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Document 31988R3997
Commission Regulation (EEC) No 3997/88 of 21 December 1988 amending Regulation (EEC) No 1599/84 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
REGOLAMENTO (CEE) N. 3997/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
REGOLAMENTO (CEE) N. 3997/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 354 del 22.12.1988, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 3997/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli -
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 22/12/1988 pag. 0028 - 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 3997/88 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1599/84 (3) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/88 (4), ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttore e trasformatore da concludere entro e non oltre il 16 febbraio; che per ragioni amministrative è necessario modificare la data delle comunicazioni da effettuare a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento suindicato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 la data del 31 gennaio di cui ai paragrafi 1 e 2 è sostituita da quella del 15 gennaio. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21. (3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16. (4) GU n. L 334 del 6. 12. 1988, pag. 15.