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Document 31988L0599

    Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23 novembre 1988 sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

    GU L 325 del 29.11.1988, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2006; abrogato da 32006L0022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/599/oj

    31988L0599

    Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23 novembre 1988 sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 29/11/1988 pag. 0055 - 0057
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0135
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0135


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 23 novembre 1988

    sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

    (88/599/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3)

    vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1985, per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada (4),

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 3820/85 (5), e (CEE) n. 3821/85 (6) sono importanti ai fini della creazione di un mercato comune dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili;

    considerando che una corretta applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada richiede l'organizzazione di controlli uniformi ed efficaci da parte degli Stati membri;

    considerando che è necessario definire condizioni minime per il controllo dell'osservanza delle pertinenti disposizioni al fine di ridurre e prevenire le infrazioni;

    considerando che la Repubblica portoghese ha introdotto solo di recente procedure di controllo nel settore dei trasporti su strada e dovrebbe pertanto essere autorizzata a differire la data di messa in applicazione della presente direttiva;

    considerando che un controllo efficiente nella Comunità richiede uno scambio di informazioni ed una reciproca assistenza in materia di applicazione dei regolamenti negli Stati membri;

    considerando che tale scambio di informazioni è obbligatorio e deve svolgersi ad intervalli regolari;

    considerando che è necessaria l'applicazione uniforme dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada onde evitare distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto nonché promuovere la sicurezza stradale e il progresso sociale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Controlli

    La presente direttiva riguarda la fissazione delle condizioni minime per il controllo dell'applicazione corretta ed uniforme dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

    Articolo 2

    Sistemi di controllo

    1. Gli Stati membri organizzano un sistema di controlli adeguati e regolari, sia su strada che nei locali delle imprese, i quali interessano ogni anno una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

    2. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo tale che:

    - essi interessino ogni anno almeno l'1 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85;

    - almeno 15 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati venga verificato su strada e almeno 25 % nei locali delle imprese.

    3. Il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni lavorativi controllati, nonché il numero delle infrazioni rilevate mediante verbale devono in particolare figurare delle informazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

    Articolo 3

    Controlli su strada

    1. I controlli su strada devono essere effettuati in località diverse e in qualsiasi momento e riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo.

    2. I controlli su strada comprendono gli elementi seguenti:

    - periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, i fogli di registrazione dei giorni precenti che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85;

    - se del caso l'ultimo periodo di riposo settimanale;

    - il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

    3. I controlli su strada devono essere effettuati senza discriminazioni dei veicoli e dei conducenti, che essi siano residenti o non residenti.

    4. I controllori autorizzati ricevono, per poter espletare più facilmente il proprio compito:

    - un elenco dei principali elementi da controllare;

    - una pubblicazione multilingue di espressioni correntemente in uso nel settore dei trasporti su strada. La Commissione fornirà agli Stati membri la pubblicazione in questione.

    5. Se le constatazioni effettuate al momento di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere rilevate durante il controllo, per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione. Se, a tal fine, lo Stato membro competente effettua un controllo nei locali dell'impresa, i risultati di questo controllo sono portati a conoscenza dell'altro Stato interessato.

    Articolo 4

    Controlli nei locali delle imprese

    1. I controlli nei locali previsti all'articolo 2, paragrafo 1 devono essere organizzati tenendo conto della passata esperienza in materia per i diversi modi di trasporto.

    Si effettuano inoltre controlli nei locali delle imprese quando si sono constatate su strada gravi infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

    2. I controlli nei locali delle imprese comportano gli elementi seguenti in aggiunta a quelli previsti per i controlli su strada:

    - i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

    - la limitazione bisettimanale delle ore di guida;

    - la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali;

    - l'uso dei fogli di registrazione e/o l'organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.

    3. Ai fini previsti nel presente articolo, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti pertinenti presentati loro, su loro richiesta, dalle imprese hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.

    Articolo 5

    Operazioni concertate e coordinate

    1. Gli Stati membri organizzano almeno due volte all'anno operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

    2. Queste operazioni devono, per quanto possibile, essere intraprese contemporaneamente dai servizi di controllo di due o più Stati membri, i quali operano ciascuno sul proprio territorio. Articolo 6

    Scambio di informazioni

    1. Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3820/85 e dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 vengono scambiate ogni dodici mesi a decorrere dal sesto mese successivo dalla notifica della presente direttiva (1), nonché su richiesta specifica di uno Stato membro in casi particolari.

    2. A tal fine le competenti autorità di ciascuno Stato membro utilizzano il formulario unificato elaborato della Commissione di concerto con gli Stati membri.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri, fatta eccezione della Repubblica portoghese, mettono in vigore entro il 1° gennaio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

    La Repubblica portoghese mette in vigore dette disposizioni entro il 1° gennaio 1990.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Th. PANGALOS

    (1) GU n. C 116 del 3. 5. 1988, pag. 17.

    (2) Parere reso il 17 novembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 26.

    (4) GU n. C 348 del 31. 12. 1985, pag. 1.

    (5) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

    (6) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 24 novembre 1988.

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