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Document 31988R0056

REGOLAMENTO (CEE) N. 56/88 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia

GU L 6 del 9.1.1988, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/56/oj

31988R0056

REGOLAMENTO (CEE) N. 56/88 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia -

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1988 pag. 0022 - 0023


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 56/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma nel corso del periodo di riferimento dal 30 dicembre 1987 al 5 gennaio 1988, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/87 (4), nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 3814/87 (5) comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (6), degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dall'11 gennaio 1988; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 3814/87 il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

1.2,5 // // // Prodotti // Tassi di conversione agricoli // // // 1.2.3.4.5 // // 1 ECU = . . . Dra // Applicabile sino al . . . // 1 ECU = . . . Dra // Applicabile dal . . . // // // // // // « Carni suine // 132,397 // 10 gennaio 1988 // 133,321 // 11 gennaio 1988 » // // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbigatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.

(5) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 22.

(6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

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