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Document 31988R1233
Commission Regulation (EEC) No 1233/88 of 4 May 1988 on arrangements for imports into Italy of certain textile products (category 36) originating in South Korea
Regolamento (CEE) n. 1233/88 della Commissione del 4 maggio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud
Regolamento (CEE) n. 1233/88 della Commissione del 4 maggio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud
GU L 118 del 6.5.1988, p. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
Regolamento (CEE) n. 1233/88 della Commissione del 4 maggio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1988 pag. 0011 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1233/88 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1988 relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 36) originari della Corea del Sud LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato con regolamento (CEE) n. 768/88 (2), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di prodotti della categoria 36, rispettivamente elencati in allegato e originari della Corea del Sud, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Corea del Sud, in data 29 gennaio 1988, una domanda di consultazioni; che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni dal 1988 al 1991; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86; considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Corea del Sud tra il 1o gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1988; considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione in Italia di prodotti originari della Corea del Sud, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. 2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea del Sud verso l'Italia sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti spediti dalla Corea del Sud verso l'Italia a decorrere dal 1o gennaio 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1988. Per la Commissione Lorenzo NATALI Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 84 del 29. 3. 1988, pag. 1. ALLEGATO 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Categoria // Codice NC // Designazione delle merci // Paese terzo // Unità // Stato membro // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre // // // // // // // // // // // // // // // 36 // 5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 // Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 // Corea del Sud // Tonnellate // I // 1988: 370 1989: 392 1990: 416 1991: 441 // // // // // // //