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Document 31989R3624

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell' ambito del regime particolare d' importazione di granturco e di sorgo in Spagna

    GU L 351 del 2.12.1989, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3624/oj

    31989R3624

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell' ambito del regime particolare d' importazione di granturco e di sorgo in Spagna -

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1989 pag. 0028 - 0028


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3624/89 DELLA COMMISSIONE

    del 1o dicembre 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 per quanto riguarda la ricevibilità delle domande e la durata di validità dei titoli rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (1), in particolare l'articolo 8,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3106/88 (3), ha stabilito in particolare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo e la durata di validità dei titoli; che per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità occorre modificare le condizioni di ricevibilità delle domande di titolo, nonché la durata di validità dei titoli;

    considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3105/87 è modificato come segue:

    All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    « 5. Una domanda è ricevibile soltanto se:

    - non supera il quantitativo massimo disponibile per ciascun periodo utile per la presentazione delle domande,

    - è corredata della prova dell'esercizio di un'attività commerciale in Spagna nel settore dell'importazione ed esportazione di cereali con i paesi terzi. Ai sensi del presente articolo, questa prova consiste nella presentazione della copia di un attestato relativo al versamento dell'IVA a della copia di un attestato di sdoganamento, in Spagna, relativo ad un titolo d'importazione o di esportazione emesso a nome del richiedente per un'operazione effettuata nel corso dell'ultimo triennio.

    6. In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 (1) i diritti derivanti dai titoli di cui al presente regolamento non sono trasferibili.

    (1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. »

    Articolo 2

    All'articolo 5 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    « 1. I titoli d'importazione rilasciati nel quadro del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 fino al 31 maggio 1990 per quanto riguarda il granturco e fino al 31 marzo 1990 per quanto riguarda il sorgo. »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

    (3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 28.

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