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Document 31988D0147

    88/147/CEE: Decisione della Commissione dell'11 dicembre 1987 relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Danimarca conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    GU L 70 del 16.3.1988, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/147/oj

    31988D0147

    88/147/CEE: Decisione della Commissione dell'11 dicembre 1987 relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Danimarca conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 16/03/1988 pag. 0019 - 0022


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'11 dicembre 1987

    relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dalla Danimarca conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

    (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    (88/147/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando che il governo danese, in data 30 aprile 1987, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia qui di seguito denominato « il programma », e ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

    considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

    considerando che un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio (2);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 intende agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca sulla base degli orientamenti della politica comune della pesca; che tale sviluppo può essere favorito da azioni adeguate sostenute da un contributo finanziario comunitario;

    considerando che tali azioni devono contribuire alla creazione di una flotta peschereccia rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie; che in particolare queste azioni devono fondarsi sulla ricerca di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie;

    considerando che le misure messe in atto nel quadro della normativa comunitaria adottata per il decennio 1987-1997 proseguono il miglioramento strutturale realizzato dal 1983 al 31 dicembre 1986 attraverso azioni comuni di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo del settore della pesca; che gli obiettivi del precedente programma, approvato con decisione 85/279/CEE della Commissione (3), costituiscono pertanto il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e dello sforzo che occorre proseguire per realizzare gli obiettivi comunitari;

    considerando che gli obiettivi dei programma di orientamento applicabile fino al 1986 non sono stati completamente realizzati; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento deve essere mantenuto nella stessa direzione e potenziato nel periodo 1987-1991;

    considerando che queste stime, fondate su elementi scientifici, potranno essere rivedute sulla base di un'evoluzione significativa delle disponibilità, nonché in funzione dello sviluppo delle relazioni internazionali di pesca della Comunità con gli Stati costieri terzi;

    considerando, d'altra parte, che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

    considerando che gli adeguamenti strutturali auspicati devono essere realizzati in modo progressivo e continuo per ridurre al minimo le eventuali incidenze economiche e sociali che possono implicare;

    considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

    considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca e che, di conseguenza, azioni concrete attivate in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), trasmesso dal governo danese il 30 aprile 1987 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

    Articolo 2

    Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, la Danimarca comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

    Articolo 3

    L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

    Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2, o in caso di mancanza ripetuta di queste ultime al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

    Articolo 4

    La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

    Articolo 5

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    António CARDOSO E CUNHA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

    (2) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

    (3) GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 6.

    ALLEGATO

    Programa plurianunuale di orientamento per la flotta peschereccia della Danimarca (1987-1991)

    I. DATI GENERALI

    Il programma concerne soltanto i pescherecci della Danimarca di stazza pari o superiore a 5 tsl. Sono escluse da qualsiasi intervento pubblico le unità di stazza inferiore a 5 tsl. Il programma si applica all'intero territorio della Danimarca, escluse le isole Faeroeer e la Groenlandia.

    II. OBIETTIVI

    1. Il programma dovrà comportare:

    a) una riduzione della flotta globale a 119 400 tsl e 515 300 kW;

    b) il mantenimento di un equilibrio regionale tra le diverse categorie della flotta;

    c) un migliore inquadramento e controllo dell'evoluzione della flotta;

    d) una modernizzazione dei pescherecci di èta inferiore a 25 anni.

    2. L'evoluzione della flotta durante il periodo di attuazione del programma deve essere contenuta entro i seguenti limiti:

    Stazza (tsl)

    1.2.3.4 // // // // // // Obiettivo del programma 2908/83 // Situazione al 1o gennaio 1987 // Obiettivo al 31 dicembre 1991 // // // // // Ciancioli danesi // 6 345 // 6 665 (1) // 6 500 // Strascicanti di più di 36 m // 17 676 // 29 049 (1) // 22 000 (2) // Flotta di base // 85 579 // 87 833 (1) // 78 600 (2) // Pescherecci inferiori ai 12 m fra pp. // 11 711 // 11 121 (4) // 10 500 // Pescherecci speciali // 1 780 // 1 820 (1) // 1 800 // // // // // Totale // 123 091 // 136 488 (1) // 119 400 // // // //

    Potenza del motore (kW)

    1.2.3.4 // // // // // // Obiettivo del programma 2908/83 // Situazione al 1o gennaio 1987 // Obiettivo al 31 dicembre 1991 // // // // // Ciancioli danesi // 13 267 // 14 085 // 14 100 // Strascicanti di più di 36 m // 42 229 // 61 402 // 54 400 (2) // Flotta di base // 391 577 // 416 610 // 369 300 (2) // Pescherecci inferiori ai 12 m fra pp. // 70 285 // 70 750 // 68 400 // Pescherecci speciali // 8 467 // 9 149 // 9 100 // // // // // Totale // 525 825 // 571 996 // 515 300 // // // //

    (1) Stazza misurata, secondo le imbarcazioni, in tsl o in tl.

    (2) Una certa flessibilità sarà ammessa nella ripartizione delle capacità tra la flotta degli « strascicanti di più di 36 m » e la « flotta di base ».

    III. AZIONI PREVISTE

    Per conseguire gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le azioni seguenti:

    1. Incentivo al fermo definitivo di alcune categorie di pescherecci.

    2. Le azioni di modernizzazione dovranno mirare in primo luogo a migliorare la qualità delle catture e le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo nonché a realizzare risparmi energetici.

    3. Severo controllo dell'entrata in servizio di nuove unità onde garantire la riduzione della flotta secondo gli obiettivi stabiliti. IV. OSSERVAZIONI

    1. L'obiettivo globale di cui al punto II 1, lettera a) e gli obiettivi secondo le categorie della flotta riportati nelle precedenti tabelle potranno essere riveduti soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non completamente sfruttate attualmente.

    2. Gli obiettivi del programma dovranno essere realizzati almeno per il 20 % entro la fine del 1988 e almeno per l'80 % entro la fine del 1990.

    3. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari e strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.

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