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Document 31989R3808

    Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura

    GU L 371 del 20.12.1989, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32005R1952

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3808/oj

    31989R3808

    Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989 che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 371 del 20/12/1989 pag. 0001 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0248
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0248


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/89 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 1989

    che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento (4), prevede che il Consiglio decida entro il 31 dicembre 1989 in merito all'adeguamento delle azioni comuni istituite in forza dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (6), ai fini della realizzazione degli obiettivi contemplati dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (7) e in base alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (8), nonché in base allo stesso regolamento (CEE) n. 4256/88;

    considerando che a seguito delle decisioni del Consiglio concernenti la riforma dei Fondi strutturali è opportuno adeguare le azioni finanziate dal FEAOG, sezione orientamento, affinché possano svolgere pienamente la funzione di accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune [ai sensi dell'obiettivo n. 5 a) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88]; che è quindi opportuno apportare le necessarie modifiche alle azioni previste nel quadro di tale obiettivo, ossia alle azioni comuni di carattere « orizzontale »;

    considerando che, per consentire all'agricoltura europea di rimanere presente sui mercati mondiali, la politica agricola comune deve mirare costantemente ad una maggiore efficacia e competitività delle aziende agricole; che, se la politica dei mercati deve operare la parte principale degli adeguamenti per assicurare a lungo termine la situazione concorrenziale dell'agricoltura comunitaria, la politica delle strutture deve anch'essa concorre alla realizzazione di tale obiettivo, rafforzando al massimo le strutture di produzione e di commercializzazione, senza aggravare lo squilibrio fra le risorse produttive riservate al settore agricolo e gli sbocchi prevedibili; che si dovrà dare particolare importanza al miglioramento strutturale delle aziende attualmente più deboli e all'insediamento dei giovani in condizioni che consentono lo svolgimento dell'attività in questione;

    considerando che, in base a questi principi, è opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/89 (10);

    considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole, volto a migliorare la competitività nel quadro di uno sviluppo razionale della produzione agricola; che l'adeguamento di questo elemento della politica delle strutture deve rispondere al fine di consentire l'ammodernamento

    e la diversificazione dell'agricoltura, rispettando nel contempo la coerenza con le misure limitative delle produzioni eccedentarie; che, per poter beneficiare degli aiuti comunitari agli investimenti, attualmente un agricoltore deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, ossia dedicare almeno la metà del proprio reddito; che è opportuno estendere gli aiuti per gli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché esse svolgano nelle lore aziende attività forestali, turistiche, artigiane o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale; che conviene definire le modalità di questa estensione;

    considerando che, per quanto riguarda l'obiettivo dei piani d'investimento nelle aziende agricole, è opportuno non distinguere più a livello dell'aiuto comunitario fra piani volti al mantenimento del reddito e piani volti ad un suo sostanziale miglioramento;

    considerando che è giustificato mantenere la deroga relativa alla tenuta di una contabilità semplificata nel quadro dei piani d'investimento per le zone che ne fruiscono attualmente;

    considerando che le disposizioni attuali consentono, in particolare, di concedere aiuti per investimenti che non sono volti all'aumento delle capacità di produzione, bensì piuttosto a un miglioramento qualitativo delle condizioni in cui è realizzata la produzione; che tali aiuti potrebbero essere estesi agli investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigiane o mediante la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti dell'azienda stessa, nonché agli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche e del benessere degli animali;

    considerando che in materia di limitazione degli aiuti per gli investimenti in alcuni settori della produzione agricola è indispensabile integrare le restrizioni attuali (latte, suini, uova e pollame) con restrizioni nel settore carni bovine, tenuto conto della situazione del mercato di questo prodotto e al fine di non incentivare la produzione intensiva in questo settore; che tuttavia tali restrizioni non riguardano gli aiuti intesi alla protezione dell'ambiente;

    considerando che è opportuno mantenere la maggiorazione delle aliquote di aiuti all'investimento negli Stati membri interessati;

    considerando che, tenuto conto del costo sempre maggiore dell'insediamento in un'azienda agricola, l'importo massimo ammissibile alla contribuzione comunitaria dell'aiuto all'insediamento di giovani agricoltori deve esssere portato da 7 500 a 10 000 ecu per il premio d'insediamento e per il valore capitalizzato del contributo in conto interessi; che occorre peraltro riassettare le modalità d'applicazione di questa misura, per consentirne una maggiore e più efficace utilizzazione;

    considerando che nelle zone di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85 è giustificato che gli aiuti previsti all'articolo 17 di detto regolamento a favore dell'allevamento siano estesi ad attività diverse dall'allevamento quando questo costituisce un'attività marginale;

    considerando che, ai fini della razionalizzazione della produzione, è opportuno incentivare la costituzione di associazioni di assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché di associazioni per l'introduzione di prassi agricole alternative, in particolare delle cosiddette tecniche biologiche, delle tecniche di lotta integrata per la protezione delle colture e delle tecniche estensive;

    considerando che l'efficacia della normativa attualmente vigente a favore dell'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate potrebbe essere migliorata con un aumento della contribuzione comunitaria a favore delle regioni meno prospere e con alcuni adattamenti tecnici; che è, in particolare, opportuno, per rimediare agli inconvenienti relativi ai mercati e all'ambiente, limitare la concessione dell'indennità ad 1,4 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; che, per quanto riguarda il massimale degli aiuti comunitari per azienda, è opportuno sostituire, per superare le difficoltà amministrative, il regime attuale con uno più semplice, che concentri l'intervento comunitario sulle aziende più bisognose, limitando cioè il contributo comunitario all'equivalente di 120 unità, siano esse unità di bestiame adulto o unità di superficie;

    considerando che gli importi attualmente imputabili per gli aiuti nelle zone sensibili sotto il profilo dell'ambiente e delle risorse naturali nonché della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio si sono rivelati nettamente inferiori alle perdite di reddito conseguenti all'applicazione di prassi ecologiche e non costituiscono quindi un sufficiente incentivo, soprattutto nelle zone svantaggiate; che, per garantire un'applicazione più ampia di tale provvedimento, non solo nelle zone rurali soggette alle pressioni dell'evoluzione del mondo moderno in prossimità delle grandi agglomerazioni, ma anche nelle zone svantaggiate, è necessario portare l'importo massimo imputabile a 150 ecu per ettaro;

    considerando che è opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (1), segnatamente in considerazione del fatto che nel quadro dell'attuazione della riforma dei fondi strutturali l'opzione « prepensionamento con ristruttazione » non è più una misura orizzontale ai sensi dell'obiettivo n. 5 a), bensì una misura regionalizzata da includere nei piani di sviluppo regionale/rurale ai sensi degli obiettivi n. 1 e n. 5 b);

    considerando che, a norma dei principi della riforma dei fondi strutturali, e in particolare a norma degli articoli 5 e 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG può intervenire cofinanziando regimi di aiuti nazionali mediante un sistema di rimborso delle spese effettuate dagli Stati membri; che i tassi del cofinanziamento comunitario possono essere differenziati secondo i criteri e entro i limiti di cui all'articolo 13 di detto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    1. Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità conformente all'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (*) è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (**), la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi:

    i) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato;

    ii) contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante un rafforzamento ed una riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari;

    iii) mantenere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;

    iv) contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

    2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », interviene nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, cofinanziando regimi di aiuti nazionali mediante rimborso, nei modi previsti nel titolo VIII, delle spese effettuate dagli Stati membri e concernenti:

    a) i regimi destinati a incentivare la riconversione e l'estensivazione della produzione;

    b) le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la commercializzazione dei prodotti nell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale;

    c) le misure intese all'incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;

    d) le misure d'accompagnamento a favore delle aziende agricole per quanto riguarda l'introduzione di una contabilità e l'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende;

    e) le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;

    f) le misure intese alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale con appropriate prassi di produzione agricola;

    g) le misure forestali a favore delle aziende agricole;

    h) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere da a) a d).

    Conformemente al titolo VIII, la partecipazione del Fondo, sezioni garanzia e orientamento, in parti uguali, all'azione comune di cui al paragrafo 1, concerne le misure connesse al regime volto a incentivare il ritiro delle terre alla produzione. Per quanto riguarda la parte delle spese finanziare della sezione orientamento, le modalità di applicazione finanziaria per l'azione comune sono, in via eccezionale, costituite da quelle che si applicano alla sezione garanzia.

    (*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

    (**) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. »

    2) L'articolo 2, paragrafo 1 è modificato come segue:

    a) il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    « a) eserciti l'attività agricola a titolo principale.

    Tuttavia, gli Stati membri possono applicare il regime d'aiuto di cui agli articoli da 2 a 6 agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore; »;

    (1) GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 6.

    (2) GU n. C 304 del 4. 12. 1989.

    (3) Parere reso il 16 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazetta ufficiale).

    (4) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

    (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

    (7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

    (8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

    (9) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

    (10) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 12.

    (1) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.

    b) il testo della lettera c) è sostituito al seguente testo:

    « c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) nell'azienda, oppure è necessaria per mantenere l'attuale livello del reddito da lavoro per ULU. »;

    c) il testo della lettera d), secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    « Tuttavia, nelle zone svantaggiate stabilite conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e la Repubblica portoghese, per tutto il suo territorio, sono autorizzati ad accettare i piani di miglioramento presentati fino al 31 dicembre 1991 da aziende che non soddisfano le condizioni di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di un'unità di lavoro umano e gli investimenti previsti non superino 25 000 ecu. »

    3) L'articolo 3 è modificato come segue:

    a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti:

    - per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato,

    - per la diversificazione delll'attività dell'azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa,

    - per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia,

    - per migliorare le condizioni di vita e di lavoro,

    - per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti ed il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie,

    - per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente. »

    b) È inserito il paragrafo seguente:

    « 4 bis) Fatte salve le decisioni ulteriori in senso diverso adottate in forza del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera, alla fine del piano, 3 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale destinato all'alimentazione di tali bovini; la tabella di convenzione in UBA figura in allegato.

    Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991 questo limite di 3 UBA non si applica qualora sia fornita la prova che non si prevede di aumentare la capacità produttiva. Prima di tale data la Commissione esamina l'applicazione di questa disposizione e presenta una relazione al Consiglio. »

    4) Nell'articolo 4, paragrafo 2:

    - il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

    « Il valore dell'aiuto di cui al paragrafo 1, espresso nella percentuale dell'importo degli investimenti, è limitato:

    a) per le zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE:

    - al 45 % per i beni immobili,

    - al 30 % per gli altri tipi di investimento;

    b) per le altre zone:

    - al 35 % per i beni immobili,

    - al 20 % per gli altri tipi di investimento.

    Se l'aiuto non è concesso sotto forma di sovvenzioni in conto capitale, gli Stati membri stabiliscono ogni anno una tabella che indichi il valore degli aiuti, espresso nella percentuale dell'importo dell'investimento, tenuto conto del tasso d'interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente. »;

    - il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

    « Tuttavia, in Spagna, in Grecia, in Irlanda, in Italia e in Portogallo, sino al 31 dicembre 1991, per quanto riguarda gli investimenti previsti di miglioramento presentati entro tale data, il valore massimo dell'aiuto di cui al secondo comma è maggiorato in misura corrispondente al 10 % dell'importo degli investimenti. »

    5) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente ed è inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 7

    1. Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, a condizione che:

    - il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti: - il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale;

    - la qualifica professionale del giovane agricoltore si situi ad un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento;

    - l'azienda richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU, fermo restando che tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento.

    2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

    a) un premio unico per un importo massimo imputabile di 10 000 ecu. Il pagamento di questo premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;

    b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

    Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 10 000 ecu.

    Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

    3. Gli Stati membri definiscono:

    - le condizioni del primo insediamento,

    - le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative la cui principale finalità è la gestione di un'azienda agricola, restando inteso che tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda,

    - la formazione professionale agricola richiesta al momento del primo insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso, affinché il premio sia imputabile al Fondo,

    - le condizioni alle quali si verificherà che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento,

    - l'importo degli aiuti all'insediamento.

    Articolo 7 bis

    Gli Stati membri possono concedere ai giovani agricoltori che non hanno ancora ragggiunto i 40 anni un aiuto supplementare per gli investimenti previsti nel quadro di un piano di miglioramento materiale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), pari al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, a condizione che il giovane agricoltore presenti il piano di miglioramento entro cinque anni dal suo insediamento e che egli sia in possesso delle qualifiche professionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1. »

    6) All'articolo 8, paragrafo 5, dopo il quinto trattino è inserito il trattino seguente:

    « - alle misure per investimenti intesi al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non causino un aumento della produzione. »

    7) Il testo dell'articolo 10, primo comma è sostituito dal testo seguente:

    « Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

    - l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale,

    - l'introduzione di sistemi agricoli alternativi,

    - una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola,

    - o un'attività aziendale in comune,

    e create dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un aiuto per l'avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro creazione. »

    8) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    « 3. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa, anche a favore di prassi compatibili con le esigenze della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale. »

    9) L'articolo 15 è modificato come segue:

    a) il testo del paragrafo 1, lettera a), primo comma è sostituito dal testo seguente:

    « a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in base all'entità del bestiame detenuto. L'indennità concessa non può superare 102 ecu per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 102 ecu per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella per la conversione delle unità di bovini, equini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto (UBA) è riportata in allegato.

    Tuttavia, l'importo totale dell'indennità concessa può essere portato a 121,2 ecu per UBA e per ettaro nelle zone agricole svantaggiate in cui ciò sia giustificato dalla particolare gravità di svantaggi naturali permanenti. La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. »;

    b) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

    « c) gli Stati membri possono articolare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore che beneficia dell'indennità compensativa. L'importo dell'indennità può essere modulato anche in funzione dell'utilizzazione di pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente o del mantenimento dello spazio naturale, fermo restando che il beneficio di eventuali maggiorazioni non può essere cumulato con gli aiuti di cui all'articolo 19. »;

    c) è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 3. L'importo massimo ammissibile a titolo del Fondo è limitato all'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA) sia che si tratti di unità di superficie (ha): inoltre, oltre all'equivalente delle prime 60 unità, l'importo massimo ammissibile per UBA o per ha è ridotto alla metà dell'importo massimo dell'indennità di cui al paragrafo 1. »;

    d) il paragrafo 4 è soppresso.

    10) L'articolo 16 è soppresso.

    11) Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Nelle zone di cui all'articolo 13, paragrafo 1 gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione di foraggi, per la sistemazione e l'attrezzzatura di pascoli sfruttati in comune e, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade ad accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.

    Tuttavia, qualora in tali zone l'allevamento costituisca una attività marginale, gli aiuti previsti al primo comma sono estesi alle attività agricole diverse dall'allevamento. »

    12) L'articolo 18 ed il titolo che lo precede sono soppressi.

    13) Nell'articolo 19 quater la cifra « 101 » è sostituita da « 150 » ed è soppressa la seconda frase.

    14) L'articolo 21 è modificato come segue:

    a) il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Nella misura in cui il relativo finanziamento non è concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 4255/88 (*), gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui risulta necessario ed ai fini di una buona attuazione delle azioni corrispondenti, un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli agricoltori che beneficiano delle misure di cui agli articoli 1 ter e da 2 a 12 nonché dei giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni.

    (*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21. »;

    b) il paragrafo 2, lettera c) è soppresso.

    15) L'articolo 22 è soppresso.

    16) L'articolo 23 è soppresso.

    17) Il testo dell'articolo 24, paragrafo 3, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

    « Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione formula un parere in materia, previa consultazione del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale. »

    18) Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 25

    Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione decide entro due mesi successivi alla comunicazione e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (*) se, riguardo alla conformità delle disposizioni stesse con il presente regolamento e tenuto conto degli obiettivi di quest'ultimo nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1.

    (*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. »

    19) Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 26

    1. Sono imputabili al Fondo, sezione "orientamento", le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni di cui gli articoli 1 ter, 1 quarter, da 3 a 7 bis, da 9 a 17, 19, 20, 20 bis e 21. Sono imputabili al Fondo, sezione "garanzia" e sezione "orientamento", le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1 bis.

    2. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Essa decide per la prima volta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 (*). A richiesta dello Stato membro interessato, detti tassi si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Per le regioni non contemplate dall'obietttivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.

    (*) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1. »

    20) L'articolo 28 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1 la data del « 1o luglio » è sostituita da quella del « 1o giugno »;

    b) il paragrafo 2 è soppresso;

    c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « 4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo. »

    21) L'articolo 29 è soppresso.

    22) Nell'articolo 31, paragrafi 1 e 2, i termini « l'articolo 7, secondo comma, punto 2), l'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4 » sono sostituiti dai seguenti: « l'articolo 7 bis, l'articolo 8, paragrafi 3 e 4 ».

    23) È inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 31 bis

    In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli Stati membri prevedono mezzi di controllo efficaci, che dovranno comprendere almeno la verifica degli elementi essenziali dell'impegno assunto dal beneficiario e dei documenti giustificativi, nonché controlli sul posto intesi ad accertare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di contribuzione e la situazione reale.

    Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. »

    24) Il testo dell'articolo 32, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

    « In quanto alle modifiche apportate al presente regolamento dal regolamento (CEE) n. 3808/89, gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi ad esse entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata din vigore di detto regolamento, salvo per quanto concerne le disposizioni relative agli articoli 13, 14 e 15, per le quali la data di applicazione è rinviata al 1o gennaio 1991. »

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1096/88 è modificato come segue:

    1) Nell'articolo 1 i termini « ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 » sono sostituiti dai termini « ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (*).

    (*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. »

    2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. L'indennità annua, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, può essere concessa agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2156/89 (***), che abbiano superato l'età di 55 anni e cessino definitivamente ogni attività di imprenditore agricolo, a condizione che sulla superficie agricola dell'azienda la produzione sia abbandonata per tutto il periodo compreso tra il momento della cessazione dell'attività e il momento in cui l'imprenditore raggiunge l'età pensionabile stabilita dal regime di previdenza sociale vigente per il settore agricolo nello Stato membro interessato. Tale periodo non può essere inferiore a cinque anni e può per tale motivo essere esteso, se necessario , al di là dell'età pensionabile normale.

    Gli Stati membri possono ammettere che, nel caso dell'affitto di fondi rustici, un terzo al massimo della superficie venga rilevato dal proprietario, senza che venga abbandonata la produzione agricola su questa parte della superficie.

    (**) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

    (***) Gu n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 12. »

    3) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Il premio annuo complementare per ettaro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, è concesso per ogni ettaro di superficie agricola effettivamente ritirato dalla produzione agricola. »

    4) L'articolo 7 è modificato come segue:

    a) nel paragrafo 1 dopo i termini « articolo 4, paragrafo 1 », sono soppressi i termini « primo trattino »;

    b) il testo del paragafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Il premio annuo complementare per ettaro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, non viene preso in considerazione per la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, in appresso denominato "Fondo", se per superfici per le quali è stato versato viene erogato un premio di abbandono definitivo delle superfici viticole, secondo le modalità previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole (****); detto premio è escluso per le superfici per le quali viene concesso un abbandono definitivo delle superfici previste del regolamento (CEE) n. 1442/88.

    (****) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. » 5) L'articolo 8, ultimo trattino è soppresso.

    6) L'articolo 9 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, in limine, dopo i termini « articolo 4, paragrafo 1 », sono soppressi i termini « primo trattino »;

    b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (*) secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (**). Essa decide per la prima volta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 (***). A richiesta dello Stato membro interessato, i tassi suddetti si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.

    (*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

    (**) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

    (***) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1. »

    7) L'articolo 10 è soppresso.

    8) L'articolo 11 è modificato come segue:

    a) il testo del paragrafo 3, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    « - nel caso in cui il regime applicato all'azienda abbandonata sia imputabile in forza dell'articolo 9, »

    b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « 4. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Essa decide per la prima volta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89. A richesta dello Stato membro interessato, i tassi suddetti si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi. »

    9) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 12

    Le modalità d'applicazione del presente regolamento saranno riesaminate dal Consiglio, su proposta della Commissione, al termine di un periodo quinquennale a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento stesso. »

    10) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

    « Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione emette un parere in materia, previa consultazione del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale. »

    11) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 14

    Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione decide, entro i due mesi successivi alla comunicazione e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, se, riguardo alla conformità delle disposizioni stesse con il presente regolamento e tenuto conto degli obiettivi dello stesso nonché del nesso necessario tra le varie misure, ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1. »

    12) L'articolo 16 è soppresso.

    13) L'articolo 17 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, la data del « 1o luglio » è sostituita dalla data del « 1o giugno »;

    b) il paragrafo 2 è soppresso;

    c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente;

    « 4. la Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo. »

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 3, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

    « 3. Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (*) ed entro il termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 (**) le modalità d'applicazione relative:

    (*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

    (**) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1. »

    2) Nell'articolo 11, al paragrafo 3, i termini « di cui all'articolo 16 » sono sostituiti dai termini « di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ». 3) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 12

    Le misure previste dal presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (***).

    (***) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. »

    4) L'articolo 13, paragrafi 3 e 4 è soppresso.

    5) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (*), secondo la procedura prevista all'articolo del regolamento (CEE) n. 4253/88. Essa decide per la prima volta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89. A richiesta dello Stato membro interessato, i tassi suddetti si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.

    (*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. »

    6) L'articolo 15 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, la data del « 1o luglio » è sostituita dalla data del « 1o giugno »;

    b) il paragrafo 2 è soppresso;

    c) il testo dal paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « 4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo. »

    7) L'articolo 16 è soppresso.

    Articolo 4

    Il regolamento (CEE) n. 389/82 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascun programma o dei suoi adeguamenti, la Commissione decide in merito all'approvazione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (*), purché siano forniti tutti i dati di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

    (*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. »

    2) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 9

    Le misure previste dal presente regolamento costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (**).

    (**) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. »

    3) L'articolo 10, paragrafi 3 e 4 è soppresso.

    4) L'articolo 11 è modificato come segue:

    a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (*), secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Essa decide per la prima volta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 (**). A richiesta dello Stato membro interessato, i tassi suddetti si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.

    (*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

    (**) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1. »

    b) il paragrafo 3 è soppresso.

    5) L'articolo 12 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 2 è soppresso;

    b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « 4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo. »

    Articolo 5

    L'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:

    1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Le misure di cui agli articoli 8 e 9 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (*).

    (*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. »

    2) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    « 3. Per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione determina i tassi di cofinanziamento comunitario per le varie misure conformemente ai criteri ed entro i limiti stabiliti all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (*), secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (**). Essa decide per la prima volta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3808/89 (***). A richiesta dello Stato membro interessato, i tassi suddetti si applicano alle spese da esso effettuate a decorrere dal 1o gennaio 1989.

    Per le regioni non contemplate dall'obiettivo n. 1 i tassi sono fissati dalla Commissione alle stesse condizioni; tuttavia la Commissione presenta prima del 31 dicembre 1992 una relazione al Consiglio corredata di proposte concernenti la fissazione di detti tassi per gli anni successivi.

    (*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

    (**) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

    (***) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1. »

    3) Al paragrafo 4, la data del « 30 giugno » è sostituita dalla data del « 1o giugno ».

    4) Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

    « 7. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo. »

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. NALLET

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