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Document 31988R1546

    Regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

    GU L 139 del 4.6.1988, p. 12–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993; abrogato da 393R0536

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1546/oj

    31988R1546

    Regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

    Gazzetta ufficiale n. L 139 del 04/06/1988 pag. 0012 - 0021


    ARTICOLO 14 //

    ARTICOLO 12 //

    ARTICOLO 15 //

    ARTICOLO 13 //

    ARTICOLO 16 //

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    ARTICOLO 17 //

    ARTICOLO 15 //

    ARTICOLO 18 //

    ARTICOLO 16 //

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    ARTICOLO 20 //

    ARTICOLO 17 //

    ARTICOLO 21 // // // //*****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1546/88 DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 1988

    che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/88 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, punto 3, ultimo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 11, lettere b) e c), e l'articolo 13, secondo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, con l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è stato istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca allo scopo di frenare l'incremento della produzione lattiera; che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 430/88 (8), ha adottato le relative modalità di applicazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 857/84; che il regolamento (CEE) n. 1371/84 è stato ripetutamente modificato; che, ai fini di una maggiore chiarezza, e in occasione di nuove modifiche è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile;

    considerando che è d'uopo provvedere alla ripartizione della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissata a 393 000 t per i primi tre periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare e a 443 000 t per il quarto periodo; che, tenuto conto degli scopi per i quali è stata costituita tale riserva, è opportuno completare i quantitativi garantiti dei paesi in cui l'attuazione del regime di prelievo supplementare crea particolari difficoltà, tali da incidere negativamente sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione; che nella Repubblica d'Irlanda e nell'Irlanda del Nord l'industria lattiero-casearia contribuisce, direttamente o indirettamente, al prodotto nazionale lordo in misura notevolmente superiore alla media registrata nelle altre regioni della Comunità; che la possibilità di sviluppare, nelle due parti dell'Irlanda, attività alternative alla produzione lattiero-casearia si rivela assai limitata; che anche in Spagna e nel Lussemburgo l'attuazione del nuovo regime può essere facilitata con la concessione di quantitativi supplementari;

    considerando che, per consentire agli Stati membri di avvalersi - a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 - della facoltà di adeguare i quantitativi di riferimento assegnati ai produttori e agli acquirenti onde tener conto di situazioni specifiche, occorre stabilire le condizioni di applicazione di tale disposizione; che, a tal fine, è opportuno disporre che ogni Stato membro possa adeguare i quantitativi di riferimento, determinando le categorie di soggetti passivi del prelievo secondo la quantità da essi consegnata annualmente, raffrontata alla media delle consegne annue rilevate, per singola di soggetti nello Stato membro in questione; che le categorie di soggetti passivi possono essere determinate anche in funzione dell'andamento medio delle consegne nello Stato membro ; che sembra pertanto opportuno che gli Stati membri possano adeguare i quantitativi di riferimento per regione, se l'andamento delle consegne di tali regioni diverge in modo rilevante dall'andamento medio registrato nello Stato membro; che tali possibilità di modulare la percentuale applicabile nel determinare i quantitativi di riferimento valgono anche per le vendite dirette;

    considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84 autorizza gli Stati membri a concedere un'indennità ai produttori che abbandonano definitivamente, in tutto o in parte, la produzione lattiera; che occorre precisare che, in caso di cessazione totale dell'attività, questa può effettuarsi in una o più tappe; che, in caso di cessazione parziale, il produttore può avere diritto all'indennità soltanto se il livello minimo del suo quantitativo di riferimento è di 250 000 kg e se l'abbandono della produzione lattiera avviene in una sola volta e concerne almeno il 50 % di tale quantitativi;

    considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84, riguardante la determinazione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori sulla base delle loro vendite destinate direttamente al consumo, e più particolarmente al fine di conciliare le esigenze di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo,

    è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di correggere, applicando una percentuale uniforme, i quantitativi di riferimento ottenuti a norma del paragrafo 1 dello stesso articolo, in modo da rispettare il disposto del paragrafo 2;

    considerando che, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori che detengono un numero estremamente limitato di vacche lattiere e che vendono la loro produzione direttamente per il consumo, è opportuno, per motivi d'ordine amministrativo e nell'interesse stesso dei produttori, autorizzare gli Stati membri a determinare un quantitativo di riferimento su base forfettaria;

    considerando che è d'uopo favorire per quanto possibile l'evoluzione delle strutture del settore lattiero-caseario, facilitando ai soggetti passivi del prelievo il passaggio dall'una all'altra delle categorie definite all'articolo 5 quater, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68, ferma restando l'osservanza delle norme di questo regolamento;

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 804/68 e (CEE) n. 587/84 hanno reso possibile gli adeguamenti dei quantitativi globali garantiti, sempreché l'importo totale dei due quantitativi non venga superato; che tali adeguamenti avranno l'effetto di maggiorare uno dei due quantitativi globali garantiti iniziali; che è opportuno prevedere che questi ultimi siano assegnati ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 o 6 del presente regolamento o prevedere, se del caso, che siano destinati alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84;

    considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento sia messa a disposizione del produttore uscente; che tale facoltà costituisce una deroga al principio enunciato all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo cui un trasferimento di quantitativo di riferimento non può essere effettuato indipendentemente da un trasferimento di terre; che tale deroga è stata ammessa per risolvere situazioni difficili sul piano economico e sociale e per consentire al produttore di proseguire la propria attività che è pertanto opportuno precisare i limiti di tale disposizioni derogatoria;

    considerando che occorre stabilire, a norma dell'articolo 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84, le caratteristiche del latte, e in particolare il tenore di materie grasse, considerato rappresentativo al fine di fissare i quantitativi di latte consegnati o acquistati; che per raggiungere più facilmente l'obiettivo del controllo della produzione lattiera occorre, da un lato, sanzionare l'aumento del tenore di materie grasse non accordando il beneficio della franchigia e, dall'altro, rapportarsi ad un periodo di riferimento fisso; che nel quadro della formula B è necessario, per rispettare l'equilibrio degli elementi di confronto tra un periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare e il periodo di riferimento, tener conto dei movimenti di produttori avvenuti dopo tale periodo; che l'esperienza acquisita dimostra che sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di utilizzare come periodo di riferimento un periodo alternativo in modo da tener conto delle situazioni particolari di alcuni produttori nel quadro della formula B; che le differenze strutturali esistenti tra gli Stati membri in cui si applica la formula B richiedono tuttavia che ci si riferisca al produttore per la domanda del periodo alternativo;

    considerando che uno dei principi sanciti dall'articolo 5 quarter del regolamento (CEE) n. 804/68 e, da un lato, che la durata dei periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare, salvo l'esplicita eccezione del primo periodo, è pari a dodici mesi e, d'altro lato, che la durata dei periodi di applicazione deve coincidere con quella dei periodi di riferimento; che in tale contesto se uno Stato membro, in virtù dell'articolo 13 del presente regolamento, sostituisce il periodo di 12 mesi con un periodo di 52 settimane, è necessario ridurre opportunamente i quantitativi globali garantiti fissati in base ad un periodo di 12 mesi;

    considerando che il quarto periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare si riferisce ad un anno bisestile; che non c'è quindi equivalenza tra i quantitativi di riferimento calcolati su 365 giorni e i quantitativi effettivamente consegnati, acquistati o venduti in questo periodo; che per ristabilire tale equivalenza è opportuno ridurre di un sessantesimo i quantitativi consegnati, acquistati o venduti nei mesi di febbraio e marzo del 1988; che per le vendite dirette, qualora si rivelasse impossibile contabilizzare mese per mese, occorre prevedere la possibilità di operare una riduzione pari ad un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti nel periodo dal 1o aprile 1987 al 31 marzo 1988;

    considerando che, per quanto riguarda le modalità relative alle dichiarazioni di consegna o di vendita nonché le modalità di versamento del prelievo supplementare, è pienamente giustificato prevedere disposizioni particolari per talune regioni della Comunità, tenendo conto delle loro strutture specifiche di produzione e dei loro problemi di gestione amministrativa;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per ciascuno dei tre periodi compresi tra il 2 aprile 1984 e il 31 marzo 1985, tra il 1o aprile 1985 e il 31 marzo 1986 e tra il 1o aprile 1986 e il 31 marzo 1987, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:

    - Irlanda: 303 000 t

    - Lussemburgo: 25 000 t

    - Regno Unito (limitatamente

    all'Irlanda del Nord): 65 000 t.

    Per il periodo intercorrente tra il 1o aprile 1987 e il 31 marzo 1988, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:

    - Spagna: 50 000 t

    - Irlanda: 303 000 t

    - Lussemburgo: 25 000 t

    - Regno Unito

    (relativamente alla regione

    Irlanda del Nord): 65 000 t.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CEE) n. 857/84, di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori e/o degli acquirenti, per l'applicazione delle formule A e/o B, prendono in considerazione uno dei fattori seguenti:

    a) il livello delle consegne di alcune categorie di soggetti passivi, definendo tali categorie sulla base delle consegne annuali ed in rapporto alla media delle consegne per azienda nello Stato membro in causa;

    b) l'andamento delle consegne in alcune regioni tra il 1981 e il 1983, ove la differenza tra l'andamento delle consegne di dette regioni e l'andamento medio delle consegne dello Stato membro in causa risulti superiore al 2 %;

    c) l'andamento tra il 1981 e il 1983 delle consegne di alcune categorie di soggetti passivi, definite in funzione di tale andamento e se del caso in conformità della lettera a), rispetto all'andamento medio delle consegne nello Stato membro in causa;

    d) per la Spagna, gli anni 1981 e 1983 che figurano alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli anni 1983 e 1985.

    2. Se si ricorre alla facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84 di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori che vendono direttamente al consumo, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, in cui però il termine « consegne » è sostituito dal termine « vendite dirette ».

    3. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione le disposizioni adottate.

    Articolo 3

    L'elenco delle situazioni che possono giustificare la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento, in conformità dell'articolo 3, punto 3 del regolamento (CEE) n. 857/84, è completa come segue:

    - l'esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell'azienda gestita dal produttore che abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi,

    - la prolungata incapacità professionale del produttore che gestiva personalmente l'azienda,

    - il furto o la perdita accidentale di tutto o parte del patrimonio bovino da latte, che abbia inciso in misura notevole sulla produzione lattiera dell'azienda.

    Articolo 4

    L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84 si applica:

    - per quanto riguarda il primo trattino, ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la totalità della produzione lattiera, sia in un'unica volta, sia - e comunque entro la fine dell'ottavo periodo del regime del prelievo supplementare - in più tappe specificate nell'impegno con i rispettivi quantitativi;

    - per quanto riguarda il secondo trattino, ai produttori il cui quantitativo di riferimento è pari o superiore a 250 000 kg e il cui abbandono definitivo della produzione lattiera avviene in una sola volta e concerne almeno il 50 % di tale quantitativo.

    Le indennità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino del regolamento summenzionato, sono versate soltanto se viene comprovato l'abbandono effettivo dei quantitativi in questione.

    Articolo 5

    1. Ogni produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 presenta entro una data fissata dallo Stato membro all'organismo competente designato da quest'ultimo una domanda di registrazione, accompagnata da una dichiarazione da cui risulti il tipo e la quantità delle vendite dirette effettuate nell'anno civile di riferimento.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

    (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

    (4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 28.

    (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

    (7) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

    (8) GU n. L 44 del 17. 2. 1988, pag. 5.

    Tuttavia, la data di cui sopra non può essere successiva al 31 dicembre 1984.

    Per la Spagna, la data del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma è sostituita da quella del 31 marzo 1987.

    2. I produttori che abbiano iniziato la vendita diretta di latte e di prodotti lattiero-caseari dal 1o aprile 1984, o che abbiano profondamente modificato la loro attività dal 1o gennaio 1981, indicano nella dichiarazione allegata alla domanda di registrazione il tipo e la quantità delle vendite dirette effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi di attività, espresso se del caso, in equivalente latte. Se svolgono la loro attività da meno di dodici mesi, indicano il tipo e la quantità delle vendite effettuate nel periodo di vendita effettivo.

    Per la Spagna, le date del 1o gennaio 1981 e 1o aprile 1984 di cui al primo comma sono sostituite da quelle del 1o gennaio 1983 e 1o aprile 1986.

    3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono disporre che i produttori che detengono meno di quattro vacche da latte abbiano la facoltà di indicare soltanto il numero di queste ultime; gli Stati membri possono inoltre rendere obbligatoria l'indicazione della natura dei prodotti commercializzati.

    4. Entro il limite dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84, fissati nell'allegato del regolamento stesso, gli Stati membri assegnano:

    a) ai produttori di cui al paragrafo 1, un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da essi effettuate nell'anno civile 1981 maggiorate dell'1 %, o, a seconda dei casi, dell'anno civile 1982 o 1983, corrette di una percentuale uniforme per tener conto del citato articolo 6, paragrafo 2, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento qualora siano presi in considerazione gli anni civili 1982 o 1983;

    b) ai produttori di cui al paragrafo 2, un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite da essi effettuate negli ultimi dodici mesi di attività precedenti il 1o aprile 1984, applicandovi, se del caso, una percentuale; per i produttori che non raggiungono i dodici mesi di attività, gli Stati membri determinano un quantitativo annuo di vendite sulla base delle vendite effettive di tali produttori, assegnando loro un quantitativo di riferimento conformemente alle disposizioni di cui sopra.

    Tuttavia, se si tratta di produttori che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assegnano loro un quantitativo di riferimento fissato forfettariamente tenendo conto del numero di vacche lattifere detenuto dal produttore, della resa media per vacca della regione, nonché, se del caso, della percentuale media di latte commercializzata e delle eventuali consegne ad un acquirente.

    Per la Spagna:

    - il quantitativo di riferimento di cui al primo comma, lettera a) corrisponde alle vendite dirette effettuate nell'anno civile 1983, 1984 o 1985, corrette di una percentuale uniforme per tener conto dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento;

    - la data del 1o aprile 1984 di cui al primo comma, lettera b) è sostituita da quella del 1o aprile 1986.

    5. I produttori che abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento in applicazione del paragrafo 4 e che cessino totalmente o parzialmente le vendite dirette possono consegnare il proprio latte e i prodotti lattiero-caseari ad un acquirente, nell'ambito delle formule A e B, a condizione che lo Stato membro sia in grado di concedere loro un quantitativo di riferimento entro il limite del quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.

    6. I produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento nell'ambito della formula A o della formula B, e che cessano totalmente o parzialmente le proprie consegne agli acquirenti, possono ottenere un quantitativo di riferimento nell'ambito dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84, se lo Stato membro è in grado di concederlo loro entro il limite dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fissati nell'allegato del regolamento stesso.

    7. Entro il limite dei quantitativi resisi disponibili in applicazione del paragrafo 5 e a seguito di cessazioni di attività, all'occorrenza in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84, gli Stati membri possono concedere ai produttori che vendono direttamente al consumo un quantitativo di riferimento supplementare o un quantitativo specifico, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e c) del regolamento (CEE) n. 857/84.

    Articolo 6

    Qualora i quantitativi globali garantiti vengano ritoccati in applicazione dell'articolo 5 quater, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, i quantitativi di cui viene maggiorato uno dei quantitativi globali inizialmente fissati vengono assegnati ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 5 o 6 o se del caso alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84. Articolo 7

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto paragrafo 3 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento dei produttori e degli acquirenti, nell'ambito delle formule A e B, e dei produttori che vendono direttamente al consumo sono trasferiti alle condizioni seguenti:

    1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda;

    2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l'azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri. Gli Stati membri possono non prendere in considerazione le parti trasferite la cui superficie utilizzata per la produzione lattiera è inferiore ad una superficie minima da essi determinata. La parte del quantitativo di riferimento corrispondente a detta superficie può essere aggiunta integralmente alla riserva;

    3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;

    4. in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, relative rispettivamente al trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, ed al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda o alla parte di azienda oggetto, a seconda del caso, del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all'azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima del trasferimento o della scadenza del contratto.

    Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1, 2 e 4 a casi di trasferimento effettuati durante e dopo il periodo di riferimento.

    In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 e nei limiti fissati da detta disposizione, gli Stati membri possono graduare, secondo criteri relativi alle dimensioni delle aziende in causa, la parte del quantitativo di riferimento da aggiungere alla riserva.

    Il quantitativo di riferimento corrispondente ad un'azienda ovvero ad una o più parti di un'azienda che l'acquirente, l'affittuario o l'erede non intendono utilizare ai fini della produzione lattiera può essere aggiunto alla riserva.

    Articolo 8

    Le cessioni temporanee della parte del quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 devono essere effettuate e registrate entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun periodo di dodici mesi del regime del prelievo supplementare. Tuttavia, per il quarto periodo di dodici mesi di tale regime, le cessioni temporanee devono essere effettuate e registrate entro e non oltre il 31 dicembre 1987.

    Articolo 9

    1. Nell'ambito della formula B, il quantitativo di riferimento dell'acquirente viene modificato, in particolare per tener conto:

    a) dei quantitativi supplementari assegnati ai produttori in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84;

    b) dei quantitativi concessi in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5 del presente regolamento;

    c) dei trasferimenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

    d) dei casi di sostituzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84, compreso il passaggio di produttori da un acquirente ad un altro.

    2. Ai fini dell'applicazione delle formule A e B, se dei soggetti passivi hanno iniziato la loro attività dopo l'inizio del periodo di riferimento, gli Stati membri possono assegnare loro un quantitativo di riferimento secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

    Articolo 10

    Gli Stati membri che ricorrano alla facoltà prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 857/84 comunicano preventivamente alla Commissione i loro progetti di misure. Alla fine di ciascun periodo di dodici mesi, essi comunicano inoltre alla Commissione una distinta dei quantitativi riassegnati in applicazione di tali misure.

    Articolo 11

    1. Per il calcolo del prelievo applicabile alle consegne di crema e di burro, si utilizzano le seguenti equivalenze:

    a) 1 kg di crema =

    1.2 // = // 26,3 kg di latte × % di materia grassa della crema 100

    b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte. 2. Per i formaggi, gli Stati membri possono stabilire le equivalenze tenendo conto del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggio in causa, oppure fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte prendendo in considerazione il numero di vacche da latte detenuto dal produttore e la resa media per vacca della regione.

    3. Se il produttore può fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, dei quantitativi effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti in questione, gli Stati membri possono utilizzare tale prova invece delle equivalenze di cui ai commi precedenti.

    4. In caso di consegna di latte totalmente o parzialmente scremato, il produttore deve fornire la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che la materia grassa del latte è stata contabilizzata per il calcolo del prelievo. In mancanza di una prova siffatta, gli Stati membri applicano alle consegne del latte totalmente o parzialmente scremato il prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.

    Articolo 12

    1. Le caratteristiche del latte considerate come rappresentative ai sensi dell'articolo 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 sono quelle constatate sul latte consegnato o acquistato nel secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. In caso di applicazione della formula B, il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo per l'acquirente è adattato per tener conto delle partenze e degli arrivi dei produttori.

    Tuttavia:

    - per i produttori o gli acquirenti per i quali, nel periodo previsto dal primo comma il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è stato maggiorato in seguito all'aumento del tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato, il tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato considerato come rappresentativo è il tenore medio constatato nel corso dell'anno civile 1983;

    - per i produttori o gli acquirenti che abbiano interrotto le consegne o gli acquisti di latte nel periodo di cui al primo comma, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato, che il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo sia il tenore medio constatato nel corso del primo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione delle disposizioni che precedono;

    - per i produttori o gli acquirenti che abbiano iniziato la consegna o l'acquisto del latte per la prima volta dopo l'inizio del secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, il tenore di materia grassa del latte consegnato o acquistato, considerato come rappresentativo è il tenore medio constatato nei primi dodici mesi di attività.

    In caso di applicazione della formula B, le disposizioni di cui al secondo e al terzo trattino del secondo comma si applicano ai produttori. Se il tenore di materie grasse considerato rappresentativo per il produttore viene così modificato, si adegua in conformità il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo per l'acquirente.

    2. Qualora si constati, nel computo finale effettuato per ciascun produttore o acquirente conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, che il tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato durante il periodo in causa presenta, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato dello 0,18 % per 0,1 grammo di materie grasse supplementare per chilogrammo di latte.

    Qualora il quantitativo di latte da utilizzare come base di calcolo del prelievo sia espresso in litri, alla maggiorazione dello 0,18 % per 0,1 g di materie grasse supplementare si applica il coefficiente 0,971.

    3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 al latte consegnato o acquistato nel terzo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare tale periodo è suddiviso in due semestri:

    - il tenore medio di materie grasse del latte consegnato o acquistato nel primo semestre è comparato con il tenore medio constatato nel primo semestre del secondo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare;

    - il tenore medio di materie grasse del latte consegnato o acquistato nel secondo semestre del secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare o, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, dell'anno civile 1983.

    Tuttavia, se la somma dei quantitativi di latte consegnati o acquistati da un produttore o da un acquirente in questi due semestri, maggiorati in applicazione del disposto del primo comma, è superiore al quantitativo che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2 per tutto il terzo periodo, lo Stato membro può rendere applicabile il disposto del paragrafo 2 a decorrere dal 1o aprile 1986.

    Articlo 13

    Per l'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84:

    1. Gli Stati membri possono sostituire il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane. In tal caso:

    - il primo periodo di cinquantadue settimane inizia la domenica o il lunedì successivi al 2 aprile 1984;

    - il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e il quantitativo globale garantito di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 sono eventualmente ridotti di conseguenza;

    2. In caso di applicazione di un periodo contabile di dodici mesi, i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati, acquistati o venduti direttamente nel corso del quarto periodo di applicazione del prelievo supplementare sono ridotti di un quantitativo corrispondente ad un sessantesimo dei quantitativi consegnati, acquistati o venduti direttamente nel corso dei mesi di febbraio e marzo del 1988. Tuttavia, lo Stato membro può decidere che i quantitativi di latte o equivalente latte venduti direttamente nel corso del quarto periodo di applicazione del prelievo supplementare siano ridotti di un quantitativo pari a un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti nello stesso periodo.

    Articolo 14

    1. Ai fini dell'applicazione delle formule A e B, gli acquirenti tengono a disposizione dell'organismo competente dello Stato membro, per almeno 3 anni, una contabilità di magazzino dalla quale risultino per ciascun produttore:

    a) i nomi e gli indirizzi;

    b) la totalità dei quantittivi di riferimento assegnati in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 7 del regolamento (CEE) n. 857/84;

    c) i quantitativi di latte o di equivalente latte acquistati, per mese o periodo di quattro settimane o per semestre.

    La contabilità di magazzino di cui al primo comma viene tenuta:

    a) in Grecia, per la totalità del territorio per ciascuno dei primi due periodi di dodici mesi d'applicazione del regime di prelievo supplementare;

    b) in Italia:

    - per il primo periodo di dodici mesi, per la totalità del territorio,

    - per il secondo periodo di dodici mesi, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (1) e per le regioni di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE della Commissione (2);

    c) in Spagna:

    - per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 1986, per la totalità del territorio,

    - per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 1987, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE e per la regione di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE;

    d) negli Stati membri diversi dalla Grecia, dall'Italia e dalla Spagna:

    - per i primi due periodi di dodici mesi, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE,

    - per i primi due trimestri di applicazione, per la totalità del territorio.

    Inoltre, nell'ambito della formula A, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 la contabilità di magazzino, come descritta al primo comma, viene tenuta e messa a disposizione dell'organismo competente dello Stato membro dalle associazioni di produttori e relative unioni.

    2. Per gli scambi intracomunitari di prodotti lattiero-caseari del codice NC 0401, gli Stati membri prendono le misure necessarie e predispongono adeguati controlli per garantire la realtà e l'esattezza della contabilizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.

    In occasione dell'espletamento delle formalità doganali, l'esportatore appone nella dichiarazione di esportazione la dicitura seguente: « Contabilizzato da . . . a norma del regolamento (CEE) n. 857/84 ».

    Articolo 15

    1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:

    - in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato, i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati nel primo semestre; in questa dichiarazione è altresì indicata, per ciascun produttore, la percentuale del suo quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le sue consegne nel primo semestre;

    - in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, i quantitativi di latte o equivalente latte acquistati nel primo semestre; in questa dichiarazione è indicata altresì la percentuale del quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente, che rappresentano i suoi acquisti nel primo semestre.

    2. Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni periodo di dodici mesi, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:

    - in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte:

    - consegnati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione,

    - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento del produttore in questione;

    - in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte:

    - acquistati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione,

    - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente in questione.

    3. Tuttavia, nel quadro della formula A, in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), secondo comma del regolamento (CEE) n. 857/84, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse all'organismo competente dalle associazioni di produttori e relative unioni.

    4. Entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di 12 mesi, gli acquirenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 versano all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.

    Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 3, il versamento dev'essere effettuato, entro lo stesso termine di tre mesi, dalle associazioni di produttori e relative unioni.

    5. Gli Stati membri possono stabilire che la seconda dichiarazione di cui al paragrafo 2 ed il versamento di cui al paragrafo 4 siano effettuati alla stessa data, senza superare il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4.

    6. Per il primo periodo di 12 mesi, le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ed il versamento di cui al paragrafo 4 sono effettuati al più tardi il 15 novembre 1985.

    Per il primo semestre del secondo periodo di 12 mesi, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata al più tardi entro 90 giorni dalla fine del semestre in questione.

    Articolo 16

    1. Ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68, comunica all'organismo competente designato dallo Stato membro, due mesi dopo la fine del periodo di dodici mesi in causa, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti nel periodo in causa e, su richiesta dell'organismo competente, durante l'anno civile di riferimento.

    Questa dichiarazione riguarda altresì le vendite di prodotti lattiero-caseari fabbricati nell'azienda a grossisti, a imprese di stagionatura o a commercianti al dettaglio.

    2. Tre mesi dopo la fine del periodo di dodici mesi in causa, ciascun produttore di cui al paragrafo 1 versa all'organismo competente l'importo del prelievo eventualmente dovuto.

    3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che l'organismo competente comunichi all'interessato l'importo del prelievo eventualmente dovuto e provveda alla sua riscossione entro un termine di quattro mesi dalla scadenza del trimestre in causa.

    Tuttavia, per il primo periodo di 12 mesi, il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato al 15 novembre 1985.

    Articolo 17

    Ai fini del calcolo dei prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84:

    - se nel periodo di 12 mesi in causa sono stati applicati due prezzi indicativi differenti, viene preso in considerazione soltanto il prezzo indicativo valido l'ultimo giorno di detto periodo;

    - il tasso di conversione da applicare è il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno del periodo di 12 mesi in causa.

    Articolo 18

    In deroga dell'articolo 15:

    a) per il secondo periodo di dodici mesi:

    - gli Stati membri, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE e, in caso di applicazione della formula A, per i produttori il cui quantitativo di riferimento non eccede 20 000 chilogrammi,

    - la Grecia, per la totalità del suo territorio,

    - l'Italia, per tutte le regioni di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE,

    sono autorizzati a far effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, entro i sessanta giorni successivi alla fine del periodo di dodici mesi in causa.

    In caso di applicazione della formula B, tale autorizzazione si applica a tutti gli acquirenti di latte che effettuano la raccolta del prodotto per almeno il 60 % nelle regioni di cui al comma precedente;

    b) per i periodi di dodici mesi che iniziano rispettivamente il 1o aprile 1986 e il 1o aprile 1987, la Spagna, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, per la regione di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE e, in caso di applicazione della formula A, per i produttori il cui quantitativi di riferimento non eccede 20 000 chilogrammi, è autorizzata a far effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, entro i sessanta giorni successivi alla fine del periodo di dodici mesi in causa. In caso di applicazione della formula B, tale autorizzazione si applica a tutti gli acquirenti di latte che effettuano la raccolta del prodotto per almeno il 60 % nelle regioni di cui al comma precedente.

    Articolo 19

    1. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie:

    a) per garantire la riscossione del prelievo, in particolare le misure di controllo e quelle che assicurano l'informazione degli interessati per quanto riguarda i provvedimenti penali o amministrativi cui si espongono in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

    b) per disciplinare i casi di abbandono definitivo della produzione lattiera, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84, in caso di applicazione di tale disposizione.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o ottobre 1984 le misure di cui al paragrafo 1. Le eventuali modifiche di tali misure, comprese quelle riguardanti l'abbandono parziale della produzione lattiera, sono comunicate alla Commissione entro un mese dalla loro adozione.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    - alla fine di ogni periodo di 12 mesi, i casi di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, l'elenco delle assoicazioni di produttori e delle relative unioni e/o l'elenco delle associazioni di acquirenti di cui all'articolo 12, rispettivamente lettera c), secondo comma, e lettera e) dello stesso regolamento;

    - anteriormente al 1o gennaio del periodo di dodici mesi in questione e, per il primo periodo di 12 mesi, entro e non oltre il 1o novembre 1985, la loro intenzione di avvalersi dell'autorizzazione prevista all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 857/84;

    - dalla fine di ognuno dei periodi di dodici mesi in questione e, per il primo di questi periodi, entro e non oltre il 1o febbraio 1986, tutte le informazioni utili circa l'applicazione della disposizione di cui al secondo trattino;

    - nei tre mesi successivi alla fine di ogni periodo in questione, i dati di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2;

    - le modalità e i risultati del calcolo della riduzione di cui all'articolo 13, punto 1), secondo trattino.

    Articolo 20

    Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è abrogato.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

    I visto e i riferimenti agli articoli di detto regolamento devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato.

    Articolo 21

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le disposizioni di cui all'articolo 4 primo trattino e all'articolo 12 paragrafo 1 primo comma seconda frase e terzo comma sono applicabili dal quarto periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 292 del 16. 11. 1977, pag. 15.

    ALLEGATO

    TABELLA DI CORRISPONDENZA

    1.2 // // // Regolamento (CEE) n. 1371/84 // Presente regolamento // // // // 1.2.3.4 // // Articolo 1 // // Articolo 1 // // Articolo 2 // // Articolo 2 // // Articolo 3 // // Articolo 3 // // Articolo 3 bis // // Articolo 4 // // Articolo 4 // // Articolo 5 // // Articolo 4 bis // // Articolo 6 // // Articolo 5 // // Articolo 7 // // Articolo 5 bis // // Articolo 8 // // Articolo 6 // // Articolo 9 // // Articolo 7 // // Articolo 10 // // Articolo 8 // // Articolo 11 // // Articolo 9 // // Articolo 12 // // Articolo 10 // // Articolo 13 // // Articolo 11 // // Articolo 14 // // Articolo 12 // // Articolo 15 // // Articolo 13 // // Articolo 16 // // Articolo 14 // // Articolo 17 // // Articolo 15 // // Articolo 18 // // Articolo 16 // // Articolo 19 // // - // // Articolo 20 // // Articolo 17 // // Articolo 21 // // // //

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