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Document 31987R3127
Commission Regulation (EEC) No 3127/87 of 20 October 1987 amending Regulation (EEC) No 2315/76 on the sale of butter from public storage
Regolamento (CEE) n. 3127/87 della Commissione del 20 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d' ammasso pubblico
Regolamento (CEE) n. 3127/87 della Commissione del 20 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d' ammasso pubblico
GU L 296 del 21.10.1987, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/10/1991; abrog. impl. da 391R3015
Regolamento (CEE) n. 3127/87 della Commissione del 20 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d' ammasso pubblico
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 21/10/1987 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0165
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3127/87 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2746/87 (4), ha previsto all'articolo 1 che il prodotto messo in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 15 aprile 1986; considerando che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze, è opportuno estendere tali vendite al burro immagazzinato anteriormente al 1o marzo 1987; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/76, la data del 15 aprile 1986 è sostituita dalla data del 1o marzo 1987. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12. (4) GU n. L 264 del 15. 9. 1987, pag. 10.