Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2332

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2332/89 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    GU L 224 del 2.8.1989, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. impl. da 397R0118

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2332/oj

    31989R2332

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2332/89 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 -

    Gazzetta ufficiale n. L 224 del 02/08/1989 pag. 0001 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0154
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0154


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2332/89 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

    vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che è opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, come aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (4), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1305/89 (5); che alcune di dette modifiche sono legate ai cambiamenti apportati dagli Stati membri alle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, mentre altre hanno carattere tecnico e sono destinate a completare detti regolamenti, grazie all'esperienza acquisita nella loro applicazione;

    considerando che la firma dell'accordo del 30 novembre 1979, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, impone una modifica dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che è opportuno prevedere una disposizione che consenta a uno Stato membro, la cui legislazione prevede che in seguito a taluni fatti o circostanze possa essere prolungato un periodo di riferimento determinato, precedente il verificarsi del rischio, durante il quale deve essere

    compiuto un periodo minimo di assicurazione per acquisire il diritto alle prestazioni, di tener conto per questo prolunga-

    mento anche di fatti o circostanze analoghi sopravvenuti in un altro Stato membro;

    considerando che occorre inserire nell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che ne chiarisca l'applicazione nei casi contemplati all'articolo 28 bis di detto regolamento;

    considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha permesso di individuare una lacuna nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni prevista da nessuna delle legislazioni nazionali sotto le quali è stata esercitata un'attività che possa provocare una malattia professionale diversa dalla pneumoconiosi sclerogena; che è opportuno colmare tale lacuna estendendo il campo di applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, lettere a) e b) a tutte le malattie professionali; che è di conseguenza necessario adeguare l'articolo 60, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 e l'articolo 94, paragrafo 8 di detto regolamento;

    considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa n. 377/85 (Burchell), è necessario apportare alcune modifiche agli articoli 76 e 79 del regolamento (CEE) n. 1408/71, per consentire l'applicazione delle disposizioni anticumulo comunitarie anche nel caso in cui una prestazione, di cui ai capitoli 7 e 8 di detto regolamento, si dovuta a norma della sola legislazione nazionale;

    considerando che le disposizioni nazionali relative alla tutela dei dati personali non possono recare ostacolo all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72; che nel regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere introdotta una disposizione che determini la legislazione applicabile in caso di comunicazione di tali dati alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro;

    considerando che nell'allegato III deve essere inserita una disposizione di una convenzione firmata dal Portogallo e dal Regno Unito;

    considerando che si è constatato che nell'allegato VI, alla voce Belgio, il testo del punto 6 è incompleto quanto agli obiettivi perseguiti; che di conseguenza è necessario apportarvi modifiche di carattere redazionale;

    considerando che è opportuno depennare la disposizione contenuta nell'allegato VI, voce Grecia, punto 1, divenuta inutile dopo l'estensione dei regolamenti ai lavoratori autonomi;

    considerando che i cambiamenti intervenuti nella legislazione dei Paesi Bassi relativamente all'assicurazione malattia, all'assicurazione invalidità e all'assicurazione vecchiaia, impongono modifiche di detto allegato VI;

    considerando che l'applicazione estensiva data dall'Irlanda e dal Regno Unito alle disposizioni dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71 impone un'iscrizione all'allegato VI del medesimo regolamento;

    considerando che è necessario inserire nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 una disposizione che consenta la notifica diretta delle decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro a persone residenti sul territorio di un altro Stato membro;

    considerando che è parimenti necessario modificare l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 per gli stessi motivi che giustificano le modifiche agli articoli 76 e 79 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che è necessario modificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto delle modifiche apportate dal presente regolamento all'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che è necessario apportare talune modifiche all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 574/72, a causa dei cambiamenti intervenuti nella designazione dell'istituzione competente in materia di pensioni di vecchiaia e in caso di morte in Belgio, in materia di disoccupazione in Danimarca, in materia di prestazioni familiari in Grecia e nel Lussemburgo, nonché nella designazione dell'istituzione competente in materia di disoccupazione e malattie professionali nei Paesi Bassi;

    considerando che è necessario apportare talune modifiche agli allegati 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella designazione dell'istituzione del luogo di residenza e del luogo di dimora in Grecia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi, nonché dell'organismo di collegamento in Belgio, in Danimarca, in Germania e nel Lussemburgo;

    considerando che è necessario modificare talune disposi-

    zioni dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, per

    tener conto degli accordi firmati fra Stati membri in virtù

    dell'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.

    1408/71;

    considerando che è necessario modificare l'allegato 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 in seguito ad una modifica della procedura di pagamento delle prestazioni intervenuta in Germania;

    considerando che è necessario modificare l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella designazione delle istituzioni ed organismi designati dalle autorità competenti in Danimarca, in Germania, in Francia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi;

    considerando che è necessario sopprimere nell'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 574/72 la voce Francia, dopo le modifiche apportate alla legislazione di questo Stato membro per quanto riguarda il regime dei lavoratori autonomi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    «a) le disposizioni degli accordi del 27 luglio 1950 e del 30 novembre 1979, concernenti la sicurezza sociale dei battellieri del Reno».

    2) È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 9 bis

    Prolungamento del periodo di riferimento

    Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato, precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione di questo Stato membro o i periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di questo Stato membro prolungano detto periodo di riferimento, quest'ultimo è parimenti prolungato dai periodi durante i quali sono state corrisposte pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione o d'infortunio sul lavoro (eccetto le rendite) in virtù della legislazione di un altro Stato membro, nonché dei periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di un altro Stato membro.»

    3) All'articolo 33 il testo attualmente esistente diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

    «2. Quando, nei casi contemplati all'articolo 28 bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili.»

    4) Il testo dell'articolo 57 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 57

    Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri

    1. Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati

    membri, un'attività che, per la sua natura, può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente dei paragrafi da 2 a 5.

    2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

    3. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato.

    4. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi in cui tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato.

    5. In caso di pneumoconiosi sclerogena, l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, è ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la persona colpita ha svolto un'attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compiuto sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni.

    6. Il Consiglio determina all'unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 5.»

    5) All'articolo 60:

    ii) al paragrafo 1, lettera c), i termini «dell'articolo 57, paragrafo 4» sono sostituiti da «dell'articolo 57, paragrafo 6»;

    ii) al paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), i termini «dell'articolo 57, paragrafo 3, lettera c)» sono sostituiti da «dell'articolo 57, paragrafo 5».

    6) All'articolo 76:

    ii) alla seconda riga del titolo, dopo la parola «a norma» sono inseriti i termini: «della sola legislazione nazionale o»;

    ii) alla fine della prima riga del testo dell'articolo, dopo il termine «dovuti» sono inseriti i termini: «sia in virtù della sola legislazione nazionale sia».

    7) All'articolo 79, paragrafo 3, prima riga, dopo il termine «dovute» sono inseriti i termini: «sia in virtù della sola legislazione nazionale sia».

    8) All'articolo 84 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5. a) Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano dati di carattere personale alle autorità o istituzioni di un altro Stato membro, detta comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li trasmette.

    Ogni ulteriore comunicazione, nonché la memorizzazione, le modifiche e la cancellazione dei dati, sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li riceve.

    b) L'uso dei dati personali a fini diversi da quelli della sicurezza sociale può avvenire esclusivamente con il consenso dell'interessato o conformemente alle altre garanzie previste dal diritto interno.»

    9) All'articolo 94, paragrafo 8, i termini «dell'articolo 57, paragrafo 3, lettera c)» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 57, paragrafo 5».

    10) All'allegato III, parte A, la voce Portogallo - Regno Unito è così modificata:

    ii) il testo attuale diventa lettera a);

    ii) è aggiunta la seguente lettera:

    «b) Per quanto concerne i lavoratori portoghesi e per il periodo dal 22 ottobre 1987 e fino al termine del periodo transitorio previsto all'articolo 220, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo: l'articolo 26 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1978, così come modificata dallo scambio di lettere del 28 settembre 1987.»

    11) L'allegato VI è così modificato:

    a) Alla voce Belgio, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

    «6. Per determinare se le condizioni alle quali la legislazione belga subordina l'acquisizione del

    diritto alle prestazioni di disoccupazione siano soddisfatte, sono prese in considerazione esclusivamente le giornate di lavoro subordinato; tuttavia, le giornate equiparate ai sensi di detta legislazione sono prese in considerazione nella misura in cui le giornate che le hanno precedute sono state giornate di lavoro subordinato.».

    b) Alla voce Grecia

    ii) il punto 1 è soppresso;

    ii) i punti 2 e 3 diventano rispettivamente 1 e 2.

    c) Alla voce Irlanda è aggiunto il punto seguente:

    «9. Un disoccupato che rientra in Irlanda dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione irlandese in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento ha diritto alle prestazioni di disoccupazione, nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.»

    d) Alla voce Paesi Bassi:

    iii)

    Il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Assicurazione spese di malattia

    a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del capitolo 1 del titolo III, si intende la persona assicurata o coassicurata in virtù dell'assicurazione di cui alla legge olandese sulle casse malattia.

    b) Il titolare di una pensione di vecchiaia in virtù della legislazione olandese e di una pensione di vecchiaia in virtù della legislazione di un altro Stato membro è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del regolamento, come avente diritto alle prestazioni in natura se, nel momento in cui rientra tra i casi di applicazione di detto articolo 27, soddisfa alle condizioni necessarie per l'ammissione all'assicurazione normale di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della legge sull'ammissione all'assicurazione spese di malattia.

    c) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 27 a 34 del regolamento, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù della legislazione di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del regolamento:

    - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 (Staatsblad 6)

    recante nuove disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili e dei loro familiari (legge generale sulle pensioni civili);

    - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 (Staatsblad 445) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei militari e loro familiari (legge generale sulle pensioni militari);

    - le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 (Staatsblad 138) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei dipendenti delle ferrovie olandesi e loro familiari (legge sulle pensioni ferrovieri);

    - le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (RDV 1964 NS);

    - le prestazioni per pensionamento prima del compimento del 65g anno di età, a norma di un regime pensionistico che si propone di fornire assistenza vecchiaia ai lavoratori e agli ex lavoratori.»

    iii) Il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW)

    a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili, o alle parti di essi, antecedenti il 1g gennaio 1957, durante i quali il titolare, che non soddisfa ai requisiti che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi, tra il compimento del 15g e quello del 65g anno di età, oppure durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un lavoro subordinato nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale paese.

    In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere detta equiparazione anche il titolare che abbia risieduto o lavorato nei paesi Bassi solo prima del 1g gennaio 1957, alle condizioni precedentemente esposte.

    b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile neppure agli anni civili o alle parti di essi anteriori al 2 agosto 1989, durante i quali, fra il compimento del 15g e quello del 65g anno di età, la donna coniugata

    o che è stata coniugata non è stata assicurata in virtù della precitata legislazione, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, purché tali anni civili o parti di essi coincidano con i periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto tale legislazione e con gli anni civili o parti di essi da prendere in considerazione in virtù della lettera a).

    In deroga all'articolo 7 dell'AOW, la donna in questione è da considerarsi titolare.

    c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o a parti di essi anteriori al 1g gennaio 1957, durante i quali la moglie del titolare, che non soddisfa alle condizioni che le consentono di ottenere l'equiparazione di tali anni al periodo di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il compimento del 15g e quello del 65g anno di età, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività subordinata nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale paese.

    d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di essi anteriori al 2 agosto 1989, durante i quali la moglie del titolare, fra il compimento del 15g e quello del 65g anno di età, ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non è stata assicurata in virtù della precitata legislazione, purché tali anni civili o parti di essi coincidano con i periodi di assicurazione maturati dal marito sotto tale legislazione o con gli anni civili o parti di essi da prendere in considerazione in virtù della lettera a).

    e) Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono applicabili esclusivamente qualora il titolare abbia risieduto durante sei anni nel territorio di uno o di più Stati membri dopo il compimento del 59g anno di età, e fintanto che vi risiede.

    f)

    In deroga all'articolo 45, paragrafo 1 dell'AOW e all'articolo 47, paragrafo 1 dell'AWW (Assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani), il coniuge di un lavoratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è auto-

    rizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore

    subordinato o autonomo è o è stato

    soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, subordinato o autonomo.

    Tale autorizzazione però non scade qualora l'assicurazione obbligatoria del lavoratore subordinato o autonomo sia stata interrotta dal decesso del lavoratore e la vedova riscuota esclusivamente una pensione in virtù della legislazione sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani (AWW).

    L'autorizzazione all'assicurazione volontaria scade in ogni caso il giorno del compimento del 65g anno di età del titolare dell'assicurazione volontaria.

    Il contributo che dovrà versare il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto al regime di assicurazione obbligatoria dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani è fissato conformemente alle disposizioni relative alla determinazione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il reddito del coniuge, in tal caso, è considerato come riscosso nei Paesi Bassi.

    Per il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo che si è iscritto all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o da data posteriore, il contributo è fissato in conformità delle disposizioni relative alla determinazione del premio di assicurazione volontaria in virtù dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani.

    g)

    L'autorizzazione di cui alla lettera f) è concessa esclusivamente qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo abbia comunicato alla Sociale Verzekeringbank (Banca delle assicurazioni sociali), entro il termine di un anno a decorrere dall'inizio del periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, la sua intenzione di versare contributi volontari.

    Per i coniugi dei lavoratori subordinati o autonomi che siano iscritti all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o nel periodo immediatamente antecedente tale data, il termine di un anno decorre dal 2 agosto 1989.

    h)

    Le lettere a), b), c) e d) non sono applicabili ai periodi coincidenti con

    periodi che possono essere presi in con-

    siderazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi né ai periodi durante i quali all'interessato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legisla-

    zione.»

    iii) Al punto 4 è aggiunta la lettera seguente:

    «c) Per il calcolo della prestazione d'invalidità olandese in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi olandesi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e l'importo di esso sono calcolati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.

    e) Alla voce Regno Unito, dopo il punto 15, è aggiunto il seguente punto:

    «16. Un disoccupato che rientra nel Regno Unito dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.»

    Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

    1) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. Le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.»

    2) All'articolo 10, paragrafo 1:

    ii) nella lettera a), penultima riga, dopo le parole «sono dovute prestazioni» sono inseriti i termini «sia in virtù della sola legislazione nazionale sia».

    ii) nella lettera b):

    sotto i), nella prima e quarta riga, rispettivamente dopo il termine «dovute» e «dovuti» sono inseriti i termini «sia in virtù della sola legislazione nazionale sia»;

    sotto ii), nella prima e terza riga, rispettivamente dopo il termine «dovute» e «dovuti» sono inseriti i

    termini «sia in virtù della sola legislazione nazionale sia».

    3) All'articolo 67, paragrafo 3, i termini «tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2,

    3 e 4».

    4) All'articolo 68, paragrafo 2, i termini «tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafi 2,

    3 e 4».

    5) All'articolo 69, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

    «Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 del regolamento, sono applicabili le seguenti norme:».

    6) L'allegato 2 è modificato come segue:

    a) Nella voce Belgio, al punto 3, nella colonna di destra, i termini «Office national des pensions pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati)» sono sostituiti dai termini «Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles».

    b) Nella voce Danimarca, lettera f), il testo nella colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «Direktoratet for Arbejdsloshedsforsikringen (Ufficio nazionale per l'assicurazione contro la disoccupazione), Koebenhavn».

    c) Nella voce Grecia, punto 5, è aggiunto il testo seguente:

    «iii) per i marittimi:

    Estia Naftikon (Casa dei marittimi), il Pireo».

    d) Nella voce Lussemburgo, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

    «5. Prestazioni

    Caisse nationale des presta-

    familiari:

    tions familiales (Cassa nazionale prestazioni familiari), Lussemburgo».

    e) Nella voce Paesi Bassi:

    ii) il punto 4 è modificato come segue:

    «4. Disoccu-

    Bedrijfsvereniging (Associa-

    pazione:

    zione professionale) presso la quale il datore di lavoro dell'assicurato è iscritto»;

    ii) il punto 6 è modificato come segue:

    - nella colonna di sinistra, seconda e quarta riga, i termini «articolo 57, paragrafo 3» e «articolo 57, paragrafo 3, lettera c)» rispettivamente, sono sostituiti dai termini seguenti: «articolo 57, paragrafo 5»;

    - alla lettera b), nella colonna di destra, il testo attuale è sostituito dal testo seguente: «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam».

    7) L'allegato 3 è modificato come segue:

    a) Nella voce Belgio, punto I.3, nella colonna di destra, il testo «Office national des pensions pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati), Bruxelles» è sostituito dal testo seguente: «Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles».

    b) Nella voce Germania

    ii) al punto 1, la lettera c) è soppressa;

    ii) al punto 2, lettera b), nella colonna di destra, il termine «Bonn» che figura alla fine, è sostituito dalle parole «St. Augustin».

    c) Nella voce Grecia, il punto 3 è soppresso.

    d) Nella voce Lussemburgo, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

    «5. Prestazioni

    Caisse nationale des presta-

    familiari:

    tions familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo».

    e) Nella voce Paesi Bassi, il punto 4 è modificato come segue:

    «4. Disoccupazione:

    Nieuwe Algemene Bedrijfs-

    vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam».

    8) L'allegato 4 è modificato come segue:

    a) Nella voce Belgio, punto 3:

    ii) alla lettera a), nella colonna di destra, il testo «Office national des pensions pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati), Bruxelles» è sostituito dal testo seguente: «Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles»;

    ii) alla lettera b), nella colonna di destra, il testo attuale è sostituito dal testo seguente: «Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles».

    b) Nella voce Danimarca, punto 8, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «Direktoratet for Arbejdsloeshedsforsikringen (Ufficio nazionale per l'assicurazione contro la disoccupazione), Koebenhavn».

    c) Nella voce Germania, al punto 2, la parola «Bonn» nella colonna di destra, è sostituita dalla parola «St. Augustin».

    d) Nella voce Lussemburgo, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

    «5. Prestazioni

    Caisse nationale des presta-

    familiari:

    tions familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo».

    9) L'allegato 5 è modificato come segue:

    a) Nella voce Belgio - Italia, è aggiunta la seguente lettera:

    «e) Lo scambio di lettere del 13 novembre 1985 e del 29 gennaio 1986, concernente il versamento di anticipi relativi ai crediti reciproci di cui all'articolo 93 del regolamento di applicazione.»

    b) Nella voce Belgio - Paesi Bassi, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

    «c) l'accordo del 24 gennaio 1980 relativo all'assicurazione per le cure mediche così come modificato.».

    c) Nella voce Germania - Italia, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    «a) L'articolo 14, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 18 e 42, l'articolo 45, paragrafo 1 e l'articolo 46 dell'accordo amministrativo del

    6 dicembre 1953 relativo all'applicazione della convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite).»

    d) La voce Francia - Italia è modificata come segue:

    ii) il testo attuale diventa lettera a),

    ii) è aggiunta la lettera seguente:

    «b) Lo scambio di lettere del 27 dicembre 1988 e del 14 marzo 1989, concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 del regolamento di applicazione.»

    e) La voce Irlanda - Paesi Bassi è modificata come segue:

    ii) il testo attuale diventa lettera a);

    ii) è aggiunta la lettera seguente:

    «b) lo scambio di lettere del 22 aprile e del

    27 luglio 1987 concernente l'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico di cui all'articolo 105 del regolamento di applicazione).»

    f)

    La voce Paesi Bassi - Portogallo è modificata come segue:

    ii) il testo attuale diventa lettera a);

    ii) è aggiunta la lettera seguente:

    «b) L'accordo dell'11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità».

    g) Alla voce Paesi Bassi - Regno Unito:

    iii) la lettera c) è soppressa;

    iii) la lettera d) diventa lettera c);

    iii) è aggiunta la seguente lettera:

    «d) Lo scambio di lettere del 25 aprile e del

    26 maggio 1986 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura)».

    10) L'allegato 6 è modificato come segue, per quanto concerne la voce Germania, punto 1:

    iii) il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    «a) Relazioni con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo e il Regno Unito:

    pagamento diretto»;

    iii) il testo della lettera b) è soppresso;

    iii) la lettera c) diventa lettera b).

    11) L'allegato 10 è modificato come segue:

    a) Nella voce Danimarca, ai punti 5, 6 lettera b) e 7 lettera b), il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «Direktoratet for Arbejdsloshedsforsikringen (Ufficio nazionale per l'assicurazione contro la disoccupazione), Koebenhavn».

    b) Nella voce Germania, al punto 8, lettera a) e al

    punto 9), lettera b) ii), la parola «Bonn» alla fine del testo della colonna di destra è sostituita dalle parole «St. Augustin».

    c) Nella voce Francia, punto 5) ii), i termini «Ministère de l'agriculture (Ministero dell'agricoltura), Paris» sono sostituiti dai termini «Direction régionale de l'agriculture et de la forêt - sérvice régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (Direzione regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio regionale dell'ispettorato del lavoro, dell'occupazione e della politica sociale nell'agricoltura), Paris».

    d) Nella voce Lussemburgo:

    ii) al punto 7, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

    «Prestazioni familiari:

    Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg»;

    ii) al punto 8, il testo della lettera d) è sostituito, nella colonna di destra, dal testo seguente:

    «Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale prestazioni familiari), Luxembourg».

    e) Nella voce Paesi Bassi, al punto 1, nella colonna di sinistra, seconda e terza riga, i termini «dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2».

    12) All'allegato 11, il testo della voce Francia è sostituito da «Nulla».

    Articolo 3 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. L'articolo 1, punto 1) è applicabile a decorrere dal

    1g dicembre 1987.

    3. L'articolo 1, punto 2) è applicabile a decorrere dal

    1g gennaio 1984.

    4. L'articolo 1, punto 10) è applicabile a decorrere dal

    22 ottobre 1987.

    5. L'articolo 1, punto 11), lettera b) è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1982.

    6. L'articolo 1, punto 11), lettera d), punto i) è applicabile a decorrere dal 1g aprile 1986.

    7. L'articolo 1, punto 11), lettera d), punto ii) è applicabile a decorrere dal 1g aprile 1985.

    8. L'articolo 2, punto 6), lettera a), punto 7), lettera a) e punto 8), lettera a) è applicabile a decorrere dal 1g aprile 1987.

    9. L'articolo 2, punto 6), lettera d), punto 7), lettera d), punto 8), lettera d) e punto 11), lettera d) è applicabile a decorrere dal 1g gennaio 1986.

    10. L'articolo 2, punto 6), lettera e), punti i) e ii) secondo trattino e l'articolo 2, punto 7), lettera e) sono applicabili a decorrere dal 1g gennaio 1987.

    11. L'articolo 2, punto 9), lettere a), b), d), e), f) e g) è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli accordi che vi sono elencati.

    12. L'articolo 2, punto 9), lettera c) e punto 10) è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1988.

    13. L'articolo 2, punto 11), lettera e) è applicabile a decorrere dal 1g gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. DUMAS

    (1) GU n. C 292 del 16. 11. 1988, pag. 7.

    (2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 365.

    (3) GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 49.

    (4) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

    (5) GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 1.

    Top