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Document 31990L0605

    Direttiva 90/605/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione

    GU L 317 del 16.11.1990, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; abrogato da 32013L0034

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/605/oj

    31990L0605

    Direttiva 90/605/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 16/11/1990 pag. 0060 - 0062
    edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0107
    edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0107


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    dell'8 novembre 1990

    che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione

    (90/605/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 78/660/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 90/604/CEE (5), disciplina i conti annuali delle società per azioni, nonché delle società a responsabilità limitata, in particolare per il fatto che questi tipi di società offrono come unica garanzia nei confronti dei terzi il proprio patrimonio sociale;

    considerando che, ai sensi della direttiva 83/349/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/604/CEE, gli Stati membri possono imporre l'obbligo di redigere conti consolidati solo alle società disciplinate dalla direttiva 78/660/CEE;

    considerando che all'interno della Comunità esiste un numero considerevole e in continuo aumento di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice, di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata;

    considerando che tali soci illimitatamente responsabili possono anche essere società che non sono disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle previste nella direttiva 68/151/CEE (7);

    considerando che sarebbe contrario allo spirito e agli obiettivi delle direttive di cui sopra permettere ad uno Stato membro di non applicare tali norme comunitarie alle suddette società in nome collettivo o in accomandita semplice;

    considerando che è quindi opportuno completare specificamente le disposizioni sul campo di applicazione delle due direttive in questione;

    considerando che occorre che il nome, la sede e la forma giuridica di qualsiasi impresa di cui una società per azioni o una società a responsabilità limitata è il socio a responsabilità illimitata siano indicati nell'allegato dei conti di tale socio;

    considerando che l'obbligo di stabilire, pubblicare e far controllare i conti delle società a nome collettivo o in accomandita semplice previsti nella presente direttiva può essere imposto anche al socio a responsabilità illimitata; che deve essere anche possibile includere dette società nei conti consolidati stabiliti da detto socio o stabiliti ad un livello più elevato;

    considerando che talune società a nome collettivo o in accomandita semplice previste nella presente direttiva non formano oggetto nello Stato membro in cui hanno sede di un'iscrizione al registro, il che rende difficile applicare gli obblighi contabili a dette società; che in particolare in questi casi sono necessarie regole particolari secondo che i soci illimitatamente responsabili siano imprese disciplinate dal diritto dello stesso Stato membro, di un altro Stato membro o di un paese terzo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 78/660/CEE viene modificata come segue:

    1) Nell'articolo 1, paragrafo 1 vengono inseriti i commi seguenti:

    « Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

    a) per la Germania:

    die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

    b) per il Belgio:

    la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;

    c) per la Danimarca:

    interessentskaber, kommanditselskaber;

    d) per la Francia:

    la société en nom collectif, la société en commandite simple;

    e) per la Grecia:

    i omórrythmos etairía, i eterórrythmos etairía;

    f) per la Spagna:

    sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

    g) per l'Irlanda:

    the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

    h) per l'Italia:

    la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

    i) per il Lussemburgo:

    la société en nom collectif, la société en commandite simple;

    j) per i Paesi Bassi:

    de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

    k) per il Portogallo:

    sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simples;

    l) per il Regno Unito:

    the partnership, the limited partnership, the unlimited company,

    quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società delle forme indicate nel primo comma, oppure società non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, le quali abbiano però una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

    La presente direttiva si applica altresì ai tipi di società di cui al secondo comma, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano organizati in una delle forme di cui al suddetto comma o al primo comma. »

    2) Nell'articolo 43, paragrafo 1, numero 2) è inserito il comma seguente:

    « Il nome, la sede e la forma giuridica di un'impresa di cui la società sia il socio illimitatamente responsabile. Questa informazione può essere omessa se presenta solo un interesse irrilevante nei riguardi dell'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 3. »

    3) Nell'articolo 47 è inserito il paragrafo seguente:

    « 1 bis. Lo Stato membro cui è soggetta la società contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma (società interessata) può dispensare la medesima dalla pubblicazione dei conti in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, purché tali conti siano a disposizione del pubblico presso la sede della società, qualora:

    a) tutti i soci illimitatamente responsabili della società interessata siano società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta la società interessata e nessuna di queste società pubblichi i conti della società interessata congiuntamente ai propri conti, o

    b) tutti i soci illimitatamente responsabili siano società che non siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro ma che abbiano una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 68/151/CEE.

    Deve essere possibile ottenere, su richiesta, copie dei conti. Il prezzo di dette copie non deve essere superiore al costo amministrativo. Opportune sanzioni devono essere previste per la mancata ottemperanza all'obbligo di pubblicazione, stabilito nel presente paragrafo. »

    4) È inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 57 bis

    1. Gli Stati membri possono richiedere alle società previste all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi società elencata all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma (società interessata), di redigere, far verificare e pubblicare, con i propri conti e conformemente alle disposizioni della presente direttiva, i conti della società interessata.

    In questo caso i requisiti della presente direttiva non si applicano alla società interessata.

    2. Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni della presente direttiva alla società interessata qualora:

    a) i conti di detta società siano redatti, verificati e pubblicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva da una società prevista all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma la quale sia socio illimitatamente responsabile della società interessata e sia disciplinata dal diritto di un altro Stato membro;

    b) la società interessata sia compresa nei conti consolidati redatti, verificati e pubblicati ai sensi della direttiva 83/349/CEE da un socio illimitatamente responsabile o qualora la società interessata sia compresa nei conti consolidati di una più ampia associazione di imprese redatti, verificati e pubblicati in conformità della direttiva 83/349/CEE da una impresa madre disciplinata dal diritto di uno Stato membro. Detta deroga deve figurare nell'allegato dei conti consolidati.

    3. In questi casi la società interessata è tenuta a comunicare a chiunque lo richieda il nome della società che pubblica i conti. »

    Articolo 2

    La direttiva 83/349/CEE viene modificata come segue:

    1) Nell'articolo 4, paragrafo 1 è inserito il comma seguente:

    « Il primo comma è applicabile anche quando l'impresa madre o una o più imprese figlie sono organizzate in una delle forme di società indicate all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 78/660/CEE. »

    2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se l'impresa madre non è organizzata in una delle forme di società indicate al paragrafo 1 del presente articolo, o all'articolo 1, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 78/660/CEE. » Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1o gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate per la prima volta solo ai conti annuali e ai conti consolidati dell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio 1995 o nel corso del 1995.

    3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. ROMITA

    (1) GU n. C 144 dell'11. 6. 1986, pag. 10.

    (2) GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 140.

    (3) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 43.

    (4) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

    (5) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

    (7) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

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