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Document 31988R3502
Commission Regulation (EEC) No 3502/88 of 9 November 1988 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying-in and storage of olive oil by intervention agencies
Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
GU L 306 del 11.11.1988, p. 40–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004
Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 11/11/1988 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0209
Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 setttembre 1966, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che scopo dell'intervento è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmettervelo non appena l'equilibrio del mercato si sia ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso; considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [3], ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento; considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87 [5], ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [6], il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile; considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comunitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattività; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria il cui tenore di radioattività superi i valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87, non possono essere acquistati all'intervento; considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1859/88 [8], elenca all'articolo 2 le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento dell'olio d'oliva; che occorre precisare tali condizioni; che detto regolamento deve essere pertanto modificato; considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che, pertanto, la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionucleidi in causa; considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 3472/85 è aggiunto il testo della seguente lettera c): "c) ha verificato che il tenore di radioattività dell'olio offerto non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio []. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988. Per la Commissione Frans Andriessen Vicepresidente [1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. [2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. [3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11. [4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88. [5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101. [6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. [7] GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. [8] GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 13. [] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14. --------------------------------------------------