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Document 31989R2461

REGOLAMENTO (CEE) N. 2461/89 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintentiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 72 (numero d' ordine 40.0720), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

GU L 234 del 11.8.1989, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2461/oj

31989R2461

REGOLAMENTO (CEE) N. 2461/89 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintentiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 72 (numero d' ordine 40.0720), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 11/08/1989 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2461/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintentiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintentiche o artificiali della categoria di prodotti n. 72 (numero d'ordine 40.0720) il massimale è fissato a 180 000 pezzi; che, alla data del 31 luglio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 agosto 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Brasile:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0720 // 72 (1 000 pezzi) // 6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00 // Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1989.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

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