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Document 31987R3875

    Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3875/87 del Consiglio del 18 dicembre 1987 che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    GU L 363 del 23.12.1987, p. 66–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3875/oj

    31987R3875

    Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3875/87 del Consiglio del 18 dicembre 1987 che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    Gazzetta ufficiale n. L 363 del 23/12/1987 pag. 0066 - 0066


    *****

    REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3875/87 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1987

    che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 4068/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto dal 1o luglio 1987:

    a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

    - presidente: 48 180 FB,

    - vicepresidente: 30 960 FB,

    - commissario: 20 645 FB;

    b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

    - presidente: 48 180 FB,

    - giudice o avvocato generale: 20 645 FB,

    - cancelliere: 18 830 FB;

    c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituita da 27 540 FB.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. WILHJELM

    (1) GU n. 187 dell'8. 7. 1967, pag. 1.

    (2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 14.

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