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Document 31989R0351

    REGOLAMENTO (CEE) N. 351/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 che abroga i regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 i quali fissano i contingenti di amido di granturco applicabili all' importazione in Portogallo

    GU L 42 del 14.2.1989, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/351/oj

    31989R0351

    REGOLAMENTO (CEE) N. 351/89 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1989 che abroga i regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 i quali fissano i contingenti di amido di granturco applicabili all' importazione in Portogallo -

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1989 pag. 0006 - 0006


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 351/89 DELLA COMMISSIONE

    del 13 febbraio 1989

    che abroga i regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 i quali fissano i contingenti di amido di granturco applicabili all'importazione in Portogallo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (2), in particolare l'articolo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (4), in particolare l'articolo 13,

    considerando che le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di non mantenere più, a decorrere dall'anno 1989, restrizioni quantitative all'importazione di amido di granturco proveniente dalla Comunità e proveniente da paesi terzi;

    considerando che, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 596/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente di amido di granturco proveniente dai paesi terzi (5) nonché il regolamento (CEE) n. 597/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente di amido di granturco proveniente dalla Spagna, applicabile durante la prima tappa all'importazione in Portogallo (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 sono abrogati.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

    (2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

    (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

    (4) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

    (5) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 14.

    (6) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

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