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Document 31988L0414

    Direttiva 88/414/CEE della Commissione del 22 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote

    GU L 200 del 26.7.1988, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/414/oj

    31988L0414

    Direttiva 88/414/CEE della Commissione del 22 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 26/07/1988 pag. 0034 - 0036
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0108
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0108


    *****

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 1988

    che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/720/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote

    (88/414/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

    considerando che, grazie all'esperienza acquisita è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva 80/720/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 82/890/CEE (4);

    considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 80/720/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. A partire dal 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

    - negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale,

    - vietare la prima messa in circolazione dei trattori qualora lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini di tale tipo di trattore o di tali trattori rispondano alle prescrizioni della presente direttiva.

    2. A partire dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri:

    - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva,

    - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

    (2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

    (3) GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1.

    (4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.

    ALLEGATO

    L'allegato I della direttiva 80/720/CEE è modificato come segue:

    - Al punto I.4, prima riga, aggiungere dopo le parole « posizioni del piantone dello sterzo e del volante » le parole « ad eccezione di quelle previste unicamente per l'entrata e l'uscita ».

    - Al punto I.7:

    aggiungere alla prima riga, dopo le parole « punto del tetto » la parola « rigido »,

    - aggiungere la nuova frase seguente:

    « l'imbottitura può andare verso il basso fino a 1 000 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile ».

    - Dopo il punto I.7 aggiungere il nuovo punto I.8 seguente:

    « I.8. Il raggio di curvatura della superficie tra il pannello posteriore della cabina e il tetto della cabina può arrivare fino ad un massimo di 150 mm ».

    - Al punto III.3 aggiungere dopo le parole « che servono all'aerazione » le parole « se esistono ».

    - Al punto III.5, terzo paragrafo, penultima riga: dopo la parola « aprirle » aggiungere le parole « o spostarle ».

    - Le figure 1, 2 e 3 sono sostituite dalle figure 1, 2 e 3 seguenti:

    Figura 1

    (Dimensioni in millimetri) Figura 2

    (Dimensioni in millimetri)

    Superficie della

    cabina a sinistra

    Superficie dalla

    cabina a destra

    Punto di

    riferimento

    del sedile

    Punto di

    riferimento

    del sedile

    Comandi manuali

    cfr. punto I.6

    Punto di

    riferimento

    del sedile

    Figura 3

    (Dimensioni in millimetri)

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