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Document 31989R3624
Commission Regulation (EEC) No 3624/89 of 1 December 1989 amending Regulation (EEC) No 3105/87 as regards the admissibility of applications for and the term of validity of licences issued under the special arrangements for imports of maize and grain sorghum into Spain
REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell' ambito del regime particolare d' importazione di granturco e di sorgo in Spagna
REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell' ambito del regime particolare d' importazione di granturco e di sorgo in Spagna
GU L 351 del 2.12.1989, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell' ambito del regime particolare d' importazione di granturco e di sorgo in Spagna -
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1989 pag. 0028 - 0028
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (1), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3106/88 (3), ha stabilito in particolare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo e la durata di validità dei titoli; che per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità occorre modificare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo, nonché la durata di validità dei titoli; considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3105/87 è modificato come segue: All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi: « 5. Una domanda è ricevibile soltanto se: - non supera il quantitativo massimo disponibile per ciascun periodo utile per la presentazione delle domande, - è corredata della prova dell'esercizio di un'attività commerciale in Spagna nel settore dell'importazione ed esportazione di cereali con i paesi terzi. Ai sensi del presente articolo, questa prova consiste nella presentazione della copia di un attestato relativo al versamento dell'IVA a della copia di un attestato di sdoganamento, in Spagna, relativo ad un titolo d'importazione o di esportazione emesso a nome del richiedente per un'operazione effettuata nel corso dell'ultimo triennio. 6. In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 (1) i diritti derivanti dai titoli di cui al presente regolamento non sono trasferibili. (1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. » Articolo 2 All'articolo 5 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. I titoli d'importazione rilasciati nel quadro del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 fino al 31 maggio 1990 per quanto riguarda il granturco e fino al 31 marzo 1990 per quanto riguarda il sorgo. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15. (3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 28.