This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31987R3461
Council Regulation (EEC) No 3461/87 of 17 November 1987 amending Regulation (EEC) No 3089/78 laying down general rules in respect of aid for the consumption of olive oil, and providing for certain exceptional measures
Regolamento (CEE) n. 3461/87 del Consiglio del 17 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva, nonché misure derogatorie
Regolamento (CEE) n. 3461/87 del Consiglio del 17 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva, nonché misure derogatorie
GU L 329 del 20.11.1987, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1998
Regolamento (CEE) n. 3461/87 del Consiglio del 17 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva, nonché misure derogatorie
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 20/11/1987 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0188
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3461/87 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilice le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva, nonché misure derogatorie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva prodotto e commercializzato nella Comunità; considerando che a norma dell'articolo 35 del regolamento suddetto a decorrere dal 1o novembre 1987 possono essere commercializzati nella fase del commercio al minuto solo gli oli di cui al punto 1, lettere a) e b) ed ai punti 3 e 6 dell'allegato di detto regolamento; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3089/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), escludendo dall'aiuto al consumo l'olio d'oliva vergine corrente; considerando che a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE gli Stati membri possono derogare, per un periodo che scade il 31 dicembre 1989, alle disposizioni di cui al medesimo articolo, in ordine alla commercializzazione degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva sul loro territorio; che il presente regolamento non deve inficiare tale facoltà; che è dunque opportuno prevedere deroghe per un periodo limitato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3089/78 è sostituito dal testo seguente: « a) rispondente ad una delle definizioni di cui al punto 1, lettere a) e b) e ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. » Articolo 2 Negli Stati membri che applicano la deroga prevista all'articolo 35, paragrafo 3, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio d'oliva vergine corrente di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, condizionato e immesso sul mercato a norma del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (5) e delle disposizioni nazionali anteriormente al 1o aprile 1989, può beneficiare dell'aiuto al consumo in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TOERNAES (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.