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Document 31990D0450

    90/450/CEE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'istituzione di un comitato paritetico delle telecomunicazioni

    GU L 230 del 24.8.1990, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999; abrogato da 398D0500

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/450/oj

    31990D0450

    90/450/CEE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'istituzione di un comitato paritetico delle telecomunicazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 230 del 24/08/1990 pag. 0025 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0243
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0243


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 1990

    relativa all'istituzione di un comitato paritetico delle telecomunicazioni

    (90/450/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    considerando che i capi di Stato e di governo hanno affermato, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, che lo scopo principale dell'espansione economica deve essere la riduzione delle disuguaglianze nelle condizioni di vita e che tale scopo deve concretarsi nel miglioramento della qualità della vita e nell'aumento del tenore di vita;

    considerando che, a tale riguardo, essi ritengono indispensabile intensificare la partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

    considerando che, nel contesto delle azioni prioritarie previste dal programma d'azione sociale della Comunità, la Commissione raccomanda di promuovere il dialogo e la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori a livello comunitario;

    considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma d'azione sociale (1), cita, fra i principali provvedimenti da prendere, quelli intesi ad aumentare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

    considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972 (2), afferma che la partecipazione delle parti sociali all'elaborazione della politica sociale della Comunità deve essere realizzata nella prima fase dell'unione economica e monetaria;

    considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere formulato il 24 novembre 1971, si è espresso nello stesso senso;

    considerando che il Consiglio, nelle conclusioni del 22 giugno 1984 in merito ad un programma d'azione sociale comunitaria a medio termine (3), ha posto in rilievo la necessità di rafforzare il dialogo sociale europeo e di rivederne le modalità, per consentire alle parti sociali di partecipare più efficacemente alle decisioni economiche e sociali della Comunità;

    considerando che la situazione dei vari Stati membri dimostra chiaramente la necessità che le parti sociali del settore delle telecomunicazioni partecipino attivamente al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; che un comitato paritetico collegato alla Commissione è lo strumento più adeguato per garantire tale partecipazione, in quanto costituirebbe un foro comunitario rappresentativo degli interessi socioeconomici del settore;

    considerando che il libro verde del 1987 sullo « Sviluppo di un mercato comune dei servizi ed apparati di telecomunicazione », la successiva risoluzione del Consiglio del ministri, nonché i commenti del Comitato economico e sociale sul libro verde, riconoscono unanimemente l'importanza di promuovere il dialogo tra le parti sociali al fine di favorire un'agevole e positiva introduzione delle nuove tecnologie,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È istituito un comitato paritetico delle telecomunicazioni, in appresso denominato « comitato ».

    Articolo 2

    Il comitato assiste la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione della politica comunitaria mirante a:

    - migliorare la posizione economica e concorrenziale del settore delle telecomunicazioni della Comunità,

    - migliorare ed armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nel settore delle telecomunicazioni nel contesto degli articoli pertinenti del trattato.

    Articolo 3

    1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo 2, il comitato:

    a) emette pareri e presenta relazioni alla Commissione, a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa;

    b) per quanto riguarda le questioni di competenza delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, elencate nell'articolo 4, paragrafo 3:

    - promuove il dialogo e la collaborazione fra tali associazioni,

    - prepara studi,

    - partecipa a discussioni ed a seminari.

    2. Il comitato provvede ad informare tutte le parti interessate in merito alle proprie attività.

    3. Quando chiede un parere o una relazione al comitato, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare un termine per la presentazione del parere o della relazione.

    Articolo 4

    1. Il comitato è composto di 50 membri.

    2. I seggi sono così ripartiti:

    a) 25 ai rappresentanti dei datori di lavoro;

    b) 25 ai rappresentanti dei lavoratori.

    3. I membri del comitato sono designati dalla Commissione come segue:

    a) 44 su proposta delle seguenti associazioni dei datori di lavoro e lavoratori:

    - Internazionale del personale delle poste, telegrafi e telefoni (IPTT) e Federazione europea del personale dei servizi pubblici: 22 membri,

    - le autorità degli stati membri competenti per il settore: 22 membri;

    b) 6, direttamente dalla Commissione, previa consultazione delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera a), fra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative ed eventualmente diverse da quelle citate alla lettera a).

    Articolo 5

    1. Ciascun membro del comitato può designare un supplente, secondo criteri identici a quelli stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3.

    2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente può assistere alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro previsto dall'articolo 9, o partecipare ai lavori, soltanto qualora il membro effettivo non possa intervenire.

    Articolo 6

    1. I membri del comitato e i loro supplenti rimangono in carica per un periodo di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

    2. I membri ed i supplenti giunti al termine del mandato possono rimanere in carica finché siano sostituiti o sia rinnovato il loro mandato.

    3. Il mandato di un membro o di un supplente può cessare prima del termine di quattro anni, in seguito a dimissioni o a decesso, oppure qualora l'associazione che ha designato il membro o il supplente ne chieda la sostituzione. Il posto divenuto vacante sarà attribuito, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, ad una persona che rimarrà in carica per il rimanente periodo del mandato.

    4. Le attività prestate non sono retribuite.

    Articolo 7

    1. Il comitato, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente che rimangono in carica per un periodo di due anni. Il presidente e il vicepresidente sono scelti alternativamente tra i rappresentanti dei due gruppi di associazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

    2. a) Il presidente o il vicepresidente il cui mandato è scaduto può rimanere in carica fino a che non sia stato sostituito.

    b) In caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza del mandato, il presidente o il vicepresidente è sostituito per il periodo rimanente da una persona designata secondo la procedura definita nel paragrafo 1, su proposta del gruppo al quale appartiene la sua associazione.

    Articolo 8

    Per programmare e coordinare il lavoro, il comitato costituisce un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente e da due rappresentanti di ognuno dei due gruppi di associazioni. L'ufficio di presidenza può invitare alle riunioni i relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9.

    Articolo 9

    Il comitato può:

    a) istituire gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare le proprie attività. Esso può autorizzare un membro a delegare ad un gruppo di lavoro un altro rappresentante della propria associazione indicato nominativamente: tale delegato esercita nelle riunioni del gruppo di lavoro gli stessi diritti del membro che sostituisce;

    b) proporre alla Commissione di nominare esperti che lo assistano in compiti specifici.

    Il gruppo dei datori di lavoro o il gruppo dei lavoratori può invitare a partecipare alle riunioni del comitato, in veste di esperto, qualsiasi persona specializzata nei problemi specifici all'ordine del giorno. Tale esperto sarà presente soltanto alla discussione del punto specifico per il quale è richiesta la sua presenza.

    Articolo 10

    Il comitato si riunisce su convocazione del proprio segretariato, a richiesta della Commissione, dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei propri membri. In quest'ultimo caso si riunisce entro un termine di trenta giorni.

    Articolo 11

    1. I pareri del Comitato sono validi soltanto se sono presenti due terzi dei membri o dei rispettivi supplenti.

    2. Il comitato presenta i pareri o le relazioni alla Commissione. Se i pareri o le relazioni non sono stati adottati all'unanimità, il comitato comunica alla Commissione le opinioni divergenti. Articolo 12

    1. La Commissione provvede al segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

    2. La Commissione provvede a che rappresentanti di grado adeguato dei servizi interessati partecipino a tutte le riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

    3. Se del caso, un rappresentante dei segretariati di ciascuno dei due gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), può assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatore.

    4. La Commissione, sentito il parere del comitato, può chiedere ad associazioni diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di partecipare ai lavori del comitato in veste di osservatori.

    Articolo 13

    Se la Commissione ha comunicato al comitato che un parere richiesto riguarda una questione riservata, i membri del comitato sono tenuti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato CEE, a non rivelare le informazioni acquisite nelle riunioni del comitato, dei gruppi di lavoro o dell'ufficio di presidenza.

    Articolo 14

    Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione, previa consultazione del comitato, può modificare la presente decisione.

    La presente decisione ha effetto a partire dal 1o agosto 1990.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

    Per la Commissione

    Vasso PAPANDREOU

    Membro della Commissione

    (1) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

    (2) GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.

    (3) GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.

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