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Document 31989R3906

    Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia

    GU L 375 del 23.12.1989, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1085

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3906/oj

    31989R3906

    Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia

    Gazzetta ufficiale n. L 375 del 23/12/1989 pag. 0011 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0172
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 15 pag. 0172


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/89 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1989

    relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di intraprendere, di concerto con alcuni paesi terzi, azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in Ungheria e in Polonia;

    considerando che la Comunità ha concluso accordi sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica con la Repubblica di Ungheria e con la Repubblica popolare di Polonia;

    considerando che la Comunità deve poter disporre dei mezzi necessari per intraprendere le azioni summenzionate;

    considerando che occorre definire i settori in cui verranno intraprese dette azioni;

    considerando che è necessario procedere ad una stima dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di dette azioni per il 1990;

    considerando che l'attuazione delle azioni summenzionate è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità e che il trattato non ha previsto per le summenzionate azioni poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, secondo i criteri di cui al presente regolamento.

    Articolo 2

    I mezzi finanziari comunitari ritenuti necessari per l'azione decisa con il presente regolamento ammontano a 300 milioni di ecu per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1990.

    Articolo 3

    1. L'aiuto viene utilizzato in via prioritaria per il sostegno al processo di riforme in Polonia e in Ungheria, in particolare mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento di progetti che si prefiggano la ristrutturazione economica.

    Tali progetti o azioni di cooperazione dovranno essere intrapresi, in particolare, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, degli investimenti, dell'energia, della formazione, della tutela dell'ambiente nonché del commercio e dei servizi; essi devono beneficiare, in particolare, al settore privato dell'Ungheria e della Polonia.

    2. Le azioni da finanziare a norma del presente regolamento vengono scelte tenendo conto delle preferenze e dei desiderata espressi dai paesi beneficiari.

    Articolo 4

    La Comunità accorda l'aiuto in via autonoma, oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi o organismi multilaterali o gli stessi paesi beneficiari.

    Articolo 5

    In linea di massima, l'aiuto della Comunità ha la forma di un aiuto non rimborsabile. Questo può generare fondi che potranno essere utilizzati per finanziare progetti o azioni di cooperazione.

    Articolo 6

    1. L'aiuto può coprire le spese di importazione e le spese locali necessarie per realizzare primo progetti e programmi.

    Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e le tasse, nonché il prezzo d'acquisto dei terreni.

    2. Possono essere coperte le spese di manutenzione e di funzionamento per i programmi di formazione e di ricerca nonché per gli altri progetti, fermo restando che, per questi ultimi, tale contributo è limitato alla fase iniziale ed è di natura decrescente.

    3. Per i cofinanziamenti, tuttavia, si tiene conto, in ciascun caso, delle procedure applicate in materia dagli altri finanziatori.

    Articolo 7

    1. Per gli interventi superiori a 50 000 ecu, per i quali la Comunità è l'unica fonte d'aiuto esterno, la partecipazione alle gare, aggiudicazioni e appalti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Polonia e dell'Ungheria.

    2. Il paragrafo 1 è applicabile anche ai cofinanziamenti.

    3. Tuttavia, per i cofinanziamenti, la partecipazione di paesi terzi alle gare, aggiudicazioni e agli appalti può essere autorizzata dalla Commissione soltanto previo esame, caso per caso.

    Articolo 8

    La Commissione provvede a gestire l'aiuto tenendo conto della procedura di cui all'articolo 9. Gli orientamenti generali cui è sottoposto l'aiuto ed i programmi settoriali sono adottati secondo la stessa procedura.

    Articolo 9

    1. È istituito presso la Commissione un comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica della Polonia e dell'Ungheria composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di sei settimane l'applicazione delle misure da essa decise.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

    Articolo 10

    A decorrere dal 1990, la Commissione stabilisce ogni anno una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. DUMAS

    (1) Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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