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Document 31989R1095

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1095/89 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1989 relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

    GU L 116 del 28.4.1989, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1095/oj

    31989R1095

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1095/89 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1989 relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare -

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1989 pag. 0014 - 0017


    (2) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

    (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (6) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1095/89 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1989 relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

    considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 800 t di zucchero bianco;

    considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

    considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero e le particolarità del settore, è opportuno prevedere la fornitura di zucchero C prodotto al di fuori delle quote di produzione, a norma delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (6); che conformemente a tale normativa, le esportazioni di zucchero C non possono dar luogo alla concessione di restituzioni o di importi compensativi monetari o alla riscossione di prelievi all'esportazione o di importi compensativi monetari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di zucchero C da fornire ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

    Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

    ALLEGATO I 1. Azione n. (1): 1/89.

    2. Programma: 1988.

    3. Beneficiario: World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).

    4. Rappresentante del beneficiario (2): World Food Programme Representative, Avenida Zimbabwe 1302, PO Box 4595, Maputo.

    5. Luogo o paese di destinazione: Mozambico.

    6. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3): zucchero bianco, della qualità tipo - categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio - GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).

    8. Quantitativo globale: 300 t.

    9. Numero di lotti: 1.

    10. Condizionamento e marcatura (4): sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.

    Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):

    « ACÇAO Nº 1/89 / MOÇAMBIQUE 0356302 / AÇUCAR / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA / ACÇAO DO PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL / MAPUTO" ».

    11. Modo di mobilitazione del prodotto (7): zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88.

    12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco: -

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1. al 15. 6. 1989.

    18. Data limite per la fornitura: -

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 5. 1989, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 5. 1989, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 30. 6. 1989;

    c) data limite per la fornitura: -

    22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex AGREC 22037 B.

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): -

    ALLEGATO II 1. Azioni n. (1): 5/89 e 6/89.

    2. Programma: 1988.

    3. Beneficiario: World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).

    4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

    5. Luogo o paese di destinazione: Etiopia.

    6. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3): zucchero bianco, della qualità tipo - categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio - GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).

    8. Quantitativo globale: 1 500 t.

    9. Numero di lotti: 2: partita A: 676 t (azione 5/89), partita B: 824 t (azione 6/89).

    10. Condizionamento e marcatura (4): sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.

    Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):

    - Partita A: « ACTION No 5/89 / ETHIOPIA 0388400 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB ».

    - Partita B: « ACTION No 6/89 / ETHIOPIA 0388500 / SUGAR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB ».

    11. Modo di mobilitazione del prodotto (7): zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88.

    12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco: -

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 15. 6. 1989.

    18. Data limite per la fornitura: -

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 5. 1989, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 5. 1989, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 30. 6. 1989;

    c) data limite per la fornitura: -

    22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex AGREC 22037 B

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): -

    Note:

    (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

    (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

    (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

    Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

    L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

    - certificato fitosanitario,

    - certificato di origine.

    (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

    (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:

    - per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato;

    - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

    - 235 01 32,

    - 236 10 97,

    - 235 01 30,

    - 236 20 05.

    (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).

    (7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

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