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Document 31988D0662

    88/662/CEE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1988 concernente l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale

    GU L 382 del 31.12.1988, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/662/oj

    31988D0662

    88/662/CEE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1988 concernente l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale

    Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0039 - 0039
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0209
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0209


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 concernente l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale (88/662/CEE) L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116, vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale è scaduto:

    considerando che, in applicazione della decisione 88/107/CEE (1) la Comunità ed i suoi Stati membri hanno firmato, il 18 dicembre 1987, l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, in seguito denominato «accordo del 1987»;

    considerando che è opportuno garantire l'entrata in vigore, a titolo provvisorio, dell'accordo del 1987 entro il 1o gennaio 1989; che, a tale scopo, è necessario che la Comunità ed i suoi Stati membri, conformemente alle proprie procedure interne richieste a tal fine e non appena abbiano espletate dette procedure, notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la propria intenzione di applicare l'accordo del 1987 a titolo provvisorio,

    DECIDE:

    Articolo 1 La Comunità ed i suoi Stati membri, non appena essi abbiano espletato le procedure interne richieste a tal fine, notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la propria intenzione di applicare, a titolo provvisorio, l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1 ed all'articolo 60, paragrafo 2 dello stesso.

    Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica di applicazione a titolo provvisorio dell'accordo del 1987 da parte della Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V. PAPANDREOU

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