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Document 31988R1099
Council Regulation (EEC) No 1099/88 of 25 April 1988 amending Regulation (EEC) No 1594/83 on the subsidy for oil seeds
REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi
REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi
GU L 110 del 29.4.1988, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995
REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi -
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 29/04/1988 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0146
REGOLAMENTO (CEE) N. 1099/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 (2), in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione (3), considerando che è opportuno rivedere il coefficiente istituito dall'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE per calcolare la riduzione dell'importo dell'integrazione concessa ai semi di colza, di ravizzone e di girasole, quale risulta dall'applicazione del regime del quantitativo massimo garantito; che le regole di determinazione di detto coefficiente figurano nel regolamento (CEE) n. 1594/83 (4), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2132/87 (5); considerando che, in talune circostanze, l'importo dell'integrazione può essere calcolato soltanto su basi provvisorie; che, per il versamento dell'integrazione, occorre che tali importi provissori siano sostituiti da importi definitivi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1594/83 è modificato come segue; 1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il coefficiente di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE è pari: - per la campagna di commercializzazione 1988/1989 allo 0,45 %, - per le campagne di commercializzazione successive allo 0,50 % per ogni quota di produzione dell'1 % del quantitativo massimo garantito che, al di sopra di detto quantitativo massimo garantito, sia raggiunta dalla produzione stimata."; 2) l'articolo 1, paragrafo 3 è soppresso; 3) il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente: "2. L'integrazione viene versata al titolare della parte "identificazione" del certificato di cui all'articolo 4, nello Stato membro in cui i semi sono sottoposti a controllo, quando il suo importo è definitivo e - per i semi di cui al paragrafo 1, lettera a), quando è stata fornita la prova della trasformazione; - per i semi di cui al paragrafo 1, lettera b), quando è stata fornita la prova dell'incorporazione." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988 per i semi di colza e di ravizzone e dal 1o agosto 1988 per i semi di girasole. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 13. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (5) GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 1.