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Document 31988R1023

    Regolamento (CEE) n. 1023/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 relativo all' apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata

    GU L 101 del 20.4.1988, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1023/oj

    31988R1023

    Regolamento (CEE) n. 1023/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 relativo all' apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 101 del 20/04/1988 pag. 0009 - 0009


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/88 DEL CONSIGLIO

    del 18 aprile 1988

    relativo all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che, alla luce della situazione dei mercati di carni bovine all'interno e al di fuori della Comunità, è opportuno prevedere l'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario eccezionale di importazione di 8 000 tonnellate, al dazio del 20 %, di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata;

    considerando che è necessario garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo al suddetto contingente tariffario per tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per tale contingente tariffario a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto; che a tale scopo è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

    considerando che le modalità di applicazione devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È aperto, per il 1988, un contingente tariffario comunitario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici 0201 e 0202, nonché dei prodotti dei codici 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata.

    Il volume totale di tale contingente tariffario ammonta a 8 000 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

    2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio è fissato al 20 %.

    Articolo 2

    Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

    a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione e che prevedono il documento da usare a tale scopo;

    b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento di cui alla lettera a),

    sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. KIECHLE

    (1) Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

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