rilasciata da un'autorità doganale di uno Stato membro a proposito della classificazione di una merce nella nomenclatura doganale possa avere valore vincolante per l'amministrazione di questo Stato membro e, a partire da una data da stabilirsi con un regolamento d'applicazione, per le amministrazioni di tutti gli Stati membri; che occorre in oltre definire le condizioni di cui la suddetta informazione deve essere utilizzata da parte del suo titolare; considerando che l'informazione rilasciata conformemente alla procedura prevista può vincolare l'amministrazione soltanto per quanto concerne la classificazione della merce considerata nella nomenclatura doganale; che tale informazione non può incidere sull'aliquota dei dazi o su qualsiasi altra misura derivante da detta classificazione, applicabili al momento dell'espletamento delle formalità doganali relative alla suddetta merce; considerando che, per ragioni di buono gestione amministrativa, occorre fissare un termine oltre cui l'informazione rilasciata non può essere invocata dal suo titolare; che, tuttavia, nella fissazione di tale termine si dovrà tenere conto delle situazioni reali del commercio internazionale; che occorre inoltre definire le condizione in cui, in seguito all'introduzione di misure comunitarie che modificano la legislazione in vigore o concernenti la relativa interpretazione, l'informazione rilasciata non è più valida anteriormente alla scadenza del termine considerato; considerando che è necessario stabilire le condizioni in cui devono essere trasmesse alla Commissione tutte le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché le modalità di cooperazione tra queste ultime e la Commissione; considerando che deve essere garantita un'applicazione uniforme delle norme comuni enunciate nel presente regolamento e che, a questo scopo, è necessario istituire una procedura comunitaria che consenta di adottare, entro un congruo termine, le misure destinate ad attuare tali norme, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce: a) le condizioni in cui possono essere ottenute dalle competenti autorità doganali degli Stati membri informazioni relative alla classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, in appresso denominate « informazioni tariffarie »; b) la portata giuridica di dette informazioni. 2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per a) nomenclatura doganale: - la nomenclatura combinata; - la nomenclatura Taric e qualunque altra nomenclatura interamente o parzialmente derivata dalla nomenclatura combinata, oppure destinata ad aggiungere nuove sottovoci a quest'ultima, la quale sia istituita da specifiche disposizioni comunitarie ai fini dell'applicazione di misure tariffarie o di altre misure in materia di scambi di merci; b) persona: - una persona fisica; - una persona giuridica; - oppure, se la normativa in vigore ne prevede la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica di compiere atti giuridici senza avere lo statuto giuridico di una persona giuridica. c) autorità doganale autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane. TITOLO 1 Disposizioni generali Articolo 2 1. Qualsiasi persona può chiedere informazioni tariffarie alle autorità doganali. Una siffatta richiesta può essere respinta laddove non si fondi su un'operazione commerciale effettivamente prevista. 2. Il rilascio di un'informazione tariffaria è gratuito per il richiedente. Tuttavia, a quest'ultimo possono essere addebitate le spese sostenute per l'analisi o per la perizia di campioni rimessi all'autorità doganale nonché per la loro rispedizione al richiedente. Articolo 3 1. Qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli da 4 a 8, l'informazione tariffaria rilasciata dalle autorità doganali costituisce, ai sensi del presente regolamento, un'informazione tariffaria vincolante nello Stato membro in cui è stato rilasciata. 2. In base alla procedura prevista dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), la Commissione adotta un regolamento che fissa la data a decorrere da cui l'informazione tariffaria vincolante impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni definite dal presente regolamento in ordine agli effetti giuridici della medesima nello Stato membro che l'ha rilasciata. La Commissione adotta, ove necessario, le relative modalità di funzionamento. TITOLO II Procedura per l'ottenimento delle informazioni tariffarie vincolanti Articolo 4 1. La domanda di informazione tariffaria vincolante deve essere formulata per iscritto ed indirizzata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui detta informazione deve essere utilizzata. 2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, la domanda di informazione può essere anche indirizzata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito. 3. Ciascuna domanda di informazione tariffaria vincolante può riguardare unicamente un solo tipo di merci. L'autorità può respingere domande di informazione che appaiano chiaramente ingiustificate. Articolo 5 1. La domanda di informazione tariffaria vincolante deve, in particolare, contenere le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo del richiedente; qualora la domanda venga introdotta da una persona fisica o giuridica per conto di un'altra persona, essa deve anche contenere il nome e l'indirizzo di quest'ultima; b) gli elementi necessari, ivi incluso eventualmente l'uso cui la merce è destinata, per consentire all'autorità doganale di pronunciarsi. Nel caso in cui la classificazione della merce nella nomenclatura doganale dipenda dal tenore della merce in taluni elementi, questo deve essere comunicato all'autorità doganale nonché, eventualmente, i metodi d'analisi utilizzati per determinarlo; c) Qualora sia stata presentata da una persona una domanda di informazione tariffaria vincolante per una merce identica, questa persona deve precisare i riferimenti di tale domanda nonché, eventualmente, la classificazione effettuata. 2. Se necessario, alla domanda di informazione tariffaria vincolante devono essere allegati campioni rappresentativi della merce o qualora, a causa della natura di detta merce, non sia possibile prelevare campioni, fotografie, disegni, cataloghi e altre documentazioni tecniche che possano agevolare la competente autorità doganale a determinare la classificazione della merce nella nomenclatura doganale. Eventualmente, la documentazione allegata alla domanda deve essere corredata da una traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato. 3. Qualora il richiedente intenda ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, la domanda di informazione tariffaria vincolante deve contenere un'esplicita menzione della nomenclatura in oggetto. Articolo 6 Qualora l'autorità doganale cui è stata indirizzata la domanda di informazione tariffaria vincolante ritenga che detta domanda non contenga tutti gli elementi necessari per consentirle di pronunciarsi in merito, essa invita il richiedente a comunicarle gli elementi mancanti e gli indica che la sua domanda, allo stato attuale, non può essere presa in considerazione. Articolo 7 Fatte salve le disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di tutela delle informazioni, le informazioni fornite a titolo riservato non sono divulgate dalle autorità doganali senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, fatto salvo il caso in cui dette autorità doganali potrebbero farlo conformemente alla normativa vigente o nell'ambito di procedure giudiziarie. Articolo 8 L'informazione tariffaria vincolante deve essere comunicata al più presto per iscritto al richiedente. In particolare, essa deve contenere le seguenti indicazioni: a) i riferimenti della domanda d'informazione; b) una precisa descrizione della merce in questione, la quale permetta di identificarla in modo certo nel corso dell'espletamento delle formalità doganali; c) qualora l'informazione sia necessaria per la determinazione della classificazione della merce nella nomenclatura doganale, il tenore in taluni elementi di detta merce nonché il metodo d'analisi sui cui risultati si basa l'informazione fornita; d) la classificazione della merce nella nomenclatura doganale; e) il nome e l'indirizzo della persona autorizzata ad avvalersi di detta informazione, in appresso denominata « titolare »; f) la data di rilascio dell'informazione; g) qualora l'autorità competente lo ritenga opportuno, la motivazione della classificazione della merce. Articolo 9 1. Una copia della notifica dell'informazione tariffaria vincolante al richiedente viene comunicata alla Commissione secondo le modalità stabilite in conformitàf dell'articolo 17, paragrafo 2. 2. Se uno Stato membro lo richiede, la Commissione lo informa in merito alle notifiche ricevute relative alle merci o a un gruppo di merci specificate. TITOLO III Portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti Articolo 10 1. L'informazione tariffaria vincolante può essere invocata soltanto dal suo titolare fatto salvo il regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana (1). 2. Gli Stati membri possono esigere che il titolare, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, informi l'autorità doganale di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento. 3. Il titolare di un'informazione tariffaria vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto appurare, con soddisfazione dei servizi doganali, l'esatta corrispondenza tra la suddetta merce e quella descritta nell'informazione presentata. Al momento dello sdoganamento, il servizio doganale può effettuare tutti i controlli o le verifiche che ritenga utili ai fini dell'accertamento dell'effettiva corrispondenza tra la merce presentata e quella che forma oggetto dell'informazione. Articolo 11 1. L'informazione tariffaria vincolante impegna le autorità competenti soltanto per quanto concerne la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale. 2. L'informazione tariffaria vincolante impegna l'amministrazione soltanto nei confronti delle merci per cui le formalità doganali sono espletate successivamente alla data del suo rilascio da parte dell'autorità doganale. 3. L'informazione tariffaria vincolante è annullata qualora venga appurato che è stata fornita in base ad elementi inesatti o incompleti. Articolo 12 Fatti salvi gli articoli 13 e 14, l'informazione tariffaria vincolante non può più essere invocata dopo la scadenza di un periodo di sei anni a decorrere dalla data del suo rilascio. Articolo 13 Qualora, in seguito all'adozione - di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, oppure, - di un regolamento che stabilisce o intacca la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, un'informazione tariffaria vincolante rilasciata anteriormente non sia più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita, detta informazione non è più valida a decorrere dalla data in cui il regolamento in questione è applicabile. Tuttavia, se un regolamento, quale quello previsto al primo comma, secondo trattino, lo prevede espressamente, un'informazione tariffaria vincolante può continuare ad essere invocata dal suo titolare per un periodo fissato da detto regolamento qualora il titolare abbia stipulato un contratto del tipo previsto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) o b). Articolo 14 1. Oltre che nei casi di cui all'articolo 13, un'informazione tariffaria vincolante non è più valida qualora diventi incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale risultante: a) dall'adozione di una delle seguenti misure tariffarie comunitarie: - modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata; - adozione di una scheda di classificazione comunitaria; - accordo sulla classificazione di un merce, raggiunto in seno al comitato per la nomenclatura ed iscritto nel verbale della relativa riunione; oppure b) dalle seguenti misure tariffarie internazionali: - modifica delle note esplicative del sistema di nomenclatura armonizzato; - parere di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale; oppure c) da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, la data in cui un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, in applicazione del paragrafo 1, è la data di pubblicazione nella parte C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle misure o delle sentenze di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché di una comunicazione della Commissione per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Quando si tratta di prodotti per cui viene presentato al momento dell'espletamento delle formalità doganali un certificato d'importazione, di esportazione o di prefissazione, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolare di tale informazione durante il periodo di validità del certificato stesso. Negli altri casi, l'informazione tariffaria vincolante che cessa di essere valida in applicazione del paragrafo 1 può continuare ad essere invocata dal titolate per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 2, qualora il servizio doganale abbia potuto accertare che detto titolare abbia stipulato, in base all'informazione tariffaria tariffaria vincolante e precedentemente alla data di adozione della misura tariffaria in questione: a) se l'informazione è invocata all'importazione: - un contratto definitivo per l'acquisto della merce considerata da un fornitore stabilito in un paese terzo, oppure - un contratto definitivo per la vendita della merce considerata, tal quale o dopo trasformazione, ad un cliente stabilito nella Comunità; b) se l'informazione è invocata all'esportazione: - un contratto definitivo per la vendita della merce considerata ad un cliente stabilito in un paese terzo, oppure - un contratto definitivo per l'acquisto della merce considerata da un fornitore stabilito nella Comunità. 4. L'applicazione della classificazione che compare nell'informazione tariffaria vincolante alle condizioni previste al paragrafo 3, ha effetto soltanto per quanto riguarda: - la fissazione dei dazi all'importazione o all'esportazione, - il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di qualsiasi altro importo concesso all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, - l'utilizzazione delle licenze di importazione o di esportazione o dei certificati di fissazione anticipata che sono presentati al momento dell'espletamento delle formalità relative all'accettazione della dichiarazione in dogana per merce considerata, purché tali licenze o certificati siano stati rilasciati sulla base della suddetta informazione. 5. Nei casi eccezionali in cui il corretto funzionamento dei regimi stabiliti nel quadro della politica agricola comune rischia di essere compromesso, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE (1) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 3. Articolo 15 Non appena venga adottato uno degli atti enumerati all'articolo 13 o all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), le amministrazioni degli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché le autorità doganali rilascino soltanto informazioni tariffarie vincolanti conformi all'atto in questione. Il primo comma è applicabile anche se è prevista una data specifica perché l'atto in questione produca effetti. Articolo 16 Qualora l'autorità doganale modifichi un'informazione tariffaria vincolante per un motivo diverso da quelli previsti all'articolo 13 ed all'articolo 14, paragrafo 1, l'informazione rilasciata inizialmente cessa di essere valida alla data in cui detta modifica viene notificata al titolare. Tuttavia, l'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 è parimenti applicabile. TITOLO IV Disposizioni finali Articolo 17 1. Il comitato della nomenclatura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87 può esaminare qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente regolamento, sollevata dal presidente del comitato stesso di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro. 2. Le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87. Articolo 18 Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sul piano nazionale anteriormente al 1o gennaio 1991. Ove necessario, alcune di tali informazioni sono comunicate alla Commissione secondo le condizioni di cui all'articolo 7. Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate sul piano nazionale la cui validità superi di oltre sei anni la data del 1o gennaio 1991 non sono più valide a decorrere dal settimo anno. Articolo 19 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. C 256 dell'8. 10. 1981, pag. 10, e GU n. C 28 dl 3. 2. 1989, pag. 11. (2) GU n. C 81 del 22. 3. 1984, pag. 7, e GU n. C 113 del 7. 5. 1990. (3) GU n. C 64 del 15. 3. 1982, pag. 13. (4) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1. (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (1) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 1. (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.