Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0517

Direttiva 90/517/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, che adegua per l'undicesima volta al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

GU L 287 del 19.10.1990, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. impl. da 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/517/oj

31990L0517

Direttiva 90/517/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, che adegua per l'undicesima volta al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 19/10/1990 pag. 0037 - 0038


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

che adegua per l'undicesima volta al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(90/517/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare dagli articoli 19, 20 e 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Danimarca ha richiesto una modifica dell'etichettatura per il diclorometano ed ha notificato tale richiesta alla Commissione conformemente all'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE;

considerando che la Commissione ha esaminato i dati relativi alla cancerogenicità del diclorometano ed ha consultato gli esperti competenti designati dagli Stati membri, particolarmente qualificati in materia di cancerogenicità;

considerando che la classificazione di questa sostanza riflette la maggioranza dei pareri scientifici attuali; che sono comprovati i progressi costanti nella comprensione dei meccanismi d'azione delle sostanze chimiche sull'uomo e nell'estrapolazione all'uomo degli effetti osservati su altre specie; che in caso di dati scientifici supplementari o di modifiche nei criteri di classificazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti cancerogeni o neurotossicologici di questa sostanza, la classificazione sarà riesaminata in funzione di queste nuove informazioni;

considerando che il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi ha emesso parere sfavorevole sul progetto di misura presentatogli dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I « Elenco delle sostanze pericolose » della direttiva 67/548/CEE è così modificato:

No 602-004-00-3: La classificazione, la denominazione, il numero Cas e l'etichettatura della sostanza sono sostituiti dal testo seguente:

1.2.3 // // // // Cas No 75-09-2 // // No 602-004-00-3 // // // // // H Cl - C - Cl H // 1.2 // ES: // diclorometano; cloruro de metileno // DA: // dichlormethan; methylenchlorid // DE: // Dichlormethan; Methylenchlorid // EL: // Dichloromethánio; methylenodichlorídio // EN: // dichloromethane; methylene chloride; methylene dichloride // FR: // Dichlorométhane; chlorure de méthylène // IT: // diclorometano; metilene cloruro // NL: // dichloormethaan; methyleenchloride // PT: // diclorometano; cloreto de metileno

Xn

R: 40

S: 23-24/25-36/37

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 7 giugno 1991 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 7 dicembre 1991.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

Top