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Document 31989L0666

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

GU L 395 del 30.12.1989, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrogato da 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/666/oj

31989L0666

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Gazzetta ufficiale n. L 395 del 30/12/1989 pag. 0036 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0099


UNDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (89/666/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento delle società di cui all'articolo 58 del trattato, l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevedono il coordinamento delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che finora detto coordinamento è stato realizzato, in materia di pubblicità, con la prima direttiva 68/151/CEE (4) sulle società di capitali, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985; che esso è stato proseguito, in materia contabile, con la quarta direttiva 78/660/CEE (5) sui conti annuali di taluni tipi di società, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, con la settima direttiva 83/349/CEE (6) sui conti consolidati, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, e con l'ottava direttiva 84/253/CEE (7) concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

considerando che tali direttive si applicano alle società in quanto tali senza però contemplare le loro succursali; che la creazione di una succursale, come la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro;

considerando che, per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della

GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 72.

pubblicità, comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano in altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendovi delle filiali;

considerando che in questo campo le divergenze delle legislazioni degli Stati membri possono perturbare l'esercizio del diritto di stabilimento e che è dunque necessario eliminarle per salvaguardare in particolare tale diritto;

considerando che, per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, sono necessarie misure di pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata; che, per taluni riguardi, l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità della società presso la succursale; che per disciplinare tale pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità;

considerando che detta pubblicità riguarda una serie di atti e di indicazioni rilevanti e le relative modifiche;

considerando che detta pubblicità può essere limitata, ad eccezione del potere di rappresentanza, della denominazione, della forma e dello scioglimento, nonché delle procedure concorsuali della società, alle informazioni concernenti le succursali stesse e a un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che, in virtù delle regole comunitarie esistenti, ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in questo registro;

considerando che le disposizioni nazionali che prescrivano la pubblicità dei documenti contabili riguardanti la succursale hanno perso la loro ragion d'essere, dopo che le legislazioni nazionali in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili sono state coordinate; che quindi è sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i documenti contabili controllati e pubblicati dalla società;

considerando che sulle lettere e sugli ordinativi utilizzati dalle succursali debbono figurare almeno le stesse indicazioni che figurano sulle lettere e sugli ordinativi della società e l'indicazione del registro sul quale è iscritta la succursale;

considerando che, per assicurare la realizzazione dei suoi obiettivi e per evitare qualsiasi discriminazione basata sul

paese d'origine della società, la presente direttiva deve comprendere altresì le succursali di società soggette al diritto dei paesi terzi e organizzate secondo un tipo comparabile a quello delle società di cui alla direttiva 68/151/CEE; che per queste succursali si impongono determinate disposizioni diverse da quelle che si applicano alle succursali di società soggette al diritto degli altri Stati membri, per il solo fatto che le società dei paesi terzi non sono soggette alle suddette direttive;

considerando che la presente direttiva non pregiudica affatto gli obblighi di informazione cui sono tenute le succursali per effetto di altre disposizioni che concernono, ad esempio, la legislazione sociale, per quanto riguarda il diritto di informazione dei lavoratori subordinati, il diritto tributario, nonché fini statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Succursali di società di altri Stati membri

Articolo 1

1. Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società soggette alla legislazione di un altro Stato membro e alle quali si applica la direttiva 68/151/CEE sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all'articolo 3 della suddetta direttiva.

2. Quando la pubblicità fatta presso la succursale diverge dalla pubblicità fatta presso la società, la prima prevale per le operazioni effettuate con la succursale.

Articolo 2

1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 1 concerne unicamente gli atti e le indicazioni seguenti:

a) l'indirizzo della succursale;

b) l'indicazione delle attività della succursale;

c) il registro presso il quale il fascicolo di cui all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE è costituito per la società ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;

d)

la denominazione e il tipo della società e la denominazione della succursale se questa non corrisponde a quella della società;

e)

la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

- in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, conformemente alla pubblicità fatta presso la società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 68/151/CEE;

- in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

f)

- lo scioglimento della società, la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, conformemente alla pubblicità fatta presso la società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere h), j) e k) della direttiva 68/151/CEE;

- una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

g)

i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 3;

h)

la chiusura della succursale.

2. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prevedere la pubblicità, quale prevista all'articolo 1:

a) della firma delle persone di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) del presente articolo;

b) dell'atto costitutivo e degli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 68/151/CEE, nonché delle modifiche di tali documenti;

c) di un attestato del registro di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo concernente l'esistenza della società;

d) di un'indicazione delle garanzie costituite sui beni della società situati in detto Stato membro, purché questa pubblicità sia relativa alla validità di tali garanzie.

Articolo 3

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) concerne soltanto i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità delle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 84/253/CEE.

Articolo 4

Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 3 sia fatta in un'altra lingua ufficiale della Comunità e che la traduzione di detti documenti sia autenticata.

Articolo 5

Allorché in uno Stato membro esistono più succursali create dalla stessa società, la pubblicità di cui all'articolo 2, para-

grafo 2, lettera b) e all'articolo 3 può essere effettuata nel registro di una di queste succursali, a scelta della società.

In tal caso, l'obbligo di pubblicità delle altre succursali consiste nell'indicazione del registro della succursale nel quale la pubblicità è stata effettuata nonché del numero di iscrizione di tale succursale in detto registro.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalle succursali indichino, oltre alle menzioni prescritte all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE, il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro.

SEZIONE II

Succursali di società di paesi terzi

Articolo 7

1. Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società non soggette alla legislazione di uno Stato membro, ma che sono di tipo comparabile a quelli previsti dalla direttiva 68/151/CEE, sono pubblicati secondo la legislazione dello Stato membro in cui la succursale è stata creata, in conformità dell'articolo 3 della suddetta direttiva.

2. Si applica l'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 8

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 7 concerne almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

a) l'indirizzo della succursale;

b) l'indicazione delle attività della succursale;

c) la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;

d) se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;

e)

l'atto costitutivo e gli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, nonché qualsiasi modifica ad essi relativa;

f)

il tipo, la sede e l'oggetto della società, nonché, almeno annualmente, l'importo del capitale sottoscritto, se queste indicazioni non figurano negli atti di cui alla lettera e);

g)

la denominazione della società e la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società;

h)

la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

- in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo;

- in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale.

Occorre precisare la portata dei poteri di tali persone e se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

i)

- lo scioglimento della società e la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione;

- una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

j)

i documenti contabili, alle condizioni previste all'arti-

colo 9;

k)

la chiusura della succursale.

Articolo 9

1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 8, lettera j) concerne i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati secondo la legislazione dello Stato cui la società è soggetta. Allorché detti documenti non sono redatti conformemente o in modo equivalente alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, gli Stati membri possono esigere che siano compilati e resi pubblici i documenti contabili relativi alle attività della succursale.

2. Si applicano gli articoli 4 e 5.

Articolo 10

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale, nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro. Se la legislazione dello Stato cui è soggetta la società prevede l'iscrizione in un registro, vanno indicati altresì il registro presso il quale è costituito il fascicolo della società e il numero di iscrizione della società in detto registro.

SEZIONE III

Indicazione delle succursali nella relazione sulla gestione della società

Articolo 11

All'articolo 46, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE è aggiunta la lettera seguente:

«e) l'esistenza delle succursali della società.»

SEZIONE IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 6 e 10.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro determina le persone che devono compiere le formalità relative alla pubblicità prescritta dalla presente direttiva.

Articolo 14

1. Gli articoli 3 e 9 non si applicano alle succursali create da enti creditizi ed istituti finanziari che formano oggetto della direttiva 89/117/CEE (8).

2. Fino a coordinamento ulteriore, gli Stati membri possono non applicare gli articoli 3 e 9 alle succursali create dalle imprese assicuratrici.

Articolo 15

L'articolo 54 della direttiva 78/660/CEE e l'articolo 48 della direttiva 83/349/CEE sono soppressi.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva anteriormente al 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1g gennaio 1993 e, per quanto concerne i documenti contabili, esse si applicano per la prima volta ai conti annuali dell'esercizio avente inizio il 1g gennaio 1993 o nel corso del 1993.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha anche il compito di:

a) agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione, in particolare, su problemi concreti di applicazione;

b) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. C 105 del 21. 4. 1988, pag. 6.

(2) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 76 e(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 61.

(4) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(6) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

(7) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.(8) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 40.

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