EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0370

Direttiva 89/370/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati

GU L 163 del 14.6.1989, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/370/oj

31989L0370

Direttiva 89/370/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989 che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 14/06/1989 pag. 0037 - 0037


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 1989

che modifica la direttiva 83/129/CEE relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati

(89/370/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 83/129/CEE (1), modificata dalla direttiva 85/444/CEE (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 83/129/CEE stabilisce che gli Stati membri adottano o mantengono in vigore tutte le misure necessarie per impedire che vengano importate nei loro territori, a fini commerciali, i prodotti elencati nell'allegato;

considerando che la direttiva 83/129/CEE viene a scadenza il 1o ottobre 1989;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta in cui si auspica la proroga illimitata della direttiva 83/129/CEE;

considerando che occorre evitare, nell'interesse di tutte le parti interessate, le conseguenze negative che avrebbe la scadenza della direttiva 83/129/CEE;

considerando che la proroga della direttiva 83/129/CEE è un utile provvedimento complementare alle misure adottate dal governo canadese per porre un termine alla caccia, praticata a fini commerciali, di foche groenlandiche (manto bianco) e di cistofore crestate (manto grigio-blu);

considerando che si nutrono crescenti dubbi in merito alle conseguenze della caccia, praticata con metodi non tradizionali, sulla conservazione delle foche groenlandiche nell'Atlantico orientale, nel Mar di Barents e nel Mar Bianco, dove dette foche sono danneggiate, oltre che dalla caccia, anche dalla penuria alimentare e dal fatto che spesso rimangono impigliate nelle reti da pesca lungo le coste norvegesi;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 26 agosto 1983, una relazione alla quale ha fatto seguito, il 14 giugno 1985, una relazione complementare;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 24 marzo 1988, un'ulteriore relazione;

considerando che è pertanto opportuno modificare la direttiva 83/129/CEE disponendo che rimarrà applicabile sine die,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della direttiva 83/129/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

La presente direttiva è applicabile dal 1o ottobre 1983 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. L. SAENZ COSCULLUELA

(1) GU n. L 91 del 9. 4. 1983, pag. 30.

(2) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 70.

Top