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Document 31990D0291

    90/291/CEE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1989 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Limburgo (Belgio) (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

    GU L 154 del 20.6.1990, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/291/oj

    31990D0291

    90/291/CEE: Decisione della Commissione del 20 dicembre 1989 concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Limburgo (Belgio) (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 20/06/1990 pag. 0052 - 0053


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 1989

    concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Limburgo (Belgio)

    (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    (90/291/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

    considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (2), precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

    considerando che, in data 4 aprile 1989, il governo belga ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone nella provincia del Limburgo (Belgio) il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE (3), conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della stesso regolamento;

    considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma;

    considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

    considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità del proprio statuto;

    considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

    considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

    considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Limburgo (Belgio) per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

    La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

    Articolo 2

    Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

    a) le linee prioritarie stabilite per l'azione ongiunta:

    - espansione, diversificazione e rinnovamento industriali,

    - ulteriore sviluppo della ricerca scientifica applicata,

    - promozione e miglioramento delle potenzialità turistiche,

    - risanamento degli insediamenti aziendali e miglioramento delle strutture socio-economiche;

    b) uno schema delle forme d'intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi;

    c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, per un importo di 126,91 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

    (in milioni di ecu)

    1.2 // // // FESR // 33 // FSE // 23 // // // Totale dei Fondi strutturali // 56 // Altri strumenti erogatori // - // // // Totale sovvenzioni // 56 // //

    Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 68,21 milioni di ecu per il settore pubblico e 2,7 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

    Articolo 3

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

    Per la Commissione

    Bruce MILLAN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

    (2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

    (3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

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