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Document 31989R0355

    REGOLAMENTO (CEE) N. 355/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 relativo alle domande di titoli d' esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1103 11 10

    GU L 42 del 14.2.1989, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/355/oj

    31989R0355

    REGOLAMENTO (CEE) N. 355/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 relativo alle domande di titoli d' esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1103 11 10 -

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1989 pag. 0013 - 0013


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 355/89 DELLA COMMISSIONE

    del 13 febbraio 1989

    relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1103 11 10

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2),

    considerando che l'articolo 9 sexies, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 314/89 (4), dispone che, sino al 1o luglio 1989, i titoli d'esportazione dei semolini di frumento duro di cui al codice NC 1103 11 10, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro quattro giorni lavorativi dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 10 febbraio 1989 vertono su 5 013 600 t e che il quantitativo massimo da impegnare è di 300 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 10 febbraio 1989,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i semolini di frumento duro di cui al codice NC 1103 11 10, presentate in data 10 febbraio 1989 e trasmesse alla Commissione prima dell'11 febbraio 1989, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,06. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima dell'11 febbraio 1989 sono respinte.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

    (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

    (4) GU n. L 37 del 9. 2. 1989, pag. 5.

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