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Document 31989R1863

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri giocattoli del codice NC 9503 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

    GU L 181 del 28.6.1989, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1863/oj

    31989R1863

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri giocattoli del codice NC 9503 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio -

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 28/06/1989 pag. 0013 - 0013


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/89 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 1989

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri giocattoli del codice NC 9503 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

    considerando che, ai sensi delgli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per gli altri giocattoli del codice NC 9503 originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 22 000 000 di ECU; che, in data 14 marzo 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

    1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.1300 // 9503 // Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animali; puzzle di ogni specie // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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