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Document 31987R3528

Regolamento (CEE) n. 3528/87 del Consiglio del 23 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

GU L 336 del 26.11.1987, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/09/1990; abrog. impl. da 390R2685

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3528/oj

31987R3528

Regolamento (CEE) n. 3528/87 del Consiglio del 23 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 26/11/1987 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3528/87 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previe consultazioni in seno al comitato istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2089/84 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari del Giappone. Questo regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/85 (4).

(2) Nel 1986 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame da parte della Sapporo Precision Inc., Sapporo, Giappone. La domanda conteneva elementi di prova in merito ad un mutamento delle circostanze riguardo al margine di dumping sulla base del quale era stato determinato il dazio antidumping nei confronti dell'esportatore in questione, i quali si sono rilevati sufficienti per giustificare il riesame. Di conseguenza la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5) un avviso di apertura di una procedura di risieme relativa alle esportazioni di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, con un diametro esterno massimo di 30 mm, prodotti ed esportati dalla Sapporo Precision Inc., di cui alla voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 84.62-01, originari del Giappone.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato l'esportatore notoriamente interessato e i produttori comunitari ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista e di essere ascoltate.

L'esportatore interessato, un importatore ed i produttori comunitari hanno reso noto per iscritto il loro punto di vista ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

Nessuna osservazione è stata formulata dagli acquirenti comunitari o dalla ditte trasformatrici, né a nome degli stessi.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ed ha svolto un'inchiesta in loco presso l'esportatore Sapporo Precision Inc., Sapporo, Giappone.

La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte dettagliate dall'esportatore ricorrente ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

B. Valore normale

(5) Per determinare il valore normale sono stati scelti alcuni tipi rappresentativi di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, i quali complessivamente coprivano due terzi circa di tutte le esportazioni della Sapporo Precision Inc. verso la Comunità. Il valore normale dei suddetti tipi di cuscinetti è stato calcolato sulla base del prezzo medio ponderato pagato per tipi identici da acquirenti indipendenti giapponesi. Nei casi in cui il produttore/esportatore abbia venduto i prodotti in esame ai suddetti acquirenti sia direttamente che tramite una società controllata, si è presa come base la media ponderata combinata dei prezzi di vendita praticati nei confronti dei suddetti acquirenti.

Per le vendite di tipi non identici a quello esportato nella Comunità, è risultato non appropriato determinare il valore normale sulla base del tipo maggiormente simile venduto sul mercato interno, in quanto la Commissione non ha ritenuto che le differenze nei costi di produzione dei vari tipi fossero adeguatamente rispecchiate nei prezzi di vendite. Per ciascuno di detti tipi è stato pertanto determinato un valore normale costruito, addizionando il costo di produzione ed un equo margine di profitto. Il costo di produzione è stato calcolato sulla base di tutti i costi, tanto fissi quanto variabili, dei materiali e della fabbricazione, più le spese di vendita e di gestione, nonché le altre spese generali, effettivamente sostenute dalla Sapporo e dalle società di vendita ad essa collegate sul mercato interno. L'esportatore ha accettato il metodo seguito.

C. Prezzo all'esportazione

(6) Poiché tutte le esportazioni sono state destinate ad importatori non collegati della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

D. Confronto

(7) Il valore normale determinato nel modo di cui al punto 5 è stato confrontato con i prezzi all'esportazione su base delle singole transazioni tenendo conto, in caso di richiesta opportunamente giustificata, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, vale a dire nella fattispecie, delle differenze riguardanti commissioni, trasporto, imballaggio, finanziamento e movimentazione. Non sono state formulate altre richieste.

F. Dumping

(8) Il margine di dumping determinato per le esportazioni effettuate dalla Sapporo Precision Inc. è del 2,5 %, pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione verso la Comunità.

F. Pregiudizio

(9) Poiché la domanda di riesame faceva riferimento soltanto ad un mutamento delle circostanze riguardo al dumping, il pregiudizio non è stato oggetto di indagine.

G. Industria comunitaria

(10) Per quanto riguarda l'interesse della Comunità non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica delle conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 2089/84.

H. Aliquota del dazio

(11) Sulla base delle risultanze ottenute il regolamento (CEE) n. 2089/84 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda le esportazioni di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, con un diametro esterno massimo di 30 mm, prodotti ed esportati dalla Sapporto Precision Inc., originari del Giappone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2089/84 è aggiunta la seguente menzione:

« - Sapporo Precision Inc. 2,5 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

(3) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 129 del 15. 5. 1985, pag. 1.

(5) GU n. C 111 del 25. 4. 1987, pag. 3.

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