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Document 31989L0461

    Direttiva 89/461/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati

    GU L 226 del 3.8.1989, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/1997; abrogato e sostituito da 396L0053

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/461/oj

    31989L0461

    Direttiva 89/461/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati

    Gazzetta ufficiale n. L 226 del 03/08/1989 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0061
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0061


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati (89/461/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica

    europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che allo scopo di rendere più produttivi i veicoli combinati, i fabbricanti propongono di aumentare al massimo il volume utilizzabile nei limiti imposti dalla direttiva 85/3/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/460/CEE (5);

    considerando che l'aumento del volume utilizzabile comporta una riduzione dello spazio riservato al conducente e dello spazio fra il veicolo a motore ed il semirimorchio dotato di speciali dispositivi di aggancio;

    considerando che ciò comporta un peggioramento delle condizioni di comodità e di sicurezza dello spazio di lavoro riservato al conducente;

    considerando che per raggiungere un maggiore equilibrio tra l'utilizzazione razionale ed economica degli autoveicoli industriali e le esigenze in materia di sicurezza stradale occorre adattare le norme attualmente in vigore rendendo le unità motrici per semirimorchi maggiormente intercambiabili e assicurando al tempo stesso un sufficiente spazio per il conducente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

    1) È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    Gli autoarticolati immessi in circolazione prima del 1g gennaio 1991 e non conformi alle nuove disposizioni di cui ai punti 1.6 e 4.4 dell'allegato I si considerano

    conformi a tali disposizioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 se non superano la lunghezza totale di 15,50 m.»

    2) Il punto 1.1 dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

    «1.1. Lunghezza massima

    - veicolo a motore 12,00 m».

    - rimorchio 12,00 m».

    - autoarticolato 16,50 m».

    - autotreno 18,00 m».

    - autobus articolato 18,00 m».

    3) Nell'allegato I è inserito il seguente punto:

    «1.6. Avanzamento massimo sull'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio12,00 m».

    4) Nell'allegato I è inserito il punto seguente:

    «4.4. Semirimorchi

    L'avanzamento, misurato orizzontalmente, sull'asse della ralla rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m».

    Articolo 2 Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1g gennaio 1991.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. DUMAS

    (1) GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 157.

    (3) GU n. C 71 del 29. 3. 1989, pag. 17.

    (4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

    (5) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

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