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Document 31988R3502

    Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    GU L 306 del 11.11.1988, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3502/oj

    31988R3502

    Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 11/11/1988 pag. 0040 - 0041
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0209
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0209


    Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione

    del 9 novembre 1988

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 setttembre 1966, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

    considerando che scopo dell'intervento è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmettervelo non appena l'equilibrio del mercato si sia ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso;

    considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [3], ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87 [5], ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [6], il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

    considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comunitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattività; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria il cui tenore di radioattività superi i valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87, non possono essere acquistati all'intervento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1859/88 [8], elenca all'articolo 2 le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento dell'olio d'oliva; che occorre precisare tali condizioni; che detto regolamento deve essere pertanto modificato;

    considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che, pertanto, la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionucleidi in causa;

    considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 3472/85 è aggiunto il testo della seguente lettera c):

    "c) ha verificato che il tenore di radioattività dell'olio offerto non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio []. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

    Per la Commissione

    Frans Andriessen

    Vicepresidente

    [1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    [2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

    [3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

    [4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

    [5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.

    [6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

    [7] GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

    [8] GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13.

    [] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

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