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Document 31987R2887

    Regolamento (CEE) n. 2887/87 della Commissione del 28 settembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2386/87 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all' intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1987/88

    GU L 275 del 29.9.1987, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2887/oj

    31987R2887

    Regolamento (CEE) n. 2887/87 della Commissione del 28 settembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2386/87 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all' intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1987/88

    Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1987 pag. 0020 - 0021


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/87 DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2386/87 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1987/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (4) ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2280/87 (6), il tenore massimo di umidità è stato portato al 14,5 %; che quest'ultimo regolamento ha altresì previsto, all'articolo 2, paragrafo 4, che gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità più elevato; che l'elenco degli Stati membri che si sono avvalsi di tale possibilità è stato pubblicato nel regolamento (CEE) n. 2386/87 della Commissione (7);

    considerando che il Regno Unito e l'Irlanda hanno chiesto di poter applicare un tasso di umidità più elevato in seguito alle condizioni climatiche eccezionali che hanno caratterizzato l'estate del 1987; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2386/87;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 2386/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

    (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

    (4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

    (6) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 13.

    (7) GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 14.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO

    Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1987/1988

    1.2.3 // // // // Stato membro // Tenore massimo // Cereale // // // // Belgio // 15,5 % // Tutti i cereali // Danimarca // 15,5 % // Tutti i cereali // R.f. di Germania // 15,5 % // Tutti i cereali // Francia // 15 % // Tutti i cereali // Irlanda // 15,5 % // Tutti i cereali // Lussemburgo // 15,5 % // Tutti i cereali // Paesi Bassi // 15,5 % // Tutti i cereali // Regno Unito // 15,5 % // Tutti i cereali ». // // //

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